n.45 del 24.02.2016 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento "Hospice Villa Adalgisa" di Ravenna
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all’ art. 9 pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione la competenza di procedere, con propria determinazione alla concessione dell’accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- le deliberazioni di Giunta regionale n. 53/2013, n. 624/2013, n. 1311/2014, n. 1604/2015;
Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 20/5/2013, prot. n. P.G. 2013/122330, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera, con la quale il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Società Dolce, con sede legale in Bologna Via Cristina da Pizzano n. 5, chiede l’accreditamento dell'Hospice “Villa Adalgisa”, sito in Ravenna, Via Fiume Abbandonato n. 447 per l’attività di ricovero e ambulatoriale;
Richiamate le proprie determinazioni n. 6009/2013 e n. 8962/2014 con le quali è stato concesso l’accreditamento provvisorio all'Hospice “Villa Adalgisa” di Ravenna;
Preso atto che la struttura è stata autorizzata all’esercizio con provvedimento del Comune di Ravenna n. 447 PG n.58613 del 15 maggio 2013 e PG n. 41156 del 3 aprile 2014;
Vista la relazione motivata in ordine all’accreditamento dell'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2015/9189 del 10/7/2015, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera;
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il Libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e s.m.e i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 1621/2013 e n. 66/2016;
Richiamato infine quanto stabilito dal titolo IV capo I della L.R. 4/2008, in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Dr.ssa Maria Teresa Montella;
Dato atto del parere allegato;
determina:
- per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, di confermare l’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, per l’accreditamento dell'Hospice “Villa Adalgisa”, sito in Ravenna, Via Fiume Abbandonato n. 447 per l’attività di ricovero (13 posti letto) e ambulatoriale;
- di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
- è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
- di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di dare atto che l’accreditamento concesso con il presente provvedimento decorre dalla data della sua adozione e che, in applicazione di quanto disposto con la delibera n. della DGR 1604/2015, scadrà il 31/7/2018;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.