n.3 del 04.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio "Hospice di Casalecchio" - Fondazione Hospice M.T. Chiantore Seragnoli - Onlus

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione datata 24/08/2011 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli – Onlus, con sede legale in Bologna, Via Putti 17, chiede l’accreditamento dell’Hospice di Casalecchio con sede di riferimento in Via della Resistenza n. 38, Casalecchio di Reno (BO);

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno (BO) (prot. n. 21353 del 23/8/2011);

Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture residenziali per le cure palliative (hospice), ed è prevista nell’ambito della programmazione stabilita dalla deliberazione di Giunta regionale 1602/2000 e successive modifiche;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale con esame della documentazione, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/12880 del 9/11/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/1998;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

  • di concedere l’accreditamento provvisorio, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Struttura residenziale per le cure palliative - “Hospice di Casalecchio” ubicata in Via Della Resistenza n. 38 Casalecchio di Reno (BO) per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, per 16 posti letto;

  • di dare atto che:
    • ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
    • l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/1998 e successive modificazioni ha durata quadriennale;
  • di dare mandato all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale di effettuare entro un tempo massimo di 12 mesi, a decorrere della data di adozione del presente atto, la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche;
  • di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;
  • di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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