n.185 del 22.06.2022 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Ampliamento impianto di recupero di materia da rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi", localizzato nel comune di Conselice (RA), proposto da Errani Fabrizio S.r.l
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di Settore Tutela dell'ambiente ed Economia circolare, Cristina Govoni
(omissis)
determina
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “ampliamento impianto di recupero di materia da rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi”, localizzato nel Comune di Conselice (RA), proposto da Errani Fabrizio S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:
1. i cumuli, generati durante l’escavazione, in fase di stoccaggio non dovranno essere posti in prossimità del limitrofo allevamento; l’esatta collocazione di tali cumuli dovrà essere definita in fase autorizzativa;
2. si dovrà presentare il progetto esecutivo del sistema fognario a servizio dell’ampliamento, in sede di richiesta di variante del Permesso di Costruire, con dimostrazione che la portata meteorica massima generata dallo stesso non superi i 15 l/s/ha in accordo all’art. 24 del vigente Regolamento per le Concessioni e le Autorizzazioni del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
3. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a):
- dovrà essere effettuata da ARPAE per i punti 1 e 3;
- dovrà essere effettuata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per il punto 2;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Errani Fabrizio S.r.l., all’ Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al Comune di Conselice, alla Provincia di Ravenna, all’ AUSL della Romagna-Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene Pubblica, all'ARPAE di Ravenna, al Consorzio Di Bonifica Della Romagna Occidentale;
g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.