n.31 del 12.02.2025 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti - Rubiera Special Steel - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Casalgrande (RE), ad uso industriale e igienico e assimilati - Proc. RE24A0025 – SINADOC 20175/2024

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
determina

1. di assentire a Rubiera Special Steel s.p.a., C.F:/P.IVA 00962720140, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica RE24A0025, ai sensi dell’ art. 5, r.r. 41/2001, con le caratteristiche indicate nel disciplinare sottoscritto e di seguito indicate:

(omissis)

  • destinazione d’uso della risorsa ad uso industriale e igienico e assimilati;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 35;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a m3/annui 1.000.000;

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2033; (omissis)

Estratto disciplinare

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

1. (omissis)

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario, è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, e a trasmettere i risultati rilevati  entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. (omissis)

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