n.4 del 08.01.2020 periodico (Parte Seconda)

Criteri per l'assegnazione del contributo regionale per la realizzazione di attività connesse alla valorizzazione dei siti UNESCO e per la predisposizione delle candidature di riconoscimento di nuovi siti ai sensi dell'art. 61, comma 1 bis, L.R. 17 febbraio 2005, n. 6)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di contribuire alla spesa che dovranno sostenere gli Enti di gestione dei Parchi nazionali e regionali e gli Enti locali che intendono promuovere la candidatura o la ricandidatura dei territori di loro competenza, come siti UNESCO o finanziare attività connesse alla valorizzazione dei siti UNESCO;

2) di stabilire, ai fini della concessione, nell’esercizio 2019, dei contributi regionali agli Enti citati che presenteranno richiesta, sotto forma di schede, secondo il format allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, le seguenti tipologie di iniziative ammissibili, da avviarsi e concludersi nel corso dell’annualità 2019:

a. realizzazione di interventi per la segnalazione dei Siti Unesco già designati e per l’individuazione degli accessi e/o la delimitazione dei territori già riconosciuti;

b. attivazione di azioni immateriali e materiali quali la realizzazione di iniziative, la promozione di incontri, la produzione di materiale divulgativo per la diffusione della conoscenza delle aree MaB, ecc. finalizzate alla pubblicizzazione dei siti già designati, conformi alle motivazioni che ne hanno ispirato il riconoscimento dell’Unesco;

c. realizzazione di studi, redazione di elaborati tecnici e di piani di gestione, previsti nei formulari di candidatura necessari per la predisposizione di nuove candidature o per la ripresentazione di quelle che ancora non hanno ottenuto un riconoscimento UNESCO e per le quali sono state richieste ulteriori documentazioni tecniche;

3) di precisare che le richieste di finanziamento per la realizzazione delle azioni sopra elencate, composte da elaborati organici, adeguatamente dettagliati, da trasmettere al Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna, entro il 30 aprile 2019, sotto forma di schede, secondo il format allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, saranno valutate secondo i criteri, di seguito riportati, in ordine di priorità:

1. predisposizione e produzione degli elaborati tecnici necessari alla presentazione di nuove candidature;

2. realizzazione di azioni di valorizzazione dei siti già designati coerenti con le motivazioni che ne hanno determinato l’inclusione negli elenchi delle categorie Unesco;

3. ripresentazione di candidature che non hanno ricevuto la designazione da parte dell’Unesco perché ritenute carenti della necessaria documentazione;

4) di stabilire una percentuale di contribuzione regionale fino all’80% della spesa ammissibile, di cui la quota rimanente garantita dal soggetto richiedente;

5) di demandare al Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente la concessione del finanziamento regionale e la contestuale assunzione dell’impegno di spesa, nel rispetto dei principi e dei postulati sanciti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo la graduatoria stilata in riferimento ai criteri citati;

6) di demandare al Responsabile del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, la liquidazione del contributo concesso, ai sensi della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii. e della normativa contabile vigente, secondo le modalità stabilite nell’atto di assegnazione e concessione del contributo regionale;

7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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