n.65 del 27.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Individuazione degli impianti autostradali di distribuzione carburanti che devono garantire il servizio in caso di sciopero nazionale

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 12 giugno 1990, n. 146, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”, e successive modificazioni, che stabilisce che “il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il Prefetto (omissis), informati i Presidenti delle Regioni (omissis), adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1”;

Vista la “Regolamentazione provvisoria ex art. 13, comma 1, lett. A), L. 146/90 come modificata dalla Legge 83/00” adottata dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 94 del 2001, e in particolare il punto 8 che stabilisce che durante l’astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all’art. 1, comma 2, della L. 146/90, e in particolare la lettera c), secondo cui per la rete autostradale, escluse le diramazioni, le stazioni di servizio in funzione dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri; l’individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l’apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 120 del 2007, con cui la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione a quanto previsto nella normativa sopra riportata;

Dato atto che, per rendere più omogenea sul territorio nazionale l’applicazione della normativa sopra richiamata, nell’ambito del tavolo permanente di confronto con gli operatori economici del settore autostradale (previsto dal punto 7 del Documento di indirizzi comuni per la distribuzione di carburanti sulla rete autostradale approvato l’1 ottobre 2009 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome) è stato deciso di stabilire criteri e turni coordinati a livello interregionale, anche a seguito di quanto segnalato dalle associazioni sindacali dei gestori e, a tal fine, il Gruppo di lavoro tecnico, istituito nell’ambito della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni, ha elaborato un’ipotesi di turnazione a livello nazionale in caso di sciopero negli impianti autostradali;

Rilevato che le risultanze del lavoro svolto dal suddetto Gruppo tecnico, già sottoposte agli operatori economici del settore nella seduta del tavolo permanente dell’1 febbraio 2011 ed al coordinamento interregionale per materia dell’1 marzo 2011, sono contenute in un documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 marzo 2011 recante “Disciplina unitaria delle regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero”, in cui sono indicate tutte le aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale, suddivise in tre turni denominati A), B) e C), ognuno dei quali serve a garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentemente dal numero di giorni di astensione dal servizio;

Preso atto che ai sensi di quanto stabilito nel Documento approvato il 3 marzo 2011 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si allega quale parte integrante del presente atto:

- in caso di sciopero proclamato solo a livello regionale la regione interessata gestirà i turni in completa autonomia, senza interrompere la turnazione a livello nazionale;

- in caso di sciopero proclamato e poi revocato la turnazione già prevista sarà attuata nell’evento successivo;

- in caso di sciopero, la regione coordinatrice della materia nell’ambito della Conferenza delle regioni provvederà, entro due giorni dalla notizia dello sciopero, a comunicare a tutte le Regioni la turnazione da applicare;

Ritenuto di confermare l’efficacia del succitato decreto del Presidente della Giunta regionale 120/07 per quanto attiene gli scioperi di carattere esclusivamente regionale, sostituendolo invece con il presente atto per la disciplina degli scioperi di carattere nazionale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore“Attività Produttive. Piano Energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione Unica Integrata”;

decreta:

1. di recepire il contenuto del Documento recante “Disciplina unitaria delle regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero”, così come approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allegato e parte integrante del presente atto, in cui sono indicate tutte le aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale, suddivise in tre turnazioni denominate A), B) e C), ognuna delle quali serve a garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentemente dal numero di giorni di astensione dal servizio;

2. di riportare la suddivisione nei tre turni degli impianti autostradali situati in Emilia-Romagna, come individuati nel Documento citato al punto 1:

TURNO A

AUTOSTRADA

AREA DI SERVIZIO

A1

ARDA OVEST

A1

ARDA EST

A1

CANTAGALLO OVEST

A1

CANTAGALLO EST

A13

CASTEL BENTIVOGLIO EST

A13

CASTEL BENTIVOGLIO OVEST

A14

LA PIOPPA OVEST

A14

SANTERNO OVEST

A14

MONTEFELTRO OVEST

A14

BEVANO EST

A14

SILLARO EST

A15

MEDESANO OVEST

A15

TUGO EST

A22

CAMPOGALLIANO EST

TURNO B

AUTOSTRADA

AREA DI SERVIZIO

A1

SAN MARTINO OVEST

A1

RONCOBILACCIO OVEST

A1

SECCHIA EST

A13

PO EST

A14

SILLARO OVEST

A14

BEVANO OVEST

A14

MONTEFELTRO EST

A14

SANTERNO EST

A14

LA PIOPPA EST

A15

TUGO OVEST

A15

MEDESANO EST

A21

NURE SUD

TURNO C

AUTOSTRADA

AREA DI SERVIZIO

A1

SECCHIA OVEST

A1

RONCOBILACCIO EST

A1

SAN MARTINO EST

A13

PO OVEST

A14

S. EUFEMIA OVEST

A14

S. EUFEMIA EST

A14

RUBICONE EST

A14

RUBICONE OVEST

A21

NURE NORD

A22

CAMPOGALLIANO OVEST

3. di stabilire che in occasione di ogni sciopero di livello nazionale l’Assessore regionale competente in materia provvederà, con un comunicato stampa pubblicato sul sito www.regione.emilia-romagna.it, a dare notizia di quale turnazione deve garantire il servizio, come comunicatagli dalla Regione coordinatrice della materia nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

4. di stabilire che in caso di sciopero di livello regionale continuano ad applicarsi le turnazioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 120/07;

5. che il presente atto sostituisce, per gli scioperi di rilevanza nazionale, il contenuto del decreto del Presidente della Giunta regionale 120/07;

6. di trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Prefetti della Regione, in qualità di autorità competenti all’adozione dell’ordinanza di cui all’art. 8, comma 1, della L. 146/90;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente

Vasco Errani

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