n.21 del 29.01.2025 periodico (Parte Seconda)

Definizione di matrici di cumulabilità-non cumulabilità nell'ambito dei programmi operativi delle OP e AOP, al fine di verificare l'assenza di doppio finanziamento di cui all'art. 36 del Reg. UE 2021/2116

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 33 e seguenti;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e in particolare gli articoli 50 e seguenti;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, ed in particolare l’art. 6, paragrafo 5;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la normativa nazionale che dà attuazione ai suddetti Regolamenti, ed in particolare:

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 9194017 del 30 settembre 2020 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”, che si applica ai cosiddetti programmi operativi OCM Ortofrutta;

- il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 0525633 del 27 settembre 2023 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori “ortofrutticoli” e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall’intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)”, e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 0525708 del 27 settembre 2023 “Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate previsti dall’intervento settoriale “patate” del Piano strategico della PAC (PSP)”;

Visti altresì:

- il “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022, e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1166 del 17 giugno 2024;

- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 4.1 approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2024)8662 dell’11 dicembre 2024;

Visto in particolare l’art. 36 “Divieto di doppio finanziamento” del citato Reg. UE n. 2021/2116, ai sensi del quale “Gli Stati membri provvedono a che le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione”;

Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2375 del 27 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni, con cui, tra l’altro, sono state approvate le “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023”;

- n. 1291 del 26 luglio 2023 “Reg. (UE) n. 2020/2115 - CoPSR 2023-2027 - interventi agro-clima-ambientali SRA01, SRA03, SRA04, SRA08, SRA13, SRA15, SRA19, - deliberazioni n. 2375/2022 e n. 371/2023: disposizioni in merito all'approvazione della concessione, approvazione delle norme di cumulabilità fra SRA e Ecoschemi” ed in particolare l’Allegato 1 “Analisi cumulabilità interventi SRA/ECOSCHEMI”, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione, contenente una valutazione della cumulabilità tra gli interventi SRA del PSP 2023-2027 e gli Ecoschemi, al fine di garantire l’assenza di doppio finanziamento in caso di adesione cumulata a più interventi sulla stessa superficie e di rendere disponibile un’analisi dettagliata per eventuali controlli da parte degli organismi preposti;

- n. 2170 del 12 dicembre 2023 “Reg. (UE) n. 2021/2115 - CoPSR 2023-2027 - Disposizioni comuni per gli interventi a superficie agricole applicabili alle domande presentate a partire dal 2024 e in prosecuzione da programmazioni precedenti - interventi agro-climatico-ambientali - approvazione bandi SRA10, SRA12 e SRA22 con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2024”, ed in particolare la Tabella 3 “Cumulabilità fra interventi SRA e SRA e fra SRA ed Ecoschemi”, che indica per ogni intervento la possibilità di cumulo totale, parziale o il divieto di cumulo, riportata nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

Considerato che la normativa nazionale sopra richiamata prevede, tra l’altro, in attuazione della summenzionata disciplina unionale, che:

- gli Stati membri provvedono affinché non vi sia doppio finanziamento tra i programmi operativi pluriennali (di seguito per brevità indicati come PO) attuati dalle Organizzazioni di produttori (OP) e dalle Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP);

- nella parte descrittiva del progetto esecutivo (stralcio annuale del PO) deve essere indicata la complementarietà e coerenza tra le misure del PO con le misure finanziate sotto altri regimi di aiuto, in particolare lo Sviluppo rurale (SR), e l’assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell’Unione;

- sono in ogni caso esclusi dal sostegno finanziario dell’Unione interventi (intesi quali tipi di spesa) supportati anche da altri regimi di aiuto, qualora non sia certa la possibilità di escludere, prima del pagamento, l’erogazione di un doppio finanziamento;

- le OP e le AOP possono inserire nei propri PO le azioni ambientali, inclusa l’agricoltura biologica e la produzione integrata, a condizione che:

a) venga evitato il doppio finanziamento;

b) azioni identiche non siano state previste nel PSR sul territorio in cui ricade l’azienda interessata;

c) sia prevista la compensazione di impegni diversi da quelli presi in carico dai corrispondenti interventi attivati dal PSR;

d) in deroga a quanto disposto, gli interventi identici a quelli agroclimatico-ambientali finanziati dal PSR (SRA), qualora consentito dalle Regioni e Province autonome, possono essere finanziate anche con l’intervento settoriale “ortofrutta” a condizione che la Regione e l’Organismo pagatore competenti siano in grado di garantire, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, attraverso l’uso di un sistema informatico, la coerenza, la complementarietà e la loro non sovrapposizione, scongiurando il rischio di doppio finanziamento, ove possibile sia nelle fasi di istruttoria che in quella di pagamento e di controllo ex-post;

Ritenuto, pertanto, al fine di dare completa attuazione al divieto di doppio finanziamento sancito dall’art. 36 del più volte citato Reg. (UE) n. 2021/2116 ed agevolare l’espletamento dei conseguenti controlli incrociati, anche informatici, in ordine alla cumulabilità/non cumulabilità tra PO ed Ecoschemi, tra PO e SRA nonché tra PO e PO:

- di approvare, con specifico riferimento agli interventi agroclimatico-ambientali attuati nei Programmi Operativi delle OP e AOP, la “Matrice di non cumulabilità tra PO e SRA e tra interventi SRA all’interno dei PO”, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di disporre, tenuto conto di quanto già previsto da questa Regione in casi analoghi di adesione cumulata a più interventi (intesi come tipi di spesa nell’ambito dei PO) sulla stessa superficie che anche per la valutazione della cumulabilità tra PO ed Ecoschemi siano impiegate la scheda “Analisi cumulabilità interventi SRA/Ecoschemi”, di cui all’Allegato 1 della citata deliberazione n. 1291/2023, nonché la Tabella 3 “Cumulabilità fra interventi SRA e SRA e fra SRA ed Ecoschemi”, riportata nell’Allegato 1 “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione n. 2170/2023 e successivi eventuali aggiornamenti;

- di stabilire, al fine di garantire l’assenza di doppio finanziamento, con riguardo ai Programmi Operativi delle OP e AOP, che, qualora dai controlli effettuati utilizzando le suddette matrici emerga una sovrapposizione tra interventi non cumulabili, debbano ritenersi inammissibili il corrispondente tipo di spesa e/o la relativa spesa sostenuta;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

- n. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, con riferimento agli interventi agro-climatico-ambientali attuati nei Programmi Operativi presentati dalle OP e AOP, a supporto dei controlli, anche informatizzati, finalizzati a garantire l’assenza del doppio finanziamento di cui all’art. 36 del Reg. (UE) n. 2021/2116, la “matrice di non cumulabilità tra PO e SRA e tra interventi SRA all’interno dei PO”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di disporre che, anche per la valutazione della cumulabilità tra PO ed Ecoschemi siano impiegate la scheda di “Analisi cumulabilità interventi SRA/Ecoschemi”, di cui all’Allegato 1 della deliberazione n. 1291/2023, nonché la Tabella 3 “Cumulabilità fra interventi SRA e SRA e fra SRA ed Ecoschemi”, riportata nell’Allegato 1 “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 2170/2023, inclusi eventuali aggiornamenti;

3) di stabilire, al fine di garantire l’assenza di doppio finanziamento, con riguardo ai Programmi Operativi delle OP e AOP, che, qualora dai controlli effettuati utilizzando le suddette matrici emerga una sovrapposizione tra interventi non cumulabili, debbano ritenersi inammissibili il corrispondente tipo di spesa e/o la relativa spesa sostenuta;

4) di stabilire altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;

5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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