n.191 del 22.12.2011 (Parte Prima)

Note

Note all’art. 2

Comma 1

1) il testo dell’articolo 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 22 - Sistema informativo agricolo regionale

1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il supporto su base informatizzata dell’attività tecnico-amministrativa necessaria per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.

2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.

3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l’inventario:

a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;

b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all’esercizio di attività agricole;

c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica amministrazione.

4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale (S.I.R.).».

2) il testo dell’articolo 23 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 23 - Avviamento e gestione della banca dati. 

1. La banca dati è costituita presso la Regione e può essere consultata da parte degli Enti locali.

2. La formazione della base dati è fondata sullo scambio di informazioni tra Regione, Province e Comunità montane mediante procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.

3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicità che verrà stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato, derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure informatizzate predisposte dalla Regione.

4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.

5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo polifunzionale integrato, la Regione promuove l’attivazione di collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.».

3) il testo dell’articolo 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 32 - Spese per il Sistema informativo agricolo regionale.

1. Per l’attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente “Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo regionale” e “Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale”, che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell’art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell’art. 13-bis della L.R. n. 31 del 1977.».

Note all’art. 5

Comma 1

1) il testo dell’articolo 87 del Trattato CE è il seguente:

«Articolo 87

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. ».

2) il testo dell’articolo 88 del Trattato CE è il seguente:

«Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell’articolo 87 o ai regolamenti di cui all’articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.».

Note all’art. 7

Comma 1

1) il testo dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che concerne Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è il seguente:

«Art. 13 - Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna nonchè quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna nonchè quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per

azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l’elenco previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

3. Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

4. I confidi di secondo grado svolgono l’attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

5. L’uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall’articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 145 del medesimo testo unico.

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonchè da liberi professionisti

9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l’attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all’assemblea.

11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l’ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell’ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all’assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l’assemblea che approva il bilancio deve deliberare l’aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l’obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell’ articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell’ articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L’obbligo di devoluzione previsto dall’ articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall’approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell’economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, una somma pari all’ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all’ articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all’articolo 21 dellalegge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell’esercizio di competenza.

25. [Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società per azioni è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali. La società per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per azioni, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L’atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a norma dell’ articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite].

26. [L’intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell’esercizio esclusivo o prevalente dell’attività di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. L’intervento è rivolto in via prioritaria alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate «a prima richiesta»].

27. [Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze].

28. [L’intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull’intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell’impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata].

29. L’esercizio dell’attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell’articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.

31. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32. ….

33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea.

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale attraverso il deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell’ articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

37.....

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l’ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall’ articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all’obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefìci previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d’impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

47. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

48. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell’esercizio di imprese l’attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all’imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l’applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell’ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell’attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l’implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all’operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all’oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all’incasso e al pagamento per conto dell’ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso all’agevolazione

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all’attuazione del presente decreto non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l’iscrizione provvisoria nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d’Italia procede all’iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall’iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l’iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d’Italia procede alla cancellazione dall’elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell’elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all’attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell’articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.

58. Il secondo comma dell’articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

59. L’articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

60. Nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»

61. Nell’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “Confidi”, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l’articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all’ articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-ter. [In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662].

61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

2) il testo dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che concerne Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è il seguente:

«Art. 106 - Albo degli intermediari finanziari.

1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.».

Nota all’art. 13

Comma 1

1)  il testo dell’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, che concerne Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco, è il seguente:

«Art. 6

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell’Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.

Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.

Il decreto dovrà indicare:

a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all’individuazione catastale dell’area ove insistono;

b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;

c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;

d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.

Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.

Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati. ».

Nota all’art. 14

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 22, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che concerne Legge quadro sulle aree protette, è il seguente:  

«Art. 22 - Norme quadro.

(omissis)

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l’intera area delimitata.».

Nota all’art. 17

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:  

«Art. 29 - Interventi ed opere di difesa della costa.

(omissis)

3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere di difesa della costa e dell’arenile previo nulla osta tecnico sul progetto rilasciato dal Servizio regionale competente per materia sul territorio. La Regione può concorrere al finanziamento di tali interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei criteri e con le modalità che saranno stabiliti dalla Giunta regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.».

Nota all’art. 21

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che concerne Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, è il seguente:

«Art. 2 - Competenze regionali

1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei princìpi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l’inserimento nell’organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l’ambito territoriale dell’Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.

2-quater. Le regioni, nell’ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l’eventuale costituzione di appositi organismi.

2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall’organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.

2-sexies. La regione disciplina altresì:

a) l’articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;

b) i princìpi e criteri per l’adozione dell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis;

c) la definizione dei criteri per l’articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell’atto di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest’ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;

f) l’organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all’articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l’elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all’articolo 1, comma 18.

2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l’intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L’intervento adottato dal Governo non preclude l’esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.».

Nota all’art. 23

Comma 1

1) il testo dell’articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007, è il seguente:

«Art. 51 - Fondo regionale per la non autosufficienza

1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi socio-sanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui all’articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della Regione in condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale e sanitario.

2. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei definiti dalla Regione.

3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 concorrono altresì risorse proprie appositamente destinate dai Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.

4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento della Giunta regionale. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti nel piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un’equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.

5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4 ha contabilità separata e destinazione vincolata nell’ambito del bilancio delle Aziende USL. Unitamente alle risorse impegnate dai Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l’assistenza ai soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano regionale sociale e sanitario. L’Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell’Azienda USL, elabora annualmente, nell’ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d’intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L’Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell’equilibrio del fondo. Il comitato di distretto e l’Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.».

Nota all’art. 24

Comma 1

1) il testo dell’articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, è il seguente:

«Art. 26 – Contributi

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l’erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.».

Note all’art. 28

Comma 5

1) il testo articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 31 - Variazioni di bilancio.

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell’àmbito dei fondi speciali di cui all’articolo 28.».

Comma 6

2) il testo articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 31 - Variazioni di bilancio.

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

b) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione degli interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di finanziamento specificatamente individuate.».

Note all’art. 30

Comma 2

1) il testo articolo 10, comma 2, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale n. 39 del 1992, che concerne Norme per l’attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell’informazione operante in Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 10 - Comunicazioni di pubblica utilità

(omissis)

2. Le iniziative di comunicazione di pubblica utilità sono dirette:

a) a far conoscere l’attività legislativa, amministrativa e di programmazione della Regione ed in particolare l’applicazione da parte della stessa delle leggi e degli altri atti di rilevanza sociale, dei programmi e dei piani di sviluppo, nonché delle direttive comunitarie e degli altri atti della CEE;

(omissis)

c) a migliorare la conoscenza dei servizi pubblici prestati in ambito regionale e delle modalità di accesso ai medesimi;

d) a realizzare nell’ambito delle competenze regionali azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita civile della società;

e) ad educare alla difesa della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e dei beni pubblici.».

Comma 3

2) il testo dell’articolo 2 della legge regionale31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 2 - Obiettivi.

1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi:

a) l’attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l’effettiva realizzazione, attuando efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di programmazione territoriale;

b) il perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio, compreso l’accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione;

c) il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio;

d) il rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo;

e) il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni;

f) il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti;

g) il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, quale componente importante della società regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra emigrazione e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono.».

3) il testo dell’articolo 3 della legge regionale31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 3 - Politiche ambientali.

1. La Regione, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita, la salute delle persone e la tutela dell’ecosistema, anche alle generazioni future, promuove:

a) la qualità ambientale, la tutela delle specie e della biodiversità, degli habitat, delle risorse naturali; la cura del patrimonio culturale e paesaggistico;

b) la conservazione e la salubrità delle risorse primarie, prime fra tutte l’aria e l’acqua, attraverso la tutela del loro carattere pubblico e politiche di settore improntate a risparmio, recupero e riutilizzo;

c) la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento dei rumori e delle emissioni inquinanti, in applicazione del principio di precauzione, dei protocolli internazionali e delle direttive europee;

d) la ricerca e l’uso di risorse energetiche pulite e rinnovabili;

e) la sicurezza e l’educazione alimentare;

f) l’integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di governo;

g) la valutazione dei costi e dei benefici dell’attività umana sull’ambiente e sul territorio, al fine di commisurare lo sviluppo alla capacità di carico dell’ambiente;

h) regole e politiche positive per un mercato coerente con uno sviluppo sostenibile tramite adeguate politiche di incentivi e disincentivi.».

4) il testo dell’articolo 4 della legge regionale31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 4 - Politiche del lavoro

1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana e dell’Unione Europea, opera per:

a) tutelare la dignità, la sicurezza e i diritti dei lavoratori, la loro libertà di opinione, di organizzazione e di iniziativa sindacale;

b) favorire una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, adeguatamente retribuita, sulla base dei principi di cui agli articoli 36 e 37 della Costituzione;

c) rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari opportunità e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa;

d) promuovere la coesione sociale mediante forme di confronto preventivo di concertazione, di programmazione negoziata e di partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia economica e sociale.».

5) il testo dell’articolo 5 della legge regionale31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 5 - Politiche economiche.

1. La Regione promuove politiche e regole che assicurino diritti, trasparenza e libera concorrenza nell’economia di mercato, per favorire la qualità dei prodotti e la creazione di ricchezza e di lavoro nello spirito dell’articolo 41 della Costituzione. A tal fine valorizza la libertà di iniziativa delle persone, ne favorisce lo sviluppo ed opera per:

a) tutelare la libertà di iniziativa economica e la promozione della sua funzione sociale, riconoscendo nel lavoro e nell’impresa elementi essenziali per lo sviluppo complessivo della società;

b) valorizzare e sviluppare, nello spirito dell’articolo 45 della Costituzione, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano sociale ed economico;

c) favorire l’accesso, la qualificazione e la valorizzazione del lavoro professionale;

d) promuovere l’innovazione ed il progresso scientifico e tecnologico.».

6) il testo dell’articolo 6 della legge regionale31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 6 - Politiche sociali.

1. La Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera per:

a) il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile ed equo di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sociale che garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e sanitari;

b) la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilità, orientando a tal fine le politiche ed i servizi regionali;

c) il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale, operando per rimuoverne le cause;

d) la garanzia del diritto allo studio all’interno del sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole private paritarie e degli Enti locali, la promozione della conoscenza, dell’arricchimento culturale e della formazione professionale per tutto il corso della vita;

e) la promozione e la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;

f) la valorizzazione della pratica sportiva per tutti al fine di promuovere la buona salute delle persone;

g) la promozione e il sostegno della cultura, dell’arte e della musica, favorendo la conservazione dei beni culturali e paesaggistici.».

7) il testo dell’articolo 7 della legge regionale31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 7 - Promozione dell’associazionismo.

1. La Regione valorizza le forme di associazione e di autotutela dei cittadini e, a tal fine, opera per:

a) favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalità di informazione e di consultazione;

b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione pari opportunità nel rappresentare i vari interessi durante il procedimento normativo;

c) tutelare i consumatori nell’esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti.».

8) il testo dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 39 del 1992, che concerne Norme per l’attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell’informazione operante in Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 7 – Editoria.

1. L’attività editoriale della Regione, periodica o monografica, persegue queste finalità:

a) pubblicare testi normativi, atti amministrativi, documenti di materiali comunque collegati all’attività della Regione e degli Enti ed Aziende da essa istituiti;

b) promuovere l’approfondimento, il dibattito e il confronto delle idee sulle più importanti questioni istituzionali, politiche, economiche e sociali riguardanti l’Emilia-Romagna;

c) fornire informazioni di servizio e mettere a disposizione dei cittadini il contenuto di studi, ricerche, raccolte di dati, elaborazioni compiute o commissionate dalla Regione.».

Comma 5

9) il testo dell’articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, che concerne Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi , è il seguente:

«Art. 4 - Programmi di acquisizione.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla acquisizione di beni e servizi sulla base dei programmi di cui al presente articolo.

2. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le modalità per l’elaborazione dei programmi relativi all’acquisizione di beni e servizi di propria competenza e per il controllo dei risultati conseguiti.

3. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell’esercizio e le risorse necessarie; possono specificare le priorità, i criteri e gli indirizzi da seguire, nonché le strutture organizzative cui sono destinati.

4. I programmi sono pubblicati sul “profilo di committente” della amministrazione aggiudicatrice. Sulla base dei programmi sono predisposti gli avvisi di preinformazione, la cui pubblicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 63 e 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. I dirigenti, secondo modalità individuate da ciascuna amministrazione aggiudicatrice:

a) attuano i programmi adottando le specificazioni, gli adeguamenti operativi e gli altri atti necessari per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione dei contratti, fermo restando quanto previsto all’articolo 3;

b) provvedono alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei servizi.».

Note all’art. 32

Comma 1

1) il testo dell’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

«Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

(omissis)

12. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell’Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all’estero di cui all’art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 , non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all’estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.».

Comma 2

2) per il testo dell’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, vedi nota 1).

Comma 3

3) per il testo dell’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, vedi nota 1).

Nota all’art. 33

Comma 1

1) il testo dell’articolo 27 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 27 - Valorizzazione della comunità professionale regionale.

1. Per valorizzare le professionalità, nel quadro delle nuove prospettive istituzionali, assicurando il necessario sviluppo di idonee e coerenti competenze e di innovative modalità di lavoro e per sostenere il consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione organizzativa, avvenuti in applicazione della legge regionale n. 43 del 2001 e in attuazione dell’Agenda per la modernizzazione, sono autorizzati i seguenti importi:

a) Euro 5.005.817,00 per l’anno 2004;

b) Euro 6.960.298,00 per l’anno 2005.

2. Gli importi di cui al comma 1 vanno ad incrementare le risorse previste dall’articolo 31, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall’articolo 17 del CCNL 1° aprile 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali).

3. Per assicurare il conseguimento delle finalità e degli obiettivi delineati all’articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università), sono autorizzati i seguenti importi:

a) Euro 1.012.395,00 per l’anno 2004;

b) Euro 1.017.795,00 per l’anno 2005.

4. Gli importi di cui al comma 3, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999, vanno ad integrare le risorse previste dall’articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall’articolo 17 del CCNL 1° aprile 1999.

5. Gli importi indicati nei commi di cui al presente articolo afferiscono al Capitolo 04080 (Trattamento economico del personale dipendente - Spese obbligatorie) U.P.B. 1.2.1.1.110 - Spese per il personale.».

Note all’art. 34

Comma 2

1) il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001, che concerne Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57, è il seguente:

«Art. 4 - Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo.

1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso del suolo, ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un’utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all’articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale.

3. La trasformazione del bosco deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati. Le regioni stabiliscono l’estensione minima dell’area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l’obbligo della compensazione.

4. Il rimboschimento compensativo, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate, è attuato a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione di coltura.

5. Le regioni prescrivono le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura.

6. In luogo del rimboschimento compensativo, le regioni possono prevedere il versamento di una quota in numero corrispondente all’importo presunto dell’intervento compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti.

7. A garanzia dell’esecuzione degli interventi compensativi e di miglioramento di boschi esistenti, le regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.».

2) il testo dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che concerne Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, è il seguente:

«Art. 142 - Aree tutelate per legge.

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, deldecreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 dellalegge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157».

Comma 5

3) peril testo dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001, che concerne Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57, vedi nota 1).

Comma 7

4) il testo dell’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001, che concerne Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57, è il seguente:

«Art. 4 - Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo.

(omissis)

6. In luogo del rimboschimento compensativo, le regioni possono prevedere il versamento di una quota in numero corrispondente all’importo presunto dell’intervento compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti.».

Note all’art. 35

Comma 1

1) il testo dell’articolo 4 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29, che concerne Riordinamento dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 4 -Organi dell’Istituto.

1. Sono organi dell’Istituto:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori.».

Comma 2

2) il testo dell’articolo 7 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29, che concerne Riordinamento dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 7 - Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi, è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.

2. Il Collegio vigila sull’osservanza deve leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell’attività di vigilanza il Collegio dei revisori riferisce, oltre che al Consiglio direttivo, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest’ultima.».

Nota all’art. 36

Comma 1

1) il testo del comma 9 dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e fusioni di comuni, è il seguente:

«Art.12 - Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale.

(omissis)

9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.».

Nota all’art. 37

Comma 1

1) il testo dell’articolo 28 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, è il seguente:

«Art. 28 - Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale.

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia che hanno fruito di finanziamenti regionali ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni e la rimozione del vincolo prima della scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso l’immobile sia destinato ad altro servizio per l’infanzia o l’adolescenza o sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del servizio educativo.

2. Nel caso di finanziamenti in conto capitale concessi a soggetti privati a norma dell’articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale e la rimozione del vincolo prima della scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso l’immobile sia destinato ad altro servizio per l’infanzia o l’adolescenza o ad altro servizio sociale.

3. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all’ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.

4. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi dell’articolo 14 comma 3».

Note all’art. 38

Comma 2

1) il testo dell’articolo 28, comma 4, lettera h), dello Statuto è il seguente:

«Art. 28 - Poteri e funzioni dell’Assemblea legislativa.

(omissis)

4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all’Assemblea:

(omissis)

h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione;».

Comma 3

2) il testo del comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, che concerne Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo, è il seguente:

«Art. 47 - Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione, con funzioni di Presidente, e due effettivi e due supplenti nominati dalla Conferenza degli Enti. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.».

Comma 4

3) il testo del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, che concerne Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale, è il seguente:

«Art. 5 - Ambito di applicazione.

(omissis)

3. Le nomine di cui al presente Capo non possono di regola essere cumulate; esse non sono rinnovabili per più di una volta; di regola la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Ogni deroga deve essere adeguatamente motivata.».

Note all’art. 39

Comma 1

1) il testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 63 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 63 - Anticipazione sull’indennità di cui all’art. 1 della L.R. n. 58 del 1982.

(omissis)

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le condizioni per avere titolo all’anticipazione di cui al comma 1.

3. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di cui all’articolo 1 della L.R. n. 58 del 1982.».

Comma 2

2) per il testo del comma 3 dell’articolo 63 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, vedi nota 1).

Note all’art. 40

Comma 1

1) il testo della lettera i) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17, che concerne Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 8 - Interventi finanziabili.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorità di cui all’art. 6, contributi per:

(omissis)

i) realizzazione di aree per i mezzi di soccorso e per l’atterraggio degli elicotteri.».

Comma 2

2) il testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002 che concerne Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 10 - Misura dei contributi.

1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

(omissis)

c) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile. Per gli interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) del comma 1 dell’art. 8, contributi fino al 30 per cento della spesa ammissibile.».

Nota all’art. 41

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37, che concerne Disposizioni regionali in materia di espropri , è il seguente:

«Art.6 - Attività conferite

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6-bis, le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche regionali sono conferite ai comuni, che le esercitano in conformità alle disposizioni della presente legge.».

Note all’art. 42

Comma 1

1) il testo del comma 6 dell’articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, è il seguente:

«Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento.

(omissis)

6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli interventi negli àmbiti socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario. L’atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del benefìciario. Sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al presente comma per tutta la durata del vincolo.».

Comma 2

2) il testo del comma 7 dell’articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, è il seguente:

«Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento.

(omissis)

7. La Giunta regionale può, su richiesta del benefìciario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a condizione che le finalità per le quali è stato concesso il contributo non siano più perseguibili o sia più opportuna, in relazione all’interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all’ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il benefìciario deve restituire alla Regione.».

Comma 3

3) il testo del comma 3 dell’articolo 66 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, è il seguente:

«Art. 66 - Norme transitorie.

(omissis)

3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell’entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Ai procedimenti per la concessione di contributi in conto capitale di cui alla L.R. n. 2 del 1985 si applicano le disposizioni in materia di vincolo di destinazione d’uso di cui all’articolo 48, comma 6.».

Nota all’art. 43

Comma 1

1) il testo della lettera b) del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, che concerne Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale, è il seguente:

«Art. 12 - Promozione della costituzione di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

(omissis)

3. Le strutture individuate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere costituite nelle seguenti forme e modalità:

(omissis)

b) attraverso la costituzione di apposite strutture interne alle Aziende sanitarie, per le quali le Aziende sanitarie interessate individuino specificamente la forma organizzativa, assicurandone l’autonomia scientifica, organizzativa, contabile, provvedendo alla destinazione dei beni, del personale e delle altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali e disciplinandone le modalità di finanziamento e di vigilanza. Le strutture costituite ai sensi della presente lettera si dotano di un Consiglio di indirizzo e verifica e di un Direttore scientifico, secondo quanto disposto dall’articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004, e successive modificazioni. Gli atti aziendali delle Aziende sanitarie interessate individuano le sedi di svolgimento delle attività e disciplinano le competenze attribuite agli organi dell’Azienda in ordine al funzionamento delle strutture costituite ai fini del riconoscimento in IRCCS, prevedendo altresì le specifiche funzioni di responsabilità sanitaria ed amministrativa preposte, rispettivamente, all’esercizio delle funzioni igienico-organizzative ed al coordinamento amministrativo delle attività nelle strutture medesime. Nelle Aziende sanitarie presso le quali insistono strutture riconosciute in IRCCS ai sensi della presente lettera, il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, uno designato dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno designato dal Ministero della salute.».

Nota all’art. 44

Comma 1

1) il testo dell’articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, che concerne Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, è il seguente:

«Art. 16 - Procedure autorizzative degli impianti energetici.

(omissis)

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai principi di cui alla legge n. 241 del 1990, alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ed ai seguenti criteri:

(omissis)

c) sono stabiliti i termini per la conclusione delle procedure autorizzative, tenuto conto della tipologia degli impianti.».

Nota all’art. 45

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, così come modificato dall’articolo 38, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 , è il seguente:

«Art. 21 - Contributi alle forme associative già esistenti

1. Fino al 31 dicembre 2011, per le Unioni già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti, non opera l’esclusione dai contributi prevista dall’articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, come sostituito dall’articolo 13 della presente legge, e ad esse non si applica l’articolo 9, comma 1 della presente legge.».

Nota all’art. 46

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3, che concerne Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, è il seguente:

«Art. 3 - Accordi con enti pubblici.

1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l’analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.».

Note all’art. 47

Comma 1

1) il testo dell’articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

«Art. 14 - Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

(omissis)

31. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. I comuni assicurano comunque il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

[c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009].».

2) il testo dell’articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

«Art. 14 - Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

(omissis)

30. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 , secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell’ambito della normativa regionale i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all’esercizio delle funzioni in forma associata.»

Comma 3

3) il testo dell’ articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

«Art. 14 - Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d’Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 , secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell’ambito della normativa regionale i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all’esercizio delle funzioni in forma associata.

31. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. I comuni assicurano comunque il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

[c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009].».

Nota all’art. 48

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19, che concerne Disposizioni in materia tributaria, è il seguente:

«Art. 2 - Variazione dell’aliquota dell’Addizionale regionale all’IRPEF.

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l’aliquota dell’Addizionale regionale all’IRPEF è fissata nella misura seguente:

a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, non superiore a 15.000 Euro;

b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, compreso tra 15.001 Euro e 20.000 Euro;

c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, compreso tra 20.001 Euro e 25.000 Euro;

d) 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, superiore a 25.000 Euro.».

Nota all’art. 49

Comma 1

1) per il testo dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19, che concerne Disposizioni in materia tributaria, vedi nota 1) all’art. 48.

Note all’art. 50

Comma 1

1)  il testo dell’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19, che concerne Disposizioni in materia tributaria, è il seguente:

«Art. 1 - Variazione dell’aliquota IRAP per alcuni settori di attività.

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l’aliquota dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell’Agenzia delle entrate:

- divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;

- divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;

- divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;

- divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);

- divisione 66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;

- divisione 67 - Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.

2. L’aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Emilia-Romagna.».

2) il testo dell’articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008, è il seguente:

«Art. 1,comma 226 - Riparametrazione aliquote IRAP.

1. 226. Le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.».

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