n.271 del 01.09.2021 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Progetto di riorganizzazione delle attività di trattamento rifiuti" localizzato nel comune di Castenaso (BO), proposto da ECO.SER. S.r.l.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “riorganizzazione delle attività di trattamento rifiuti localizzato in comune di Castenaso (BO) proposto da Eco.Ser. S.r.l.,per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:
1. in sede di modifica di AIA si dovrà verificare la necessità di un sistema di abbattimento quale ulteriore presidio ambientale per l’emissione E4 e ne sia selezionata la tipologia più opportuna;
2. la Società deve attivare un percorso di messa in sicurezza dell’intero impianto nell’ambito del prossimo riesame di AIA; a tal fine dovrà presentare uno studio idraulico che dettagli l’attuale rischio di allagamento dello stabilimento e preveda le eventuali misure di riduzione del rischio, in coerenza col PGRA;
3. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;
b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da ARPAE;
c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Eco.Ser. S.r.l., al Comune di Castenaso, all'AUSL - Distretto Pianura Est, all'ARPAE di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana;
a) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
b) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
c) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.