n.1 del 02.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Divieto di messa a dimora nella regione Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus Spp. Anno 2014

IL RESPONSABILE

Visti:

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni e integrazioni;

- la propria determinazione n. 13886 del 29/11/2010, recante “Divieto di messa a dimora nella Regione Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus spp.”;

Considerato che:

- sul territorio regionale è diffuso il "Colpo di fuoco batterico delle pomacee", causato dal batterio Erwinia amylovora, che può provocare rilevanti danni economici ed ambientali a molte specie di interesse agrario, ornamentale e forestale;

- le piante appartenenti al genere Crataegus spp. sono particolarmente sensibili al colpo di fuoco batterico e possono costituire una potenziale fonte di inoculo e di propagazione della malattia;

- con la suddetta determinazione n. 13886/2010 è stato prorogato il divieto di messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp. fino al 31/12/2013;

- la limitazione della presenza di piante appartenenti al genere Crataegus spp. nel territorio della Regione Emilia-Romagna ha contribuito a ridurre il numero di focolai della malattia;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare nuovamente il divieto di messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp.;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, in particolare l’art. 37;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 4137 del 29 marzo 2012, recante “Prolungamento della durata dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie”;

- n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super per la posizione dirigenziale Servizio Fitosanitario;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di prorogare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i), il divieto della messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp.in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, fino al31 dicembre 2014, fatta salva specifica autorizzazione del Servizio Fitosanitario;

3) di applicare ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'art. 54, comma 24, del D. Lgs. n. 214/2005:

- chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante appartenenti al genere Crataegus spp. e all’obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l’estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L’importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 214/2005 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini;

4) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione, dando atto che ne verrà data idonea informazione sul seguente sito: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it.

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