n.201 del 25.06.2024 (Parte Seconda)
Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2022-2026. Aggiornamento anno 2024
Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli art. 107 e 108 e 109;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” la quale prevede che le regioni approvino il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- il Decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, nella Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
- il Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni, nella Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
- la Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6”;
- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” ed in particolare l’art. 13;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
Evidenziate, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”:
- l’art. 15, comma 1, ai sensi del quale la Regione esercita in tutte le materie relative all’ambiente, all’energia, alla difesa del suolo e della costa, e alla protezione civile, le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione, sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;
- l’art. 19, comma 3, ai sensi del quale l’Agenzia di Protezione Civile istituita con la L.R. n. 1/2005 è ridenominata “Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile” ed esercita le funzioni attribuite dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province, articolandole per sezioni provinciali;
- l’art. 21, comma 2, punto a), ai sensi del quale le funzioni già delegate ai sensi della L.R. n. 30/1981 alle Province e alle Comunità montane in materia di sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali sono attribuite ai Comuni e alle loro Unioni;
- l’art. 21, comma 2, punto d), ai sensi del quale le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate dall’art. 177 della L.R. n. 3/1999 alle Province, sono attribuite ai Comuni e alle loro Unioni con l’avvalimento dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
Richiamata inoltre la Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 16 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, in particolare il Capo V del Titolo II, recante “Disposizioni procedimentali relative al piano regionale sugli incendi boschivi”;
Premesso che la Regione Emilia-Romagna si è dotata sin dal 1999 di un piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi, approvato con Delibera di Consiglio regionale 22 dicembre 1999, n. 1318, prima ancora della previsione dell’obbligatorietà del piano ai sensi della legge n. 353/2000;
Richiamate le proprie Delibere:
- 2 agosto 2017, n. 1172 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021”;
- 21 dicembre 2020, n. 1928 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2017-2021. Aggiornamento per l’anno 2020”;
- 20 dicembre 2021, n. 2159 “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2017-2021. Proroga al 31 dicembre 2022;
- 18 luglio 2022, n.1211 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2022-2026;
Richiamati:
- la propria Delibera 20 luglio 1999, n. 1253 con la quale si stabilisce che ai lavori per l’aggiornamento del Piano regionale antincendi boschivi provvedano congiuntamente il Servizio regionale Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale (ora Settore Aree protette, Foreste e sviluppo zone montane) e il Servizio regionale Protezione Civile (ora Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile);
- la Convenzione Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, relativamente all’impiego, da parte della Regione, del Corpo Forestale dello Stato, che dal 1° gennaio 2017 ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 è stato assorbito dell’Arma dei Carabinieri, in materia di forestazione, di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, sottoscritta nel 2008 in attuazione della propria Delibera 21 luglio 2008, n. 1154 e il cui rinnovo è stato formalizzato in data 5 maggio 2022 con durata triennale;
- la Convenzione Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile in attuazione della propria Delibera 1 aprile 2019, n. 504;
- la propria Delibera 28 giugno 2017, n. 932 con la quale si stabilisce che il Dirigente regionale competente provveda ad istituire un tavolo tecnico che possa svolgere azione di monitoraggio relativamente all’andamento delle campagne Antincendio boschivo (AIB) e dell’attuazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/00. Periodo 2017-2021” affinché si possa valutare la validità di quanto programmato nel piano stesso anche con il compito di proporre, anche prima della scadenza naturale del Piano, aggiornamenti, modifiche o adeguamenti in funzione di nuovi elementi normativi o organizzativi che sopraggiungessero nel frattempo;
- la Determina del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente 28 novembre 2017, n. 19204 di istituzione del Tavolo tecnico composto dai funzionari regionali e dai rappresentanti degli Enti competenti in materia con le funzioni sopra esposte;
- la Determina del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente 31 gennaio 2022, n. 1634 “Modifica della composizione del tavolo tecnico per il monitoraggio delle campagne antincendio boschivo (AIB) e dell’attuazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui alle determinazioni dirigenziali n. 19204 del 28/11/2017, n. 7422 del 30/04/2019 e n. 989 del 22/01/2021”;
- la Determina del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente 12 giugno 2024, n. 12035 “Modifica della composizione del tavolo tecnico per il monitoraggio delle campagne antincendio boschivo (AIB) e dell'attuazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi istituito con determinazione dirigenziale n. 19204 del 28/11/2017”;
Preso atto:
- del Protocollo di Intesa tra il Comandante dell’Arma dei Carabinieri e il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco sottoscritto il 5 aprile 2017;
- del Provvedimento 4 maggio 2017 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Treno e Bolzano avente per oggetto “Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell’Interno e le Regioni, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
Rilevato che le linee guida, relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvate con il citato Decreto Ministeriale 20 dicembre 2001, nel dettare indirizzi e suggerimenti per la redazione e l’attuazione dei piani, prevedono uno schema articolato in 7 punti (I. Parte generale; II. Previsione, III. Prevenzione, IV. Lotta attiva, V. Sezione aree naturali protette, VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato, VII. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano) e contestualmente danno la facoltà alle Regioni di organizzare, nel modo che ritengono più confacente alle proprie esigenze, i singoli punti dell’articolazione mantenendone i contenuti o, se lo ritengono opportuno, ampliandoli e/o dettagliandoli maggiormente;
Richiamato l’art. 13 della citata Legge regionale n. 1/2005, il quale in particolare dispone che:
- il Piano regionale in materia di incendi boschivi è approvato dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi della legge n. 353/2000;
- il Piano contiene, tra l’altro, l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, le azioni vietate, nonché le eventuali deroghe che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco, l’individuazione delle attività formative e informative finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, la programmazione e quantificazione finanziaria degli interventi;
Preso atto che l’elaborato prodotto dal suindicato gruppo di lavoro è strutturato secondo il seguente schema:
- Quadro normativo di riferimento;
- La previsione: Il fenomeno incendi boschivi in Emilia-Romagna;
- La prevenzione;
- Le risorse: consistenza e localizzazione;
- La lotta attiva - Modello d’intervento;
- Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni;
- Catasto delle aree percorse dal fuoco;
- Obiettivi prioritari da difendere;
- Aree naturali protette regionali;
- Aree naturali protette statali;
- La formazione dei Volontari addetti all’antincendio boschivo;
- Informazione e comunicazione;
- Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano;
Preso atto dell’elaborato prodotto dal Tavolo tecnico istituito con la Determinazione dirigenziale n. 19204 del 28/11/2017, recentemente rivisto e aggiornato dalla Determina dirigenziale 31 gennaio 2022, n. 1634.
Dato atto inoltre che:
- nel Piano di cui trattasi non vengono individuati a priori periodi e aree a rischio di incendio boschivo in cui si applicano i divieti, nonché le sanzioni di cui all’art.10, commi 6 e 7, della legge n. 353/2000, in quanto tale individuazione continua ad avvenire in base alla consolidata procedura di dichiarazione di “stato di grave pericolosità”, il quale attiva la “fase di preallarme” descritta nel capitolo relativo al “Modello di intervento” del Piano durante il quale, nelle aree in cui esso viene dichiarato, sono applicati i divieti e le sanzioni di cui sopra;
- con Determinazione dirigenziale 14 luglio 2022 n. 13608 è stata approvata la Valutazione di Incidenza del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2022-2026” con le relative prescrizioni valide per i siti della Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna;
- il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, dello Statuto regionale e dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 13/2009, ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 giugno 2022 come risulta dalla comunicazione di cui al protocollo regionale n. 27/06/2022.583317.I;
Evidenziato in particolare che con il nuovo elaborato vengono proposti alcuni aggiornamenti al Modello regionale di intervento per la lotta attiva agli incendi boschivi, di cui al punto 5 del precedente elenco per il quale è stato acquisito anche formale assenso dalle Amministrazioni a diverso titolo coinvolte in regione nella lotta attiva agli incendi boschivi (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione regionale Emilia-Romagna, Comitato regionale del volontariato di Protezione Civile, Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, ANCI Emilia Romagna, UNCEM Emilia-Romagna, Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità – Emilia orientale, Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano), come da rispettive note di comunicazione acquisite agli atti del Settore regionale Aree protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane;
Dato atto che, decorsi 90 giorni dall’approvazione del presente atto e, ogni anno, a 90 giorni dall’approvazione della revisione periodica del piano, in caso di inadempienza delle Amministrazioni Comunali la Regione Emilia-Romagna attuerà l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 3 comma 3 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
Ritenuto che il Piano di cui trattasi, alla sua scadenza, possa essere prorogato qualora non si ritenga necessario apportare variazioni sostanziali;
Visti:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- la Determinazione dirigenziale 09 febbraio 2022, n. 2335 del “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- 07 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- 21 marzo 2022, n. 426 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- 25 marzo 2022, n. 5615, “Riorganizzazione della Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
- 22 dicembre 2023, n. 2317 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- 28 giugno 2023, n. 14172 “Conferimento incarico dirigenziale presso la Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente”;
- 29 gennaio 2024, n. 157 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione;
Verificato che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2022-2024, approvato con propria deliberazione n. 111/2022 ai sensi del medesimo decreto legislativo;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessora alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo, Barbara Lori e dell’Assessora a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Irene Priolo
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
- di approvare l’allegato “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2022-2026 (aggiornamento anno 2024)”, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- di confermare che nell’attuazione del Piano di cui al precedente punto 1 all’interno dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza approvata con Determina dirigenziale n. 13608/2022;
- di prevedere che il Piano di cui al precedente punto 1 abbia validità sino al 31 dicembre 2026 e che alla sua scadenza possa essere prorogato, dalla Giunta regionale, qualora non si ritenga necessario apportare variazioni sostanziali;
- che con proprie deliberazioni si procederà all’ordinaria revisione periodica relativamente a quanto previsto nei punti 2, 9 e 10 del Decreto ministeriale 20 dicembre 2001 “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, relativamente all’aggiornamento delle banche dati territoriali di riferimento e della cartografia delle aree percorse dal fuoco;
- di demandare all’Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l’individuazione, con apposito atto, delle aree e dei periodi a maggior rischio di incendio boschivo in cui verrà dichiarato lo “stato di pericolosità” e nei quali troveranno applicazione i divieti nonché le sanzioni di cui all’art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21 novembre 2000, n. 353;
- che le Amministrazioni Comunali che per il quinquennio precedente non hanno ancora provveduto dovranno approvare gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco e le relative perimetrazioni di cui all’art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e che, in caso di inerzia da parte delle Amministrazioni Comunali decorsi 90 giorni dall’approvazione del presente atto e, ogni anno, a decorsi 90 giorni dall’approvazione della revisione periodica di cui al precedente punto 4, la Regione procederà ad adottare in via sostitutiva gli elenchi e le relative perimetrazioni come previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
- che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sarà divulgato alle amministrazioni interessate con le modalità più opportune;
- di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..