n.408 del 27.12.2018 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) riguardante il progetto di "Modifica impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Zola Predosa", ubicato in Via G. Dozza n. 10 nel comune di Zola Predosa (BO). Proponente: RIB La Rottamindustria Srl

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Bologna, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGBO/2018/27248 del 19/11/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale del 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Modifica impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sito in comune di Zola Predosa” in via G. Dozza n. 10 nel comune di Zola Predosa (BO) dalla ulteriore procedura di V.I.A.;

c) che la presente modifica dell'impianto di recupero rifiuti sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere autorizzata dalle amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. la ditta dovrà presentare l'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e smi, relativa al progetto oggetto della presente valutazione, avendo cura di riportare tutta la documentazione progettuale coerente con quanto già valutato e dando evidenza dell’attuazione delle condizioni ambientali definite nel presente provvedimento;

2. il proponente dovrà allegare all'istanza di autorizzazione unica una relazione DOIMA integrata ed aggiornata con le ultime modifiche e coerente con quanto descritto nel progetto preliminare di screening;

3. l'autorizzazione unica dovrà prescrivere che, qualora l'unità abitativa fosse nuovamente utilizzata come residenza, sia verificata l'entità del criterio differenziale presso tale ricettore e siano comunque adottate tutte le misure per minimizzare l’esposizione al rumore dei residenti, nonché per garantire determinati livelli sonori all'interno degli ambienti abitativi, anche attraverso interventi sull'edificio stesso (requisiti acustici);

4. l'autorizzazione unica dovrà prescrivere che, nel caso l'abitazione venga ceduta a terzi, sarà necessario prevedere il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali, in quanto in tal caso verrebbe a cadere il presupposto fondamentale della connessione attività produttiva/abitazione pertinenziale;

5.in fase di autorizzazione il proponente dovrà inoltre:

◦ presentare un piano di emergenza che tenga conto delle possibili problematiche che il conferimento dei materiali quali rifiuti può comportare. Tale piano, pur prendendo atto dei quantitativi modesti di sostanze infiammabili secondo quanto dichiarato, dovrà considerare anche il rischio incendio;

◦ organizzare la movimentazione dei mezzi e dei carichi all’interno dell’attività in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e di eventuali clienti o persone terze;

◦ gestire i cumuli di rifiuti in modo da evitare eventuali cadute accidentali di materiali;

◦ adottare idonee accortezze e/o dispositivi per impedire o comunque ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri negli ambienti di lavoro;

◦ tenuto conto dell’accumulo di materiali tra cui gomme, adottare le necessarie attenzioni e cautele per evitare o comunque ridurre la presenza di animali molesti e nocivi, in particolare Aedes albopictus. Si rimanda nel merito anche a quanto disposto nell’articolo 84 del Regolamento d’Igiene;

◦ considerato che l’attività risulta ascrivibile come industria insalubre di I classe ai sensi degli artt. 216 e 217 del RD 1265/1935, adottare tutte le accortezze utili e necessarie per ridurre gli eventuali disturbi alle funzioni residenziali;

d) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/4/2018, n. 4; importo correttamente versato ad ARPAE all’avvio del procedimento;

e) di trasmettere copia della presente determina al proponente, all’ARPAE SAC di Bologna e ARPAE Sezione Provinciale, al Comune di Zola Predosa, all’Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Sanità Pubblica di Casalecchio;

f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

g) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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