n.356 del 22.12.2014 (Parte Seconda)
Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo affidato a Obiettivo lavoro, Agenzia per il lavoro spa, in data 20 dicembre 2013. Incremento dell’importo massimo spendibile ai sensi dell’articolo 4 comma 5 della convenzione CR/2013/32917
IL COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi del DPCM del 25/8/2014
Il Sottosegretario della Giunta Regionale Alfredo Bertelli assunte, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014 n.91, convertito con legge 11 agosto 2014 n.116 con DPCM 25 agosto 2014, in conseguenza della cessazione anticipata del mandato del Presidente della Regione, le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di cui all'art.1 del d.l. 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.
Visti:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1’ agosto 2012 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visti in particolare:
- l’articolo 1 comma 5, che prevede, per l’attuazione degli interventi, la possibilità da parte dei Presidenti delle regioni di avvalersi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi con possibilità, a tal fine, di costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità;
- l’articolo 2 che dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” - articolo 3 bis:
- il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9; le assunzioni sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime; il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati.
- il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di euro 3.750.000 per l’anno 2012, euro 20 milioni per l’anno 2013, euro 20 milioni per l’anno 2014, euro 25 milioni per l’anno 2015 ed euro 25 milioni per l’anno 2016 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2 del citato D.L. n. 74/20112, nell’ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.
Visto altresì il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” art. 7 che:
- al comma 9-ter stabilisce che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, è prorogato al 31 dicembre 2015;
- al comma 9-quater stabilisce che il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
«9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016».
- al comma 9-quinquies. il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
«367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis».
Rilevato:
- che per le annualità 2013 e 2014 l’assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni con contatti di lavoro flessibile tra le diverse regioni è stato effettuato ai sensi del decreto legge 95/2012, convertito con legge 135/2012, in base al riparto di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, con il quale è stata assegnata alla regione Emilia-Romagna la quota del 95%;
- che le risorse finanziarie integrative rispetto a quanto già previsto e programmato con l’ordinanza 33/2012 e smi, assegnate alla regione Emilia-Romagna, erano pari ad euro 10.560.000 per il 2013 ed euro 19.200.000 per il 2014, così ripartite:
- per l’assunzione delle unità di personale per i Comuni della regione Emilia-Romagna euro 8.140.000 per il 2013 ed euro 14.800.000 per il 2014,
- per l’assunzione delle unità per la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna euro 1.980.000 per l’anno 2013 ed euro 3.600.000 per l’anno 2014,
- per l’assunzione delle unità per le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia euro 440.000 per il 2013 ed euro 800.000 per il 2014;
- che le unioni di comuni in data 29 luglio 2013 hanno sottoscritto con il Commissario delegato l’Intesa per il riparto fra i comuni interessati delle risorse assegnate per le assunzioni di personale per gli anni 2013 e 2014;
- che con la stessa intesa per l’individuazione delle persone da assumere, in alternativa alla possibilità di attingere dalle graduatorie come disposto dalla suindicata normativa, è stata prevista, tra le possibili forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previsto dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, la possibilità di attivare contratti di somministrazione di lavoro (c.d. interinale); per l’individuazione del soggetto aggiudicatario per la somministrazione di lavoro temporaneo, nelle Unioni che non hanno la possibilità di avvalersi di contratti in vigore, è stato stabilito procedere con una gara da espletarsi secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi.
- in attuazione di quanto previsto dall’Intesa di cui sopra, per le esigenze proprie della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, e delle prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, è stata indetta la procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, avvalendosi dell’Agenzia Regionale Intercent-ER.
Viste:
- l’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012”;
- l’ordinanza n. 93 del 1 agosto 2013, e successive modifiche ed integrazioni con la quale sono stati approvati il riparto per le assegnazioni alle Unioni di comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile e le procedure di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro;
Dato atto che:
- con decreto del commissario delegato n. 899 del 16 settembre 2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro;
- in data 20 dicembre 2013 è stata sottoscritta la convenzione per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia-Romagna tra il Commissario delegato e Obiettivo Lavoro, Agenzia per il lavoro spa, la quale prevede:
- all’art. 4 comma 2, che i limiti dell’importo massimo spendibile sono € 23.109.012,59;
- all'art. 4 comma 5 che “sarà possibile richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto in conformità a quanto previsto al Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827.”
- all’art. 7 comma 1, che “fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all'art. 4 comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dei successivi commi dell'art.4, la presente convenzione ha una durata fino al 31 dicembre 2014 a decorrere dalla sua sottoscrizione”;
Considerato che relativamente alla sopra citata convenzione l’importo massimo spendibile non risulta ancora esaurito ma risultano tuttavia segnalazioni di fabbisogni che, se soddisfatte, porterebbero all’esaurimento di tale importo.
Considerato inoltre che l’intervenuta proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2015 e dell’autorizzazione all’utilizzo delle risorse per il personale per le annualità 2015 e 2016 soltanto con il sopra citato decreto legge 133/2014 l’incremento del contratto risulta necessario anche per poter garantire la continuità del servizio in attesa dell’espletamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo fornitore del servizio per le annualità 2015 e 2016;
Ritenuto pertanto, al fine di far fronte agli ulteriori fabbisogni di cui ai punti precedenti anche necessari per garantire la continuità dei servizi, di dover incrementare, di un ammontare pari a € 4.621.802,00 l’importo previsto dall’art. 4 della Convenzione per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia-Romagna tra il Commissario delegato e Obiettivo Lavoro, Agenzia per il lavoro spa, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della convenzione stessa,
Dato atto che l’importo di € 4.621.802,00 è ricompreso nel limite di un quinto dell'importo originario della convenzione e che sono rispettati i sopra riportati limiti annuali;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
- di incrementare di un ammontare pari a € 4.621.802,00 l’importo previsto dall’art. 4 della Convenzione per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia-Romagna tra il Commissario delegato e Obiettivo Lavoro, Agenzia per il lavoro spa, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della convenzione stessa;
- di dare atto che l’importo di € 4.621.802,00 è ricompreso nel limite di un quinto dell'importo originario della convenzione che sono rispettati i limiti annuali citati in premessa;
- di prevedere che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012;
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 19 dicembre 2014
Il Commisario Delegato
Alfredo Bertelli