n. 267 del 05.12.2012 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1314 - Risoluzione proposta dai consiglieri Alessandrini, Monari, Costi, Piva, Zoffoli, Mumolo, Montanari, Mori, Cevenini, Luciano Vecchi e Riva per invitare la Giunta a porre in essere azioni, presso il Governo e la Conferenza unificata, al fine di definire se le nozioni di "risorse naturali" o "capacità tecniche disponibili" siano applicabili ai posteggi utilizzati per il commercio su aree pubbliche e conseguentemente le relative concessioni non rientrino nei casi di cui al 4° comma dell'art. 16 del D.lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l’8 maggio 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 59/2010 avente come oggetto "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (cosiddetta Bolkestein);

detta Direttiva, nel perseguire la creazione di condizioni vantaggiose sia per le imprese che per i consumatori attraverso la riduzione di molti passaggi burocratici che impediscono ai prestatori di servizi di espandersi oltre i confini nazionali, pone però alcune difficoltà alle piccole e piccolissime imprese locali, poco competitive su mercati troppo vasti.

Evidenziato che

le associazioni di categoria non hanno mancato di segnalare alcuni aspetti di forte preoccupazione anche per il commercio ambulante e su aree pubbliche - che conta più di 160.000 imprese (10.000 nella nostra Regione) e 500.000 addetti -, per gli effetti che si potrebbero determinare, a seguito di una norma di diversa organizzazione del settore;

infatti il settore è composto pressoché esclusivamente da imprese individuali ed a conduzione familiare ed ha rilevanti ricadute sia in termini occupazionali, che di animazione e riqualificazione dei centri urbani dove normalmente si svolge il commercio, sia di servizio alle aree svantaggiate (frazioni, centri minori) dove questa forma di attività spesso costituisce l’unico servizio di distribuzione a favore dei residenti.

Tenuto conto pertanto che

i mercati su aree pubbliche rappresentano una tipologia distributiva di straordinaria importanza per incrementare l'attrattività delle nostre città e le Regioni hanno investito rilevanti risorse pubbliche per qualificare i mercati attraverso un grosso coinvolgimento degli operatori;

l'espulsione dai mercati degli operatori attualmente presenti non potrebbe che arrecare gravissime conseguenze non solo in termini occupazionali per gli operatori medesimi, ma anche in termini di dequalificazione del servizio da rendere ai consumatori;

negli ultimi anni le criticità emerse non hanno riguardato le difficoltà di accesso all'attività di commercio su aree pubbliche, quanto la dequalificazione dei mercati e delle fiere, fenomeno imputabile proprio ai numerosi avvicendamenti di imprese nei posteggi.

Sottolineato che

l'art. 16 del D.lgs. 59 del 2010 (selezione tra diversi candidati) stabilisce che nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possano tener conto, fra l’altro, di obiettivi di politica sociale, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario;

l’art. 8 definisce motivi imperativi di interesse generale le ragioni di pubblico interesse, tra i quali la tutela e la protezione sociale dei lavoratori, la tutela dei consumatori, la tutela dell'ambiente anche urbano, gli obiettivi di politica sociale e culturale.

Preso atto inoltre che

una deroga al principio stabilito dall’art. 16 per quanto riguarda il commercio al dettaglio su aree pubbliche è contenuta nell'art. 70, comma 5 del medesimo decreto legislativo, laddove si stabilisce che "con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie".

Invita la Giunta ad attivarsi presso il Governo ed in Conferenza unificata affinché

si chieda al Governo di voler intervenire, al fine di definire se la nozione di "risorse naturali" o "capacità tecniche disponibili" sia o meno applicabile ai posteggi utilizzati per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e conseguentemente le relative concessioni non rientrino fra i casi di cui al comma 4 dell’art. 16 del decreto legislativo n. 59/2010.

In subordine, si chieda

nella definizione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, da individuare con intesa in sede di Conferenza unificata, si applichino le deroghe previste ed in particolare:

- che siano previste di "scarsa rilevanza economica", e pertanto escluse da qualsiasi procedimento di evidenza pubblica, tutte le concessioni nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

- che il comma 5 dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 59/2010 sia sostituito dal seguente:

"5. Le Regioni, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, stabiliscono le norme per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sulla base del criterio prioritario della professionalità, desumibile in primo luogo dalla maggiore anzianità del titolo autorizzatorio e/o concessorio, da riferirsi alla data di originario rilascio del medesimo (indipendentemente dai subingressi che si sono succeduti nel tempo relativamente a quel titolo) nel posteggio del mercato o fiera oggetto della selezione.".

Durata

la durata delle concessioni/autorizzazioni è di 12 anni.

Fase Transitoria

- tutte le autorizzazioni/concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei nuovi criteri di cui all’articolo 70, comma 5 del D.lgs. 59/2010, sono automaticamente rinnovate per 12 anni dall’entrata in vigore del D.lgs. 59 indipendentemente dalla loro scadenza originaria.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 20 novembre 2012

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