n. 105 del 18.08.2010 periodico (Parte Seconda)
Conformità della variante al Piano dell'arenile del Comune di Rimini in attuazione delle direttive per l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del demanio marittimo di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. 31 maggio 2002 n. 9 e succ. mod.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” e successive modifiche, con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative;
Premesso che:
- con Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 sono state approvate le Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti l’utilizzazione del demanio marittimo di cui all’art. 2 comma 2 della suddetta legge;
- le Direttive di cui sopra sono volte a disciplinare gli usi turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali destinazioni d’uso siano previste negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e tengono luogo del Piano di utilizzazione di cui all’art. 6 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n.494;
- il paragrafo 6.1.3 del Capo VI della sopracitata Delibera consiliare prevede che il Piano dell’arenile di cui ai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2 adottato dal Consiglio comunale deve essere trasmesso, contestualmente al deposito presso la Segreteria del Comune, alla Regione ai fini della valutazione in ordine alla conformità dello stesso alle Direttive regionali;
- sono sottoposte alle medesime modalità di verifica anche eventuali successive varianti dei Piani già approvati;
- la valutazione di conformità è espressa con parere vincolante reso dalla Giunta regionale, nei termini previsti per l’espressione delle osservazioni, sentita una apposita Commissione nominata con atto del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo che ne definisce altresì la composizione e le modalità di funzionamento e presieduta dal Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche;
- con determinazione del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo n. 594 del 24 gennaio 2007 si è provveduto al rinnovo della nomina dei componenti della Commissione;
- con determinazione del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo n. 7899 del 17 luglio 2009 si è provveduto alla modifica della composizione della Commissione di cui sopra;
- con Delibera di Giunta n. 177 del 20 febbraio 2006 è stata espressa la Conformità al Piano dell’arenile del Comune di Rimini;
Vista la Variante al Piano dell’Arenile,di cui alla citata DG.177 del 20.2.2006, trasmesso il 4.9.2009 (PG 194698) dal Comune di Rimini di cui alla Delibera di C.C. n. 99 del 09/07/2009 in adempimento alla Delibera di Consiglio Regionale 468/03;
Constatato che:
- la suddetta Variante al Piano è stata adottata e trasmessa alla Regione Emilia-Romagna in conformità a quanto previsto dal Capo VI 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 delle Direttive regionali;
- il Piano Vigente disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell’intero territorio comunale destinati ad attività turistico-ricreative;
Visto il verbale della seduta della Commissione di cui sopra riunitasi in data 09 Luglio 2010, conservato agli atti del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche;
Dato atto che la suddetta Commissione nella seduta del 09 Luglio 2010 ha espresso valutazione favorevole di conformità alla citata Variante al Piano dell’arenile del Comune di Rimini in attuazione delle Direttive di cui alla Delibera di Consiglio regionale n. 468/2003 con le prescrizioni di seguito elencate:
Art. 17 punto 2 dopo le parole “da diporto” aggiungere: “ autorizzati all’esercizio dell’attività sulla fascia di libero transito”;
Art. 22 il testo del punto 2 viene sostituito come segue:
“2 gli interventi ammessi o previsti non possono prevedere soluzioni che impediscano l’accesso pedonale alla generalità dei cittadini come sopra definito ( recinzioni,barriere,cancelli, ecc.).E’ ammessa l’installazione di elementi atti a disciplinare l’accesso all’arenile anche nelle ore notturne sempre nel rispetto di criteri di sicurezza ed la presidio degli impianti”
Art. 27 al punto 9 dopo le parole “stabilimento balneare” aggiungere: “ e/o delle pregresse concessioni demaniali marittime”
Art. 36 al punto 5 secondo capoverso alla seconda riga dopo “strada litoranea” aggiungere “salvo diversa soluzione avallata dal STB su motivata proposta progettuale”
Art. 36 punto 5 quinto capoverso, eliminazione dello stesso, in quanto le dune invernali non svolgono funzione di barriera;
Art. 46 al punto 4 alla fine del primo capoverso aggiungere: “ qualora si prevedano manufatti in fascia C occorrerà acquisire preventivo parere del STB”
Preso atto:
- dell’avvenuta pubblicazione sul BURER n.152 del 26.8.2009 della Variante oggetto dell’esame odierno;
- della Delibera n.77 del 24 Marzo 2009 della Provincia di Rimini che approva l’istruttoria dell’Ufficio VAS inerente la Variante oggetto dell’esame odierno;
- del parere favorevole espresso dal Servizio Tecnico Bacino Conca e marecchia sulla verifica di assoggettabilità ex art. 12 D.Lgs. 4/2008 con nota PG 39305 del 16.2.2009 inerente la Variante oggetto dell’esame odierno;
Dato atto dell’istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche, sulla base della documentazione acquisita agli atti del Servizio stesso;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 31 Gennaio 2006 che conferisce l’incarico di Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo nonché gli incarichi connessi al medesimo ruolo alla Dott.ssa Morena Diazzi;
Richiamate altresì:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modificazioni.
- Le proprie deliberazioni 24 luglio 2006, n. 1057, 31 luglio 2006, n. 1150 e 27 novembre 2006, n. 1663;
- La propria deliberazione 29 dicembre 2008, 2416, avente ad oggetto “ Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore al Turismo, Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera
A. di esprimere parere favorevole in ordine alla conformità della Variante al Piano dell’arenile del Comune di Rimini alle Direttive di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 6 marzo 2003, n. 468, subordinato al recepimento delle prescrizioni di seguito elencate:
Art. 17 punto 2 dopo le parole “da diporto” aggiungere: “ autorizzati all’esercizio dell’attività sulla fascia di libero transito”;
Art. 22 il testo del punto 2 viene sostituito come segue:
“2 gli interventi ammessi o previsti non possono prevedere soluzioni che impediscano l’accesso pedonale alla generalità dei cittadini come sopra definito ( recinzioni,barriere,cancelli, ecc.). E’ ammessa l’installazione di elementi atti a disciplinare l’accesso all’arenile anche nelle ore notturne sempre nel rispetto di criteri di sicurezza ed la presidio degli impianti”
Art. 27 al punto 9 dopo le parole “stabilimento balneare” aggiungere: “ e/o delle pregresse concessioni demaniali marittime”
Art. 36 al punto 5 secondo capoverso alla seconda riga dopo “strada litoranea” aggiungere “salvo diversa soluzione avallata dal STB su motivata proposta progettuale”
Art. 36 punto 5 quinto capoverso, eliminazione dello stesso, in quanto le dune invernali non svolgono funzione di barriera;
Art. 46 al punto 4 alla fine del primo capoverso aggiungere: “ qualora si prevedano manufatti in fascia C occorrerà acquisire preventivo parere del STB”
B. di disporre che, come previsto al punto 6.1.5. delle Direttive, il Piano dell’Arenile completo dell’avvenuto recepimento delle osservazioni vincolanti e degli eventuali allegati tecnici modificati in conformità al medesimo parere siano approvati dagli Organi competenti Comunali e trasmessi alla Regione completi di copia conforme della Delibera dell’Organo Comunale entro i successivi 30 giorni;
C. di ribadire che, come previsto dal punto 6.1.4 del Capo VI delle Direttive, eventuali successive varianti dovranno essere sottoposte alla verifica di conformità della Regione;
D. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.