n.29 del 09.02.2022 (Parte Prima)
Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo Schema di "Regolamento per la disciplina dei canoni dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale, affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale”. (Delibera della Giunta regionale n. 1960 del 22 novembre 2021)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Visti:
- lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna (L.R. 31 marzo 2005 n. 13) ed, in particolare, l'articolo 28 "Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa" che, al comma 4, lett. n) prevede le funzioni di "deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge";
- lo schema di regolamento della Giunta regionale “Regolamento per la disciplina dei canoni dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale, affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale. (Delibera della Giunta regionale n. 1960 del 22 11 2021)”;
Preso atto:
- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" con nota prot. PG/2022/3434 del 26 gennaio 2022;
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 1960 del 22 novembre 2021 (qui allegato).
Previa votazione palese, a maggioranza dei votanti,
d e l i b e r a
- di esprimere il parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n), allo Statuto e alla legge del “Regolamento per la disciplina dei canoni dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale, affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale”;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N.1960
Adozione schema di "Regolamento per la disciplina dei canoni dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale, affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”;
- l’art 23 bis, della Legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30, il quale nella vigente formulazione dispone:
- al comma 1, che con apposito Regolamento la Regione Emilia-Romagna disciplini:
a) l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni di diritti di attraversamento di linee ferroviarie e alle occupazioni di aree appartenenti alla consistenza regionale;
b) le modalità di richiesta e di utilizzo in concessione precaria di aree del demanio e del patrimonio regionale, sia disponibile che indisponibile, facenti parte della consistenza ferroviaria di pertinenza;
c) le sanzioni pecuniarie e amministrative per il mancato rispetto delle norme del regolamento medesimo.
- al comma 2, che i canoni siano introitati dal gestore della infrastruttura ferroviaria con vincolo di destinazione per il miglioramento infrastrutturale sulla base di programmi di intervento da concordare con la Regione;
- al comma 3, che il pagamento del canone sia annuale e il gestore dell’infrastrutture ferroviaria di proprietà regionale applichi il regolamento di cui alla presente deliberazione e disciplini autonomamente l'ammontare di franchigie e fidejussioni, nonché del versamento una tantum per spese di sopralluogo, istruttoria e vigilanza;
- al comma 4, che il gestore dell'infrastruttura è tenuto a rendicontare annualmente alla regione Emilia-Romagna in ordine all'ammontare dei canoni percepiti nell'anno di riferimento;
- la propria deliberazione n. 93 del 30/1/2012 recante l’Atto di concessione della gestione della infrastruttura ferroviaria regionale (Rep. R.E.R. n. 4440 del 31/1/2012) a Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.;
- il Regolamento regionale n.4 del 24 maggio 2019 che ha già dato attuazione a quanto disposto al punto b) del comma 1, dell’art 23 bis, della Legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 sopra citato;
Preso atto che:
- l’art 23 bis, nella sua formulazione originaria, sopra esposta, traccia, solo in parte, le direttive d’azione per una legislazione di dettaglio qual è la finalità di un Regolamento attuativo;
- in particolare, sussistono carenze di linee guida e prescrizioni d’indirizzo relative all’ambito applicativo del regolamento, al regime delle sanzioni amministrative pecuniarie, in coerenza od eccezione alle previsioni della Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21;
- inoltre è necessario sopperire alle carenze in merito alla modalità di determinazione degli importi delle sanzioni per casistiche predeterminate di infrazioni, declinare il potere esercitato dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale in merito all’accertamento ed alla revoca definitiva dell’autorizzazione e della convenzione e la facoltà dello stesso gestore di agire utilizzando gli strumenti propri della tutela possessoria, in caso di spoglio ovvero di limitazione o turbativa del possesso delle aree facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale, in ordine a qualsiasi controversia insorta nell’ambito descritto dal novellato art 23 bis della Legge Regionale n. 30 del 2 ottobre 1998;
- pertanto, si è rilevata la necessità di assicurare un intervento normativo che sopperisca alle carenze del testo originario dell’art. 23 bis, della legge regionale n. 30 del 2 ottobre 1998 sopra esposte;
- tale intervento normativo è oggetto di un ulteriore procedimento amministrativo all’interno di quello previsto per l’approvazione delle “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022” che all’art 6 reca modifica dell’art 23 bis, della legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30;
- nello specifico, nella nuova articolazione l’articolo 23-bis prevede:
- al comma 1, che con apposito Regolamento la Regione Emilia-Romagna disciplini:
a) l'applicazione dei canoni di occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale affidate in concessione al gestore dell’infrastruttura;
a-bis) i canoni di occupazione delle ulteriori aree, immobili e pertinenze appartenenti alla consistenza ferroviaria di proprietà regionale”.
- la soppressione del punto c) del precedente comma 1):
- l’aggiunta dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater. 1-quinques, 1-sexies i quali disciplinano le sanzioni per le infrazioni al regolamento e i procedimenti per la loro riscossione:
- il mantenimento nella formulazione originaria dei commi 2, 3 e 4:
- l’aggiunta del comma 4-bis nel quale si evince il potere connesso alle attività di accertamento della corretta esecuzione e di revoca dell’autorizzazione e della convenzione al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, fatta salva la facoltà di agire utilizzando gli strumenti della tutela possessoria, in caso di spoglio ovvero di limitazione o turbativa del possesso delle aree facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale;
Evidenziato che:
- l’adeguamento alla previsione normativa di cui all’art 23 bis della Legge regionale 2 ottobre 1998 n.30, in virtù di un Regolamento applicativo in materia di canoni dovuti alla regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale:
a) assicura la coerenza della disciplina tecnica, procedimentale, operativa e quindi certezza giuridica nell’interesse dei destinatari della stessa:
b) uniforma il valore dei canoni dovuti alla regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi, da parte di altre infrastrutture impiantistiche o civili di linee ferroviarie di proprietà regionale. La precedente disomogeneità era dovuta alla circostanza che, prima dell’acquisizione della rete ferroviaria da parte della regione Emilia-Romagna (ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 422/97, del successivo accordo di programma del 21 marzo 2000 e del D.P.C.M. attuativo del 16/11/2000), le linee ferroviarie erano di proprietà statale ed erano gestite da diverse aziende tramite concessioni statali ovvero tramite gestione commissariali governative. Ognuna di esse, quindi, attuava una tariffazione autonoma. Tale situazione si è protratta anche successivamente alla creazione della società unica regionale di gestione dell’infrastruttura ferroviaria:
c) aggiorna i precedenti valori dei canoni annui molti dei quali, per le medesime motivazioni di cui al precedente punto b), erano rimasti fissati a valori stabiliti decenni addietro;
- lo schema di Regolamento consta di 18 articoli e nell’ambito descritto nei punti che precedono persegue obiettivi in linea con le politiche più attuali che la regione Emilia-Romagna ha inteso avviare per la gestione del proprio patrimonio nel rispetto dell’equilibrio fra la necessità di incamerare risorse da reinvestire per il miglioramento infrastrutturale e del servizio ferroviario Regionale (art. 23 bis c.2 Legge regionale 2 ottobre 1998 n.30) e del dovere di conservazione dello stesso patrimonio anche valorizzandone gli aspetti multifunzionali considerando sia la pubblica utilità fornita dalle reti interferenti con l’infrastruttura ferroviaria, sia la pubblica utilità svolta dalla ferrovia;
Dato atto del parere favorevole del Consiglio Autonomie Locali rilasciato nella seduta del 16 novembre 2021 e ufficializzato il 19 novembre 2021 con nota prot. n. PG 1070018.I;
Richiamata la propria deliberazione n. 199/2014, ed in particolare i punti 2) e 3) del dispositivo, in base ai quali, rispettivamente:
- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione illustrativa redatta a cura dell’Assessorato proponente (Allegato 2);
- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione tecnico-finanziaria redatta a cura dell’Assessorato proponente sulla base dei modelli standard (Allegato 3);
Visto, per quanto riguarda il potere di iniziativa di Leggi e Regolamenti, l’art. 49, comma 2, dello Statuto regionale, approvato con Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che attribuisce la competenza alla Giunta regionale, salvo la competenza dell’Assemblea legislativa per l’espressione del parere, ai sensi dell’art. 28, comma 4, lett. n), dello Statuto regionale;
Richiamati altresì:
− la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.ii.;
− la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
− la determina del Direttore della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 5905 del 21/4/2017 "Conferimento di incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";
Richiamati infine:
− il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
− la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi 2021-2023”;
− la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
− la propria deliberazione n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
− le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della precitata Deliberazione nr. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, ha anche attestato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Andrea Corsini;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di adottare lo schema di “Regolamento per la disciplina dei canoni dovuti alla regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale, affidate in concessione al gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale”, composto da 18 articoli, che si allega al presente atto (Allegato 1), corredato dalla relativa relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 2) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di inviare lo schema di regolamento e i documenti di cui al punto 1) all’Assemblea legislativa per l’espressione del parere, ai sensi dell’art. 28 comma 4, lett. n), dello Statuto regionale e alla legge;
3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.