n.100 del 20.06.2012 periodico (Parte Seconda)

Attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi di cui alle delibere 2343/2000, 3078/2001, 996/2002, 2283/2002, 1387/2003, 1661/2004, 1533/2005, 2246/2005, 1185/2006, 747/2007, 1661/2008, 2285/10 e 685/11. Nuovi termini per l'avvio e la ultimazione degli interventi e revoche.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” ed in particolare gli artt.12, 13, e 15 che definiscono le competenze di Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l'art. 108 con cui sono state conferite ulteriori funzioni a Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;

- la Legge 10 agosto 2000 n. 246 "Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";

- la Legge 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, ed in particolare l’art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di Protezione Civile per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all’art. 108 del DLgs 112/98, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;

- la Legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 " Riforma del sistema regionale e locale" e in particolare gli artt.176 e 177 concernenti la protezione civile;

- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e in particolare:

- i commi 4 e 5 dell' art. 4, che così recitano:

- «4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell’Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L’entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001.»

- «5. La Regione favorisce ed incentiva:

a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell’ambito territoriale di ciascuna provincia, un’apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 17, comma 5;

b) l’organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.»

- l'art. 5, comma 2, che così recita:

«2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e dall‘articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e provvedono in particolare:

- […] all’individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);»

- il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;

- la "Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 3 dicembre 2008;

- la direttiva, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 129 del 6 febbraio 2001 "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico";

- la propria deliberazione n. 1166 del 21 giugno 2004 “Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile”;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 “Linee guida per l’individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile”;

- la nuova classificazione sismica nazionale approvata con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e relativi allegati tecnici;

- il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato fra la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali;

- le proprie deliberazioni 2343/00, 3078/01, 996/02, 2283/02, 1387/03, 1661/04, 1533/05, 2246/05, 1185/06, 747/07, 1661/08, 2285/10 e 685/11 di approvazione dei programmi di potenziamento delle strutture di protezione civile;

Dato atto che la Giunta regionale, ha approvato i citati programmi di finanziamento a favore degli Enti Locali per il potenziamento del Sistema regionale di protezione civile ed in particolare per la realizzazione di centri unificati provinciali, centri sovracomunali, centri operativi comunali ed intercomunali, aree e strutture per l’assistenza alla popolazione, nel numero di 520 interventi, per uno stanziamento complessivo di Euro 20.476.468,00, come riepilogato nell’allegata tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che tali stanziamenti costituiscono in molti casi cofinanziamento regionale rispetto a piani di investimento attivati dagli enti locali;

Preso atto che l’Agenzia regionale di protezione civile, in raccordo con le Province, sta effettuando con continuità attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi di cui alle delibere sopracitate, le cui risultanze sono le seguenti:

1. l’attuazione di una parte significativa dei programmi è stata completata o è in corso nel rispetto dei tempi e degli indirizzi di cui alle deliberazioni sopracitate; in particolare, n. 420 interventi pari al 76,4% del totale, per 15.640.968,00 Euro, sono stati completati, mentre n. 79 interventi, pari al 18,3% del totale, per 3.750.000,00 Euro, sono in corso di esecuzione;

2. per una parte degli interventi non risultano rispettati i tempi di attuazione previsti ed in particolare:

a) n. 4 interventi, pari allo 0,5% del totale, per Euro 100.000,00, risultano essere completati ma oltre i termini previsti dagli atti di programma sopracitati (tabella allegata 2);

b) n. 15 interventi, pari al 4,7% del totale, per Euro 955.500,00, non risultano iniziati o completati nei termini previsti dagli atti di programma sopracitati, essendovi comunque ancora le condizioni per la loro realizzazione (tabella allegata 2);

c) n. 2 interventi, pari allo 0,1% del totale, per 30.000,00 Euro, necessitano di una nuova individuazione dal punto di vista tipologico, necessità dettata da nuove esigenze rilevate sul territorio (tabella allegata 3);

Preso atto che, sulla base delle segnalazioni degli enti attuatori degli interventi e dei riscontri effettuati dall’Agenzia regionale di protezione civile in raccordo con le Province, le ragioni dei ritardi nella realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 2 sono da addebitarsi principalmente alle difficoltà degli enti nell’individuazione di sedi idonee ai fini di protezione civile, alla loro localizzazione ed alle difficoltà anche urbanistiche insorte, alla conclusione delle procedure d’appalto e, da ultimo, alla rigidità di gestione dei bilanci dovuta ai vincoli del patto di stabilità, che hanno portato ad un allungamento dei tempi di realizzazione;

Preso atto altresì che gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente punto 2, lettera b), hanno manifestato esplicito interesse ad avviare e concludere gli interventi - ancorché in ritardo, per le ragioni sopraindicate, rispetto ai termini stabiliti a suo tempo dalla Giunta regionale - e quindi a completare le opere finalizzate alla realizzazione della rete regionale delle strutture operative di Protezione Civile;

Considerato che in data 1/4/2011 si è tenuto un incontro fra l’ Assessore regionale alla “Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa. Protezione civile” e gli Assessori provinciali alla Protezione civile o loro delegati, nel quale si è convenuto di mantenere monitorato lo stato di avanzamento dei programmi di realizzazione delle strutture di cui alle deliberazioni citate al fine di garantirne l’operatività;

Ritenuto pertanto opportuno, anche sulla base delle risultanze dell’incontro regionale sopracitato, di confermare i finanziamenti degli interventi di cui al precedente punto 2 fissando nuovi termini per il completamento delle connesse attività tecnico-amministrative, nonchè formalizzando opportune modifiche tipologiche laddove si sia reso necessario, così come dettagliatamente riportato nelle tabella 2 e 3 allegate al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

Viste:

- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

- la Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013";

- la Legge Regionale 23 dicembre 2010, n. 15 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013"

- la propria determinazione n. 372 del 18/7/2011 recante “Assestamento del bilancio di previsione dell'Agenzia regionale di protezione civile per l'esercizio finanziario 2011. Primo provvedimento generale di variazione.” Di approvazione dell’assestamento di bilancio dell’Agenzia regionale di protezione civile;

- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;

- le proprie deliberazioni n.1057 del 24 luglio 2006; n.1663 del 27 novembre 2006; n. 2416 del 19 dicembre 2008; n. 1222 del 4 agosto 2011;

- la propria deliberazione n. 1499 del 19 settembre 2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l’attivazione dell’Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1";

- la propria deliberazione n. 1769 del 11 dicembre 2006 “Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità.” successivamente integrata e modificata con la deliberazione n.1121 del 21 luglio 2008;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 65 del 24 gennaio 2011 “Revisione di disposizioni organizzative relative all'agenzia di protezione civile.”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione Civile";

a voti unanimi e palesi

delibera:

Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare atto che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2343/2000, n. 3078/2001, n. 996/02, 2283/02, 1387/03, 1661/04, 1533/05, 2246/05, 1185/06, 747/07, 1661/08, 2285/10 e 685/11 sono stati assegnati agli enti locali ivi indicati finanziamenti per il potenziamento della Rete regionale delle strutture di protezione civile, come riepilogati nella allegata tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare i finanziamenti assegnati con le deliberazioni della Giunta regionale richiamate al precedente punto 1;

3. di fissare nuovi termini per l’avvio e la ultimazione degli interventi di cui al punto 2 della premessa ed analiticamente dettagliati nelle allegate tabelle 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto;

4. di confermare la modifica tipologica degli interventi di cui al punto 2, lettera c) della premessa ed analiticamente dettagliati nella allegata tabella 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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