n.374 del 28.10.2020 periodico (Parte Seconda)

O.C.D.P.C. 18 maggio 2020, n. 675 - Attuazione dell'art.1, commi 1, 3 e 4. Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti, l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto-Legge 28 aprile 2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e, in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico;

- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 675 del 18 maggio 2020 pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, n. 133 del 25 maggio 2020 “Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;

Preso atto che, l’Ordinanza n. 675 del 18 maggio 2020:

- all’art. 1, definisce quali sono le risorse non utilizzate del Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018;

- all’art. 2, comma 3, dispone che le risorse non utilizzare di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) delle ordinanze sopra richiamate, possono essere impegnate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle medesime ordinanze, con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale;

- all’art. 2, comma 4, prevede che alle risorse riutilizzate si applica la disciplina dell'ordinanza n. 532/2018 relativa alle azioni di cui all'art. 2, comma 1;

- all’art. 2, commi 6 e 7, dispone, inoltre, che le Regioni possano utilizzare le risorse non utilizzate (oneri di realizzazione) di cui all'art. 2, comma 6 delle ordinanze n. 3907/2010 e n. 4007/2012, e le risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 7, delle ordinanze numeri: 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per il finanziamento delle verifiche tecniche di edifici ed opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle predette ordinanze (da eseguire ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'allegato B2, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2004, n. 3362) e per ulteriori interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), questi ultimi con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale, delle medesime ordinanze;

- all’art. 4, comma 1, precisa che le risorse in capo alle Regioni ai sensi delle ordinanze di attuazione 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, secondo quanto definito dall’art. 1, commi 2,3 e 4 della stessa ordinanza, sono revocate se non utilizzate entro 24 mesi dalla data di applicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana, avvenuta il 25 maggio 2020;

Dato atto che:

- la quota derivante dalle risorse “non utilizzate” o “oggetto di revoca” ai sensi dell’art. 1 comma 3 e 4 dell’OCDPC 675/2020 e relative all'art.2, comma 1, lett. b) e c) delle Ordinanze n. 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, rilevate attraverso il portale del Dipartimento della Protezione Civile MePP11 (Monitoraggio Edilizia Pubblica e Privata - art.11), risulta pari a complessivi euro 9.711.499,38;

- la Regione Emilia-Romagna ritiene di destinare le risorse non utilizzate:

  • cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) delle ordinanze numeri 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle medesime ordinanze;
  • cui all'art. 2, comma 6, delle ordinanze numeri 3907/2010 e 4007/2012, e le risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 7, delle ordinanze numeri 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per il finanziamento delle verifiche tecniche di edifici ed opere pubbliche e per interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle medesime ordinanze;

- nell’incontro con ANCI dell’Emilia-Romagna, tenuto il 6 ottobre 2020, sono stati condivisi i criteri e le modalità di attuazione del piano di assegnazione dei contributi, come risulta dal report dell’incontro stesso agli atti del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, indicando come prioritari gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b);

Considerato che, relativamente agli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) delle ordinanze sopra richiamate:

- la Regione invia a tutti i Comuni la richiesta di trasmissione delle proposte di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito territoriale, ai fini della definizione di un piano per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso (definiti negli elenchi di cui alla propria deliberazione n. 1661 del 2 novembre 2009), di proprietà pubblica, sono escluse le opere infrastrutturali;

- i Comuni interessati trasmettono alla Regione una proposta di priorità degli edifici pubblici strategici e rilevanti ricadenti nel proprio ambito territoriale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, compilando in ogni sua parte l’apposito modello predisposto dalla Regione (“Schema Proposta di priorità” di cui all’Allegato B3 al presente atto e disponibile in formato word alla pagina http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzionedel-rischio-sismico);

- sono ammessi a contributo gli edifici strategici e rilevanti dotati della verifica tecnica di adeguatezza alle norme tecniche delle costruzioni prevista dall’art.2, comma 3, dell’OPCM n. 3274 del 2003;

- sono esclusi dai contributi gli edifici strategici e rilevanti situati nei Comuni del “cratere” del sisma 2012 individuati dall’Allegato 1 dell’Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 86/2012 e s.m.i.;

- potranno essere ammessi a finanziamento gli edifici scolastici con classe d’uso III collocatisi in posizione utile, senza eccedere la soglia del 40% dell’importo complessivo, come stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. b) delle ordinanze 3907/2010 e seguenti;

- le proposte di priorità sono conservate agli atti del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;

Dato atto che:

- il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli selezionerà gli interventi ammissibili a finanziamento e compilerà la graduatoria delle proposte di priorità sulla base delle disposizioni contenute nell’Ordinanza C.D.P.C. 675/2020 e nell’Ordinanza C.D.P.C. 532/2018, e dei punteggi e degli ulteriori criteri individuati dalla Regione Emilia-Romagna, come indicato nell’Allegato B1 al presente atto;

- ogni Comune potrà beneficiare di un unico contributo, a fronte di più segnalazioni ammissibili a finanziamento. Per l’individuazione dell’edificio da finanziare vale la proposta di priorità inviata dallo stesso Comune;

- la graduatoria delle proposte di priorità utilmente collocate per beneficiare dei contributi fino alla concorrenza dell’importo complessivo disponibile verrà elaborata ex novo sulla base delle istanze pervenute e sarà pubblicata:

  • sulla pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione (link: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzionedel-rischio-sismico) nella versione definitiva;
  • sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

- la pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte di priorità nel sito web regionale tiene luogo della notifica ai soggetti proponenti;

- la graduatoria può essere utilizzata anche per la selezione degli edifici ammissibili a finanziamento in base all’art. 32 bis, del D.L. n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, ed incrementato con la legge n. 244/2007 (adeguamento sismico degli edifici scolastici);

Dato atto, altresì, che:

- al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, nel predisporre il piano degli interventi, la Regione può procedere a una rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili (art. 10, c. 2 dell’OCDPC n. 532/2018) per gli interventi utilmente collocati in graduatoria nei seguenti casi:

  • in presenza di uno o più contributi massimi concedibili, di importo elevato in relazione all’importo complessivo disponibile, in ragione delle rilevanti volumetrie della costruzione;
  • per finanziare un numero maggiore di interventi;

- il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli comunica alle Amministrazioni comunali beneficiarie del contributo, l’importo del contributo concedibile per la conferma di accettazione;

- il piano degli interventi con l’individuazione dei Soggetti beneficiari e l’importo dei contributi è trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nel rispetto del termine stabilito dall’art. 4, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n.675/2020;

Ritenuto, al fine di attuare le iniziative di cui all’art. 2, dell’O.C.D.P.C. n. 675/2020, di delegare il Dirigente regionale competente, a provvedere con propri atti, all’approvazione delle graduatorie, all’attribuzione, alla concessione, alla liquidazione, alla decadenza e alla eventuale revoca dei contributi, così come alle proroghe delle tempistiche previste dall’Ordinanza suddetta e dall’Allegato B2, e a quanto altro necessario per la realizzazione degli interventi, secondo le modalità riportate nei medesimi Allegati, sulla base della normativa vigente e ai sensi della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto dei princìpi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in base ai quali l’impegno e la liquidazione delle somme verranno determinati in base al cronoprogramma della spesa per stati di avanzamento lavori formulati e trasmessi dai soggetti beneficiari;

Ritenuto, inoltre, che al fine della realizzazione dei suddetti interventi si rende necessario approvare i seguenti Allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

  • l’Allegato B1, “Criteri per la valutazione e per la selezione degli interventi di rafforzamento locale, o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all’art.2, comma 1, lett. b) dell’O.C.D.P.C. n.532/2018 (ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’O.C.D.P.C. n. 675/2020)”. Il documento riporta in particolare l’elenco delle fattispecie escluse dal contributo;
  • l’Allegato B2, “Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) dell’O.C.D.P.C. n. 532/2018 (ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’O.C.D.P.C. n. 675/2020)”;
  • l’Allegato B3, “Schema Proposta di priorità”;

Considerato che gli interventi di riduzione del rischio sismico identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti richiedenti dovranno fornire al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, ai sensi della L. n. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022” e ss.mm.ii.;

- la legge regionale n. 30 del 10 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di Stabilità regionale 2020)”;

- la legge regionale n. 31 del 10 dicembre 2019 “Bilancio di previsione Regione Emilia – Romagna 2020-2022”;

- la legge regionale 31 luglio 2020, n. 4 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

Visti:

- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante: "Linee guisa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136";

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21/1/2020 avente ad oggetto, “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per le parti in essa ancora applicabili;

- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modificazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna;

- n. 1059 del 3 luglio 2018, concernente “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Irene Priolo;

A voti unanimi e palesi

delibera

al fine di dare attuazione all’art. 2 dell’O.C.D.P.C. n. 675/2020:

1) di destinare le risorse non utilizzate o oggetto di revoca, delle Ordinanze P.C.M. 3907/2010, P.C.M. 4007/2012, C.D.P.C. 52/2013, C.D.P.C. 171/2014, C.D.P.C. 293/2015, C.D.P.C. 344/2016 e C.D.P.C. 532/2018, ai sensi dell’art. 1, comma 1, 3 e 4, dell’O.C.D.P.C. 675/2020, pari complessivamente a euro 9.711.499,38, attribuite alla Regione Emilia-Romagna con Decreti del C.D.P.C., per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio simico su edifici pubblici strategici e rilevanti come individuati all’art. 2, comma 1, lett. b) dell’O.C.D.P.C. n. 532/2018;

2) di non prevedere finanziamenti per gli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici privati (art. 2, comma 1, lett. c), come consentito dall’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza n. 675/2020;

3) di approvare i seguenti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

  • Allegato B1, riguardante i “Criteri per la valutazione e per la selezione degli interventi di rafforzamento locale, o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all’art.2, comma 1, lett. b) dell’O.C.D.P.C. n.532/2018 (ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’O.C.D.P.C. n. 675/2020)”. Il documento riporta in particolare l’elenco delle fattispecie escluse dal contributo;
  • Allegato B2, dove sono riportate le “Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) dell’O.C.D.P.C. n. 532/2018 (ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’O.C.D.P.C. n. 675/2020)”;
  • Allegato B3, “Schema Proposta di priorità”;

4) di dare atto che:

- relativamente agli edifici pubblici strategici e rilevanti, la graduatoria delle proposte di priorità utilmente collocate per beneficiare dei contributi fino alla concorrenza dell’importo complessivo disponibile, elaborata ex novo sulla base delle istanze pervenute, sarà pubblicata sulla pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione (link: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzionedel-rischio-sismico) nella versione definitiva e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

- la pubblicazione della graduatoria nel sito web regionale ha valore di notifica per i richiedenti i contributi e, per quelli utilmente inseriti nell’elenco dei soggetti ammessi a contributo;

- ogni Comune potrà beneficiare di un unico contributo, a fronte di più segnalazioni ammissibili a finanziamento e per l’individuazione dell’edificio da finanziare vale la proposta di priorità trasmessa dal Comune;

- al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, la Regione può procedere alla rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili nei seguenti casi:

  • in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in relazione all’importo complessivo disponibile, in ragione delle rilevanti volumetrie della costruzione;
  • per finanziare un numero maggiore di interventi;

- la graduatoria per gli edifici pubblici strategici e rilevanti potrà essere utilizzata anche per la selezione degli edifici ammissibili a finanziamento in base all’art. 32 bis, del D.L. n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, ed incrementato con la legge n. 244/2007 (adeguamento sismico degli edifici scolastici);

5) di delegare il Dirigente regionale competente, a provvedere con propri atti, all’approvazione delle graduatorie, all’attribuzione, alla concessione, alla liquidazione, alla decadenza e alla eventuale revoca dei contributi, così come alle proroghe delle tempistiche previste dall’Ordinanza suddetta e dall’Allegato B2, e a quanto altro necessario per il pieno utilizzo delle risorse a disposizione e la realizzazione degli interventi, secondo le modalità riportate nei medesimi Allegati, sulla base della normativa vigente e ai sensi della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto dei princìpi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in base ai quali l’impegno e la liquidazione delle somme verranno determinati in base al cronoprogramma della spesa per stati di avanzamento lavori formulati e trasmessi dai soggetti beneficiari, come disciplinato all’Allegato B2;

6) di disporre che per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi su edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all’art. 1, commi 1, 3 e 4, dell’O.C.D.P.C. 675/2020 e all’art. 2, comma 1, lettere b) dell’O.C.D.P.C. n. 532/2018, devono essere rispettate le modalità e le tempistiche di cui all’Allegato B2;

7) di dare atto inoltre che:

- i soggetti richiedenti dovranno fornire al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, ai sensi della L. n. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi in quanto progetti di investimento pubblico;

- ai sensi dell’art. 15 dell’O.C.D.P.C. n. 532/2018, le eventuali economie e le somme revocate per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) della stessa Ordinanza, rimangono a disposizione della Regione per ulteriori interventi di cui alla lettera b), art. 2 comma 1;

- per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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