n.395 del 11.11.2020 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA relativo al progetto di impianto idroelettrico sul torrente Leo nel comune di Fanano (MO), proposto da Borsari Luciano Srl. Presa d'atto e approvazione delle decisioni della Conferenza di Servizi sul provvedimento di VIA e sul provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 4/2018
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale della Conferenza di Servizi che qui si intendono integralmente richiamate:
a) di stabilire, sulla base delle specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, la Valutazione di Impatto Ambientale positiva del progetto per la realizzazione della Impianto idroelettrico sul torrente Leo, comune di Fanano (MO), presentato da Borsari Luciano Srl, con sede legale in Via Papa Giovanni XXIII n. 22, Modena (MO), a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nel Verbale della Conferenza di Servizi, riportate all’Allegato 1, parte integrante del presente atto e di seguito elencate dando atto che, ai sensi della Legge n. 241 del 1990, la presente deliberazione comprende i titoli autorizzatori e abilitativi, i pareri e gli atti di assenso necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto:
1. Il progetto risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000, a condizione che sia rispettato il deflusso minimo vitale del torrente Leo anche nel tratto tra l’opera di presa e il rilascio della risorsa idrica, come indicato nello Studio di incidenza relativo al progetto.
2. Per tutto il periodo delle lavorazioni, dovranno essere adottati gli accorgimenti di seguito riportati, necessari al fine di rendere potenzialmente non critici i livelli di polveri durante la fase di cantiere:
- bagnatura periodica delle superfici destinate al passaggio dei mezzi e soggette alle operazioni di carico/scarico e delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo di materiali, in particolare nei periodi estivi e di caldo-secco al fine di mantenere un grado di umidità tale da limitare l’aerodispersione di particelle durante i transiti di automezzi e la movimentazione del materiale;
- periodica pulizia delle vie di accesso al cantiere; chiusura dei vani di carico dei mezzi durante i trasporti interni ed eventualmente in allontanamento del sito;
- riduzione della velocità di marcia degli automezzi, in particolar modo quando sono in transito su piste non asfaltate;
- lavaggio giornaliero dei mezzi di cantiere e pulizia degli pneumatici dei veicoli in uscita dalle aree di cantiere;
- per quello che concerne il gas e il particolato, per minimizzarne l'emissione, si dovranno utilizzare mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative più recenti e provvedere quando necessario ad una corretta manutenzione, oltre che favorire l'uso di attrezzature elettriche alimentate dalla rete esistente;
- allestimento di una recinzione apposita, lungo il lato in affaccio ai potenziali ricettori, quale barriera fisica alla propagazione di eventuale aerodispersione;
- nel caso comunque dovessero emergere dei disagi, il proponente dovrà tempestivamente intervenire con ulteriori misure di mitigazione della polverosità, atte a eliminarli o ridurli.
3. In merito all’esecuzione del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- Gli esiti analitici dei campioni svolti dovranno rispettare le C.S.C. di cui alla tabella 1 Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 con specifico riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione; nel caso in cui, a seguito delle indagini sulle terre da scavo di cui trattasi, si riscontrasse la presenza di contaminazioni storiche, si dovrà dare corso, alla procedura di notifica prevista dall’art. 242 comma 1 del D.Lgs. 152/06.
- Qualora le terre e rocce da scavo dovessero contenere materiali di riporto, il riutilizzo in sito è subordinato all’esecuzione del test di cessione (di cui al DM 5/2/1998) al fine di accertare, per i parametri pertinenti, il rispetto ai limiti della tab. 2, Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.
- Nel caso in cui le terre e rocce da scavo prodotte non siano riutilizzate completamente all’interno del sito e la committenza intenda gestirle come sottoprodotti da riutilizzare fuori dal cantiere di produzione, si ricorda che ai sensi del DPR 120/2017, dovrà essere individuato preventivamente il sito di destinazione finale (sino dal momento della loro produzione) ed inviata ad Arpae e Comune competente la “Dichiarazione di utilizzo” ai sensi dell’art. 21 del suddetto DPR; in caso contrario le eccedenze dovranno essere gestite come rifiuti.
- I rifiuti derivanti dalla rimozione della soletta in materiale bituminoso dovranno essere gestiti come rifiuti speciali.
- Gli esiti delle attività di caratterizzazione eseguite dovranno essere trasmessi all’autorità competente e ad ARPAE Servizio territoriale di Modena, prima dell’avvio dei lavori. Qualora dalle analisi svolte si dovesse riscontrare la non conformità ai limiti della tab.1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, con specifico riferimento alla destinazione urbanistica, le terre e rocce saranno da classificarsi come rifiuti (art. 24 comma 6 del DPR 120/2017).
- Si ricorda infine che, qualora le terre e rocce da scavo dovessero essere gestite come rifiuto, l’attività di deposito temporaneo dovrà essere svolta nelle modalità indicate dall’art. 23 del D.P.R. 120/2017.
4. Durante le fasi di scavo, il proponente indica che “L'eventuale acqua intercettata verrà adeguatamente aggottata attesi i bassi quantitativi e, dato che la sequenza di lavoro sarà da valle verso monte, verrà reimmessa nel tratto di condotta già posata per scarico diretto a fiume”. Qualora si trattasse di acque particolarmente torbide, prima dello scarico ne dovrà essere prevista una decantazione preliminare.
5. Poichè all’interno dell’area di cantiere, sono previsti i rifornimenti dei mezzi, in caso di sversamenti accidentali significativi, dovranno essere informate le autorità competenti in materia (Comune, Ausl, Arpae, ecc).
6. Per la realizzazione delle opere più impattanti nei confronti del torrente, il proponente prevede in caso di necessità per contenere l’acqua fluviale, la realizzazione di coronelle a protezione delle opere durante le lavorazioni. Nel caso tali strutture venissero realizzate, il materiale dovrà essere reperito all’esterno dell’alveo bagnato al fine di non compromettere ulteriormente l’ecosistema acquatico.
7. Durante la realizzazione dell’opera, almeno una settimana prima, dovrà essere informata ARPAE dell’inizio e della fine delle lavorazioni potenzialmente impattanti sulle acque (superficiali e sotterranee) interessate dalle attività di costruzione, e degli eventuali altri interventi in alveo necessari alla ottimizzazione della derivazione.
8. Si concorda con il monitoraggio quali-quantitiativo delle acque superficiali, individuando un punto a monte della presa (bianco di riferimento) e uno nel tratto derivato prima della reimmissione in alveo delle acque derivate (punto di controllo). Per il monitoraggio qualitativo, dovrà essere effettuato il campionamento della fauna macrobentonica, almeno 2 volte l’anno nel periodo di morbida e di magra idrologica, durante il funzionamento della centrale idroelettrica attraverso l’applicazione dell’indice STAR_ICMi per almeno i primi 3 anni di funzionamento. Dovranno essere monitorati i due mesohabitat, riffle e pool, effettuando le 10 repliche ciascuno pari ad 1 mq di superficie campionata, proporzionale alla tipologia di microhabitat presenti nell’alveo. I punti di monitoraggio dovranno essere preventivamente concordati con ARPAE.
9. Dovrà inoltre essere effettuato il controllo dell’Indice di Funzionalità Fluviale al primo e 4° anno di funzionamento dell’impianto, al fine di verificarne eventuali discostamenti rispetto quanto effettuato in assenza della derivazione.
- 10. Qualora venissero effettuate, in fase di esercizio, movimentazioni significative in alveo, finalizzate al miglioramento del convogliamento della risorsa verso l’opera di adduzione all’impianto idroelettrico, o i mezzi d’opera dovessero entrare in alveo, in analogia a quanto richiesto per la fase di cantiere, gli estremi di queste operazioni dovranno essere comunicate ad ARPAE almeno una settimana prima dell’inizio, al fine di verificare eventuali interferenze registrate durante i monitoraggi realizzati dalla stessa Agenzia.
- 11. Anche per la fase di dismissione, durante la demolizione dell’opera, dovrà essere informata ARPAE, dell’inizio e della fine delle lavorazioni potenzialmente impattanti sulle acque (superficiali e sotterranee), almeno una settimana prima dell’inizio dei lavori.
- 12. Si ricorda che le attività di cantiere che si presuppone non rispettino i limiti della classificazione acustica, devono richiedere autorizzazione ai sensi della DGR 45/2002. Nel caso in cui le lavorazioni dovessero rivelarsi particolarmente impattanti, con un possibile superamento dei limiti di legge vigenti per le attività temporanee, dovrà inoltre essere richiesta autorizzazione in deroga, sempre ai sensi della DGR 45/2002.
- 13. In fase di cantiere, tra i provvedimenti per limitare la rumorosità,dovrà essere verificata anche la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate alle Direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana.
- 14. Si prescrive una rilevazione dei livelli acustici durante il periodo diurno, che deve essere svolta secondo le seguenti modalità: il monitoraggio acustico, da eseguirsi secondo i criteri del DM 16/03/98, dovrà essere svolto durante la fase di lavorazione più rumorosa e presso il ricettore che verrà maggiormente coinvolto da tale rumorosità. Nel caso in cui verrà richiesta autorizzazione ai sensi della DGR 45/2002, la misura dovrà avere durata pari al periodo di attività del cantiere (dichiarato tra le ore 7 e 19), e dovrà verificare il rispetto dei 70 dBA in facciata al ricettore (rilevato con tempo di misura superiore o uguale a 10 minuti) durante gli orari in cui sono ammesse lavorazioni disturbanti (tra le 8 e le 13 e tra le 15 e le 19) e del limite diurno della zonizzazione nel restante periodo di attività del cantiere, altrimenti la misura dovrà attestare il rispetto del limite diurno della classificazione acustica.
- 15. In fase di cantiere, nel caso dovessero emergere disagi per il disturbo da rumore il proponente dovrà tempestivamente intervenire con misure di mitigazione acustica, atte a eliminare/ridurre tali disagi.
- 16. Si prescrive una rilevazione dei livelli acustici in fase di esercizio, da eseguirsi secondo i criteri del DM 16/03/98, che dovrà essere svolta presso il ricettore R1 ed avere una durata di 24 ore per attestare il rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale, sia nel periodo diurno che in quello notturno. Le misure dovranno essere ripetute se dovessero verificarsi modifiche significative dei livelli acustici a seguito di variazioni del ciclo lavorativo, dei macchinari e degli impianti. Si suggerisce di considerare per il monitoraggio un periodo intermedio tra la piena autunnale/invernale e la magra estiva, in modo da avere un livello residuo non troppo elevato e nello stesso tempo un flusso sufficiente di acqua per garantire il funzionamento della centrale.
- 17. In fase di esercizio, nel caso dovessero emergere disagi per il disturbo da rumore o le misure dovessero evidenziare un superamento dei limiti, il proponente dovrà tempestivamente intervenire con interventi tecnici di mitigazione acustica e/o potranno essere richieste ulteriori indagini fonometriche.
- 18. Gli esiti dei monitoraggi, in ottemperanza all’art. 25 della L.R. 4/2018, dovranno essere trasmessi via PEC corredati da lettera di trasmissione alle Autorità competenti in materia entro 60 giorni dalla fine del campionamento. Nei dati trasmessi relativi alle matrici monitorate, è necessario che risulti indicata l’esatta ubicazione del punto di misura su opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto;
b) di dare atto che le prescrizioni di cui alla lettera a) sono prescrizioni relative al provvedimento di VIA, la cui verifica, ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.lgs. 152/2006, deve essere effettuata dall’autorità competente in materia di VIA;
c) di dare atto che il Verbale della Conferenza di Servizi costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
d) di dare atto che, sulla base delle determinazioni espresse nel Verbale della Conferenza di Servizi riportato all’Allegato 1, l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 387/2003 è stata rilasciata da ARPAE Modena con Determina n.DET-AMB-2020-3765 del 12/8/2020 e costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
e) di dare atto che, sulla base delle determinazioni espresse nel Verbale della Conferenza di Servizi riportato all’Allegato 1, la concessione di derivazione idrica è stata rilasciata da ARPAE Modena con Determina n.DET-AMB-2020-4542 del 29/9/2020 e costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
f) di dare atto che la Valutazione d'Incidenza Ambientale positiva del progetto costituisce l’Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;
g) di dare atto che, sulla base delle determinazioni espresse nel Verbale della Conferenza di Servizi riportato all’Allegato 1, l’Autorizzazione alla realizzazione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico n. 3987 del 20/4/2020 è stata rilasciata dall’Unione dei Comuni del Frignano e costituisce l’Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto;
h) di dare atto che, sulla base delle determinazioni espresse nel Verbale della Conferenza di Servizi riportato all’Allegato 1, il Permesso di Costruire n.4828 del 2/10/2020 è stato rilasciato dal Comune di Fanano e costituisce l’Allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente atto;
i) di dare atto che, sulla base delle determinazioni espresse nel Verbale della Conferenza di Servizi riportato all’Allegato 1, l’Autorizzazione Paesaggistica n.AP2019/01 del 2/10/2020 è stata rilasciata dal Comune di Fanano e costituisce l’Allegato 7, parte integrante e sostanziale del presente atto;
j) di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla società proponente ed ai componenti della Conferenza di Servizi;
k) di fissare, l’efficacia temporale del presente Provvedimento in 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;
l) di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, ed integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna.
m) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT.