n.308 del 21.10.2013 (Parte Seconda)
Modifiche alla Ordinanza n. 109 del 25 settembre 2013: Modalità di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di attività di ricerca di cui all’art. 12 del DL 74/2012 come convertito dalla Legge 122/2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n. 122
Il Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);
Visto il comma 4 dell’art. 1 decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 1/6/2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
Visto l’art. 12 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, il quale prevede Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012;
Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa;
Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” ed in particolare l’art.6, che proroga lo stato di emergenza per i territori colpiti dal sisma fino al 31 dicembre 2014;
Considerato che, il comma 1 dell’art. 12 del D.L. n. 74/2012 prevede un’assegnazione di risorse pari a 50 milioni di euro da trasferirsi sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici;
Considerato inoltre che, il comma 2 del sopra citato art. 12 prevede che all’ammontare dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l’accesso, per l’erogazione e per la revoca dei contributi, per le modalità di controllo e rendicontazione provvede la Regione Emilia-Romagna con propri atti.
Viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1736/2012 “Modalità di utilizzo delle risorse ex legge 122/2012 art. 12 "Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012”;
- n. 712/2013 “Modalità di utilizzo delle risorse ex legge 122/2012 "Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012": Modifiche alla DGR 1736/2012;
- n. 1054/2013 “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 712/2013”;
- n. 1420/2013 “Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta n. 712/2013”
Considerato che con la citata DGR n. 712/2013 la Giunta regionale:
- ha individuato le seguenti tre tipologie di intervento in attuazione di quanto previsto dal citato art. 12:
1) Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI;
2) Progetti di ricerca e sviluppo con impatto di filiera o previsioni di crescita occupazionale;
3) Acquisizione di servizi di ricerca e sperimentazione.
- ha approvato la Disciplina dei criteri delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni per ciascuna delle tre tipologie di interventi sopra individuate cosi come modificate dalla successiva DGR n. 1054/2013;
Considerato che con l’Ordinanza Commissariale n. 109 del 25 settembre 2013 si è provveduto ad approvare gli specifici bandi per la concessione delle agevolazioni previste dall’art. 12 del DL n. 74/2012, in coerenza con i criteri, condizioni e modalità di concessione delle agevolazioni approvati con la citata DGR n. 712/2013 cosi come modificate dalla successiva DGR n. 1054/2013;
Considerato che con la citata DGR n. 1420/2013 la Giunta Regionale ha successivamente stabilito di modificare alcuni dei criteri di concessione approvati con la DGR 712/2013, e precisamente:
- di rettificare il paragrafo 1 di ciascuno degli allegati 1, 2 e 3 della citata DGR 712/2013, inserendo al termine del paragrafo la seguente frase: “6. Moda, che include le produzioni di abbigliamento e maglieria, tintorie e lavorazioni intermedie, altri prodotti tessili e in pelle, prodotti per l’arredamento, costruzione di macchine e realizzazione di servizi, prevalentemente informatici o di progettazione legati ai prodotti sopra richiamati”;
- di rettificare quanto previsto nei paragrafi denominati “Spese ammissibili” degli allegati 1, 2 e 3 della citata DGR 712/2013, inserendo dopo la frase “fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza”, la seguente frase: “fatto salvo il caso di spese fatturate da consorzi classificati come organismi di ricerca ai sensi della vigente normativa europea, comunque al di fuori di rapporti di controllo e collegamento”;
Considerato che negli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 109 del 25 settembre 2013, per mero errore materiale, sono presenti alcuni refusi e precisamente:
- nell’Allegato 1, par. 10, dove è scritto “… cioè il 12 marzo 2014 …” deve intendersi “… cioè il 19 marzo 2014 …”;
- nell’Allegato 2, par. 8, dove è scritto:
“Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:
- la descrizione del servizio che si intende acquisire, redatta secondo il modello approvato con successivo provvedimento e reso disponibile sui siti sopra citati”
deve intendersi
“Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:
- la descrizione del progetto, redatta secondo il modello approvato con successivo provvedimento e reso disponibile sui siti sopra citati;
- il bilancio dell’esercizio 2012;”
- nell’Allegato 2, par. 10, dove è scritto “specificando la data di inizio del progetto che dovrà essere compresa fra i 90 giorni successivi alla data di chiusura dei termini della presentazione delle domande e la data di accettazione del contributo” deve intendersi “specificando la data di inizio del progetto che dovrà essere compresa fra i 90 giorni successivi alla data di chiusura dei termini della presentazione delle domande, cioè il 7 maggio 2014, e la data di accettazione del contributo.”
Ritenuto quindi necessario procedere alla modifica dell’Ordinanza n.109 del 25 settembre 2013, al fine di includere le modifiche ai criteri per la concessione dei contributi stabiliti con la citata DGR 1420/2013 e di correggere i refusi presenti negli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza stessa;
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
- 1. di procedere alla modifica della Ordinanza Commissariale n. 109 del 25 settembre 2013 così come segue:
- al termine del paragrafo 1 di ciascuno degli allegati 1, 2 e 3 è inserita la seguente frase: “6. Moda, che include le produzioni di abbigliamento e maglieria, tintorie e lavorazioni intermedie, altri prodotti tessili e in pelle, prodotti per l’arredamento, costruzione di macchine e realizzazione di servizi, prevalentemente informatici o di progettazione legati ai prodotti sopra richiamati”;
- nel paragrafo 5 degli allegati 1 e 2, e nel paragrafo 4 dell’allegato 3, denominati “Spese ammissibili”, dopo la frase “fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza”, è inserita la seguente frase: “fatto salvo il caso di spese fatturate da consorzi classificati come organismi di ricerca ai sensi della vigente normativa europea, comunque al di fuori di rapporti di controllo e collegamento”;
- nell’Allegato 1, par. 10, la frase “… cioè il 12 marzo 2014 …” è sostituita dalla seguente “… cioè il 19 marzo 2014 …”;
- nell’Allegato 2, par. 8, la frase:
“Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:
- la descrizione del servizio che si intende acquisire, redatta secondo il modello approvato con successivo provvedimento e reso disponibile sui siti sopra citati”
è sostituita dalla seguente:
“Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:
- la descrizione del progetto, redatta secondo il modello approvato con successivo provvedimento e reso disponibile sui siti sopra citati;
- il bilancio dell’esercizio 2012;”
- nell’Allegato 2, par. 10, la frase “specificando la data di inizio del progetto che dovrà essere compresa fra i 90 giorni successivi alla data di chiusura dei termini della presentazione delle domande e la data di accettazione del contributo” è sostituita dalla seguente “specificando la data di inizio del progetto che dovrà essere compresa fra i 90 giorni successivi alla data di chiusura dei termini della presentazione delle domande, cioè il 7 maggio 2014, e la data di accettazione del contributo.”
- 2. di mantenere inalterati per tutti gli altri aspetti, quanto già stabilito negli Allegati 1, 2 e 3 dell’Ordinanza n.109 del 25 settembre 2013;
- 3. di approvare il nuovo testo dei bandi, coordinato con le modifiche sopra elencate, contenuti negli allegati 1, 2 e 3 parti integranti della presente Ordinanza;
- 4. di inviare la presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche;
- 5. di pubblicare per estratto la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 17 ottobre 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani