n.322 del 24.09.2020 (Parte Seconda)

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 In tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 1, comma 6, lett. e);

Richiamati i propri Decreti:

- n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina”;

- n. 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;

- n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020”;

- n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;

- n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 61 dell’11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;

- n. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina”; 

- n. 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;

- n. 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 75 del 6 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive”;

- n. 82 del 17 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 84 del 21 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 87 del 23 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 94 del 30 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 95 del 1 giugno 2020 ”Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito ai centri estivi”;

- n.98 del 6 giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 109 del 12 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle attività estive fascia 9 – 36 mesi”;

- n. 113 del 17 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 120 del 25 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 137 del 3 luglio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 151 del 24 luglio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni sul distanziamento”;

- n. 156 del 4 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 157 del 7 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 159 del 12 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 160 del 14 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 161 del 25 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 166 del 7 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 175 del 18 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi.”;

- n. 176 del 21 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alla presenza del pubblico al Mondiale di Ciclismo su Strada 2020.”;

Considerato che la sopra richiamata ordinanza n. 157 del 7 agosto 2020 prevede che:

- a decorrere dall’8 agosto 2020 è consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale o internazionale di ogni disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, che garantiscano il contingentamento ed il controllo degli ingressi. La presenza del pubblico è consentita nel limite dei 1000 spettatori all’aperto e dei 200 al chiuso ed esclusivamente per quei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi”, indicate nell’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della sopracitata ordinanza;

- su specifica richiesta presentata alla Regione Emilia-Romagna, potranno essere concesse deroghe al numero massimo di spettatori per specifici eventi di interesse nazionale o internazionale secondo le indicazioni definite dalle linee guida allegate alla sopra citata ordinanza;

Preso atto che la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi è altresì disciplinata dall’art. 1, comma 6 lett. e), del D.P.C.M. 7 agosto 2020;

Dato atto:

- che la società Pallacanestro Reggiana S.R.L. ha presentato la richiesta, acquisita agli atti con prot. n. 0616310.E del 24/9/2020, di poter svolgere la partita Pallacanestro Reggiana-Olimpia Milano del campionato di Legabasket Serie A di domenica 27 settembre, da disputarsi presso l’impianto Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), con accesso del pubblico nel limite del 25% della capienza;

- che la società Virtus Bologna ha presentato la richiesta, acquisita agli atti con prot. n. 0617159.E del 24/9/2020, di poter svolgere la partita Virtus Bologna-Cantù del campionato di Legabasket Serie A di domenica 27 settembre, da disputarsi presso l’impianto Virtus Segafredo Arena di Bologna, con accesso del pubblico nel limite del 25% della capienza;

- che la società Modena Volley ha presentato la richiesta acquisita agli atti con prot. n. 0617201.E del 24/9/2020, di poter svolgere la partita campionato di Pallavolo Serie A di domenica 27 settembre, da disputarsi presso l’impianto Palasport G. Panini di Modena, con accesso del pubblico nel limite del 25% della capienza;

- che la società Ravenna Volley ha presentato la richiesta acquisita agli atti con prot. n. 0617664.E del 24/9/2020, di poter svolgere la partita del campionato di Pallavolo Serie A di domenica 27 settembre, da disputarsi presso l’impianto Pala De Andrè di Ravenna, con accesso del pubblico nel limite del 25% della capienza;

Dato atto che le sopra indicate richieste fanno riferimento a protocolli di sicurezza già presentati dalle stesse società per precedenti eventi sportivi e per i quali è già stato espresso parere favorevole dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Dato atto:

- che la società Bologna FC ha presentato la richiesta finalizzata al superamento del numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della citata ordinanza n.157/2020, acquisita agli atti con prot. n. 0603925.E del 17/9/2020, con la quale viene trasmesso il protocollo operativo per la valutazione dell’accesso allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna di 1.000 spettatori, relativamente allo svolgimento della partita di Calcio della Lega di Serie A Bologna-Parma in programma il 28 settembre 2020;

- che la società S.P.A.L. s.r.l. ha presentato la richiesta finalizzata al superamento del numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della citata ordinanza n.157/2020, acquisita agli atti con prot. n. 0610639.E del 22/9/2020, con la quale viene trasmesso il protocollo operativo per la valutazione dell’accesso allo stadio Comunale Paolo Mazza di Ferrara di 1.000 spettatori, relativamente allo svolgimento della partita di Calcio SPAL-Bari di Coppa Italia in programma il 30 settembre 2020;

- che la società Reggio Audace ha presentato le richieste finalizzate al superamento del numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della citata ordinanza n.157/2020, acquisite agli atti con prot. n. 0617573.E e n. 0617897.E del 24/9/2020, con le quale viene trasmesso il protocollo operativo per la valutazione dell’accesso allo stadio “Mapei Stadium” di Reggio Emilia di 1.000 spettatori, relativamente allo svolgimento delle partite di calcio Reggiana - Pisa della Lega di Serie B e Reggiana - Monopoli di Coppa Italia in programma il 27 e il 30 settembre 2020;

Ritenuto pertanto opportuno consentire la partecipazione del pubblico, entro il limite dei 1000 spettatori, alle partite di calcio professionistico sopra indicate, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal DPCM del 7 agosto, dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi” come integrate dalla presente ordinanza e dai protocolli di sicurezza redatti dalle società di calcio che ospitano le manifestazioni sportive sopra citate;

Ritenuto necessario fornire linee guida e indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare la diffusione del contagio da Sars CoV-2 all’interno degli impianti sportivi, indipendentemente dalla disciplina praticata e che rappresentino il livello minimo di misure che devono essere adottate da tutti gli impianti, per quanto riguarda aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici;

Visto il Decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020;

Considerato che: 

  • il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;
  • le Regioni ai sensi dell’art. 3, comma 2 lett. b), del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
  • l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto che il responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1. di consentire la partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico in programma il giorno 27 settembre 2020 a Bologna (Bologna-Parma) e a Reggio Emilia (Reggiana-Pisa) e il giorno 30 settembre 2020 a Ferrara (SPAL-Bari) e a Reggio Emilia (Reggiana-Monopoli), entro il limite dei 1000 spettatori, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal dpcm del 7 agosto e dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi”, approvate con proprio precedente Decreto del 7 agosto 2020 n. 157, integrate dalle seguenti prescrizioni:

• il divieto di assistere all’evento da postazioni in piedi;

• la vendita di biglietti esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie che dovranno essere chiuse al momento dell’evento;

• la registrazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, dei dati relativi agli acquirenti e conservazione per almeno 14 gg. degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing;

• la pianificazione di un numero congruo di varchi per l’accesso del pubblico così da evitare assembramenti nel momento del controllo temperatura e biglietti;

• il divieto di introdurre all’interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro materiale;

• il divieto di contatto fra giocatori e spettatori alla fine della partita;

• uno scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine della manifestazione tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato;

• la presenza di un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e controllare il rispetto delle misure comportamentali;

• il soggetto gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione dei protocolli predisposti allegati alle note citate in premessa, nonché alla vigilanza sulla loro attuazione, che deve garantire tutte le misure organizzative atte a evitare assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico all’impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione all’utilizzo dei servizi igienici;

2. di concedere, per lo svolgimento delle partite valide per i campionati di Pallavolo e della Legabasket che si terranno il 27 settembre 2020 a Bologna (Virtus Bologna- Cantù), a Casalecchio di Reno (BO) (Pallacanestro Reggiana-Olimpia Milano), a Ravenna (Consar Ravenna-Piacenza) e a Modena (Leo Shoes Modena-Monza), deroga al numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della ordinanza n.157/2020, consentendo l’accesso del pubblico negli impianti sportivi nel limite del 25 % della capienza e a condizione che:

  • il soggetto gestore si impegni, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione del protocollo proposto, nonché alla vigilanza sulla sua attuazione, che deve garantire tutte le misure organizzative atte a evitare assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico all’impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione all’utilizzo dei servizi igienici, nonché al rispetto del distanziamento interpersonale, considerando anche una distanza di almeno 5 metri tra il pubblico e il campo di gioco;
  • il soggetto gestore conservi per almeno 14 gg. copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-
tracing;

3. di adottare per la definizione del livello minimo di misure che devono essere vigenti in tutti gli impianti sportivi nelle aree comuni, indipendentemente dalla disciplina praticata, il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in relazione allo svolgimento in sicurezza in impianti sportivi di attività comuni a tutte le discipline in Emilia-Romagna”, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4, del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13, della L. n. 689/1981;

5. la presente ordinanza è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

Il Presidente 

Stefano Bonaccini

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