n.236 del 03.08.2022 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 - Lavanderia Fratelli Tanzi e C. Società in nome collettivo di Ginetta e Luca Tanzi - Domanda 17/3/2022 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale e igienico, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Fognano. Concessione di derivazione. Proc. PR22A0008. SINADOC 13354

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Lavanderia Fratelli Tanzi e C. Società in nome collettivo di Ginetta e Luca Tanzi, con Sede legale in Parma (PR), Via Gandhi n.5/A, CAP 43126, Indirizzo PEC lavanderiafratellitanzi@legalmail.it, Numero REA PR – 278756, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 02935590345, Partita IVA 02935590345, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR22A0008, ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 36;

– ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR), località Fognano, su terreno di proprietà del Maibel di Mainardi Erica e C. S.n.c., censito al fg. n. 18, mapp. n. 180; coordinate UTM RER x 601.548; y: 963.973;

– destinazione della risorsa ad uso industriale e igienico;

– portata massima di esercizio pari a l/s 7,5;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2900;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario; (omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-3595 del 14/7/2022 (omissis)

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

  • 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031.
  • 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
  • 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
  • 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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