n.170 del 18.06.2014 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18/5/99 n. 9 e s.m.i. Titolo II - Decisione in merito alla Procedura di Verifica (Screening) relativa all'ampliamento dell'allevamento avicolo sito in Via Vetreto n. 129 in loc. Sala di Cesenatico (FC)

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di Verifica (Screening) relativa all'ampliamento dell'allevamento avicolo sito in Via Vetreto n. 129 in loc. Sala di Cesenatico (FC), presentata dalla Ditta F.lli Bernabini S.r.l., avente sede legale in Via Branchise, 160 a Gambettola.

I termini della procedura hanno cominciato a decorrere dal 29/1/2014, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 13 l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura stessa.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Cesenatico e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto appartenente alla categoria B.2.68 “Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)” della L.R. 9/99 e s.m.i.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con atto di Giunta Provinciale prot. gen. n. 52400/200 del 27 maggio 2014, ha assunto la seguente decisione:

“LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(omissis)

delibera: 

a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo alla modifica di impianto per adeguamento alla normativa sul benessere animale dell'allevamento avicolo sito a Sala di Cesenatico in Via Vetreto n. 129 in Comune di Cesenatico, presentato dalla ditta F.lli Bernabini di Bernabini Umberto & C., dall’ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

1. stante quanto disposto dall'art. 11 del P.T.C.P., il numero massimo di animali che l'allevamento può contenere è limitato a 152.016 capi (pari al 20 % della capacità produttiva esistente);

2. la Ditta, entro la data di fine lavori per il progetto, dovrà dotarsi per i tunnel MDS, per la concimaia e per la sala di lavorazione uova, di vasche/pozzetti con un dimensionamento adeguato o di sistemi di raccolta che recapitino le acque di lavaggio verso le vasche a capacità maggiore (vasche dei capannoni), atti ad impedirne la fuoriuscita o il percolamento al suolo ed al fine di consentire di smaltire il refluo come rifiuto ogni qual volta prodotto;

3. le modalità di gestione dei guasti al sistema di essicamento della pollina, modalità che prevedono l'utilizzo di nastri di emergenza che partendo dalla testa ai due capannoni, terminano sui piazzali esterni pavimentati, dove la pollina verrebbe caricata su automezzi cassonati per il suo trasferimento verso centri di trattamento autorizzati, vanno applicate solo in casi di emergenza e per periodi limitati nel tempo, previa comunicazione e previo accordo sul dettaglio delle modalità stesse con l'autorità competente;

4. le superfici impermeabilizzate di progetto ed esistenti, dovranno essere accuratamente e periodicamente spazzate e pulite. Tale operazione dovrà essere svolta con frequenze adeguate anche in relazione alla variazione delle attività che potenzialmente possono contaminare tali superfici connesse all'aumento dei capi allevati previsto nel progetto e comunque ripetuta al termine di ogni utilizzo di dette aree, al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici suddette;

5. in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue:

  • le vie di transito e le aree non asfaltate interne all’area di cantiere dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate nei periodi secchi;
  • i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi all’interno del cantiere nonché durante le fasi di carico;
  • i camion indotti adibiti al trasporto di terre, inerti o comunque di materiale che può disperdere polveri, devono possedere adeguate caratteristiche di copertura del cassone atte al contenimento di tali dispersioni (teloni o adeguato sistema di copertura del carico trasportato);
  • si dovrà prevedere la copertura degli eventuali depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti nei periodi di non utilizzo;
  • per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, è necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione;

6. la Ditta dovrà effettuare una campagna di monitoraggio relativa al parametro Ammoniaca, con riferimento allo stato di progetto (da intendersi come periodo successivo alla realizzazione e messa in funzione a regime di tutte le strutture impiantistiche e strutturali previste da progetto in oggetto e l'introduzione degli animali previsti e in periodo di massima maturità complessivamente raggiunta dagli animali allevati), da concludersi entro 18 mesi dalla messa in funzione a regime dell’impianto di allevamento, secondo le modalità e i criteri di seguito descritti

a) dovranno essere utilizzati campionatori passivi specifici per ammoniaca, posizionati indicativamente presso i recettori 1, 2 (come individuati nell'elaborato “Valutazione degli impatti in atmosfera - Relazione tecnica” - Gennaio 2014);

b) la campagna, da concordarsi con Arpa per le modalità di svolgimento, dovrà essere effettuata tra Maggio e Settembre;

c) tale campagna prevederà due periodi distinti di esposizione, che potranno variare a seconda del tipo di campionatore utilizzato;

d) le attività di campionamento e analisi verranno eseguite a carico del proponente;

e) la Società proponente dovrà inviare i risultati entro 1 mese dal termine della campagna al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, ad ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, all’Amministrazione Comunale di Cesenatico, e ad AUSL;

f) i risultati ottenuti saranno valutati congiuntamente dal Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, dall’Amministrazione Comunale di Cesenatico, da AUSL e da ARPA. Nel caso in cui le conclusioni degli enti suddetti evidenzino criticità, verrà valutata la necessità o meno di realizzare interventi progettuali/gestionali ritenuti necessari.

7. dovrà essere realizzata, con oneri a carico del proponente, una campagna di monitoraggio ambientale degli odori in prossimità dei ricettori maggiormente significativi, nei seguenti punti: esternamente e in punto prossimo a ciascuno dei ricettori identificati con i numeri 1 e 2 nell'elaborato “Valutazione degli impatti in atmosfera - Relazione tecnica” - gennaio 2014. I punti di campionamento dovranno essere ubicati tra i ricettori stessi e l'area di progetto.

I rilievi sopra citati dovranno avere la seguente cadenza temporale:

Il monitoraggio dovrà essere eseguito presso i ricettori 1 e 2, entro il primo anno dalla data di funzionamento a regime dell’impianto (da intendersi come periodo successivo alla realizzazione e messa in funzione di tutte le strutture impiantistiche e strutturali previste da progetto e l'introduzione degli animali previsti) in periodo estivo (giugno - agosto) e in periodo di massima maturità complessivamente raggiunta dagli animali allevati;

Il monitoraggio dovrà essere effettuato mediante metodologia dell’olfattometria dinamica secondo i criteri definiti dalla norma UNI EN 13725/04.

I risultati di tutte le indagini sopra descritte dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla conclusione di ogni singola campagna di campionamento, sotto forma di relazione tecnica al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, all’Amministrazione Comunale di Cesenatico, ad AUSL e ad ARPA. Tale relazione conclusiva dovrà valutare i livelli delle sostanze odorigene presenti presso i punti monitorati in termini di concentrazione di odore e di molestia olfattiva (intensità e accettabilità dell’odore), e alla luce di questi dovrà essere valutata da parte degli enti citati, e anche da parte del proponente, la necessità o meno di realizzare interventi progettuali di mitigazione ritenuti necessari ed eseguire nuove campagne di monitoraggio nell'area;

8. al fine di non incrementare il prodursi di fenomeni di subsidenza legati all'emungimento da falda si ritiene che debbano essere messe in campo, come previsto dal PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, tutte le disposizioni atte a contenere i prelievi autorizzati di risorse idriche dalle falde. Si tiene conto del fatto che è in corso una procedura per l'incremento della vigente autorizzazione al prelievo di acqua pubblica da 10.500 mc a 16.000 mc. Ulteriori fabbisogni idrici, oltre i suddetti 16.000 mc, dovranno essere soddisfati senza aggravare il prelievo idrico della falda;

9. al fine di mantenere l'invarianza idraulica dell'area, a seguito di un aumento delle aree impermeabili, la ditta dovrà provvedere a modificare la sezione del fosso per individuare nuovi volumi pari a quelli previsti dal calcolo per il mantenimento dell'invarianza idraulica. In fase di rilascio del titolo edilizio dovrà essere presentata adeguata planimetria e sezioni del nuovo fosso. Inoltre sempre in fase autorizzativa dovranno essere presentate all'autorità idraulica competente le specifiche degli scarichi di fondo nel corpo recettore, ricordando che, nella direttiva prodotta dall'Autorità di Bacino Romagna inerente le verifiche idrauliche, per situazioni riconducibili al caso in questione, si ritiene opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell'invaso non eccedano il metro;

10. prevedere, coerentemente con quanto riportato nella Tav. 3 Stato futuro della documentazione presentata, il prolungamento della rete antipolvere progettata lungo il confine di proprietà lato Est, fino alla Via Vetreto;

11. presentare, in sede di modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale, il progetto relativo al completamento della siepe perimetrale prevista sul lato Ovest. Tale piantumazione deve essere effettuata nella prima stagione utile successiva al rilascio di tale titolo autorizzativo;

12. gli interventi di manutenzione, da eseguire nei primi cinque anni dall'impianto, devono consistere nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione;

13. andrà effettuato entro 60 giorni dall'entrata a regime dello stabilimento nello stato di progetto e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, un monitoraggio atto a verificare il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali di rumore in periodo diurno e notturno presso il ricettore identificato con il numero 1; i risultati del rilievo suddetto dovranno essere trasmessi, entro 15 giorni dal termine dei rilievi, alla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Cesenatico e ad ARPA; nel caso i rilievi evidenziassero un eventuale superamento dei limiti assoluti o differenziali, dovranno essere descritte, valutate e tempestivamente messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie a garantire il rispetto dei suddetti limiti;

b) di dare atto, conseguentemente, che il progetto presentato in sede di modifica di A.I.A., dovrà essere adeguato, considerando che il numero massimo di animali presenti all'interno dell'impianto non potrà superare la soglia di 152.016 capi riportati nella prescrizione n. 1 e tenendo conto delle valutazioni di cui al paragrafo VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE, e delle prescrizioni sopra riportate (e comunque contenute nella parte narrativa del presente atto);

c) di precisare che il progetto di cui alla lettera precedente, che prevede la possibilità di allevare al massimo 152.016 capi, non dovrà nuovamente essere sottoposto alle procedure valutative di cui alla L.R. 9/99 e s.m.i. se verrà sviluppato attenendosi, in termini di contenuti, alle prescrizioni sopra riportate, in ragione del fatto che la presente valutazione ha ritenuto compatibili gli impatti derivanti dall'attuazione del progetto contenente un incremento di animali superiore alla limitazione di cui alla prescrizione n. 1., più volte richiamata;

d) di quantificare in € 500,00, le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

e) di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening;

f) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

g) di trasmettere il presente atto alla ditta F.lli Bernabini di Bernabini Umberto & C.;

h) di trasmettere copia del presente atto all'ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge regionale 9/99 e s.m.i;

i) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Cesenatico per il seguito di competenza;

j) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

k) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina