n.263 del 08.08.2018 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio Marchesini Anzola di Anzola dell'Emilia (BO) - Presa d'atto variazione denominazione, conferma dell'accreditamento già concesso e accreditamento di ulteriori attività in ampliamento

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Viste le proprie determinazioni n. 13089 del 11/8/2016 e n. 5406 del 11/4/2017 con cui è stato accreditato (in parte in via provvisoria) il Poliambulatorio privato Centro di Fisioterapia La Salute, Via XXV Aprile n.2 - IV piano, Anzola dell'Emilia (BO) per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico meglio specificate negli atti citati):

- Angiologia;

- Dermatologia;

- Gastroenterologia;

- Neurologia ed esami elettromiografici (EMG);

- Ortopedia;

- Reumatologia;

- Diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

Vista la domanda pervenuta il 26/7/2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con la quale il Legale rappresentante della Società Poliambulatori Marchesini S.r.l., con sede legale in Anzola dell’Emilia (BO), gestore della struttura sanitaria sopracitata, chiede l’ampliamento dell’accreditamento per le attività di:

- Cardiologia con ECG ed Ecocolordopplergrafia cardiaca;

- Oculistica;

e comunica la variazione della denominazione della struttura ora denominata Poliambulatorio Marchesini Anzola;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata prot. NP/2018/7018 del 26/3/2018 in ordine alla accreditabilità del Poliambulatorio Marchesini Anzola di Anzola dell’Emilia (BO) per conferma e ampliamento dell'accreditamento, redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di visita di verifica del 6.12.2017 e conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui in relazione all’estensione della verifica riguardante le attività oggetto di domanda e le attività già accreditate:

- è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali (DGR 327/2004);

- requisiti specifici relativi a:

- Cardiologia (DGR 1802/2011);

- Cure primarie (DGR 221/2015);

- Medicina fisica e riabilitazione (DGR 327/2004);

- Neurologia (DGR 1895/2011);

- Ortopedia e traumatologia (DGR 23/2005);

- Radiologia – revisione (DGR 1707/2012);

per quanto applicabili con riferimento alle attività indicate nella domanda di ampliamento e alle attività già accreditate alla struttura;

- è stata espressa una valutazione favorevole alla conferma dell’accreditamento già in essere della struttura sanitaria di cui si tratta e all’ampliamento dell'accreditamento per le attività richieste, con la raccomandazione di eseguire le prestazioni relative al Presidio ambulatoriale di Medicina fisica e riabilitazione solo con un rapporto 1:1 fisioterapista-paziente fino alla realizzazione delle modifiche strutturali in progetto, in previsione dell’imminente trasferimento in locali più ampi che, come dichiarato dalla Struttura, dovrebbe avvenire entro giugno 2018;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 93/2018;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di prendere atto della variazione di denominazione della struttura accreditata Poliambulatorio privato Centro di Fisioterapia La Salute, Via XXV Aprile n.2 - IV piano, Anzola dell'Emilia (BO), ora denominata Poliambulatorio Marchesini Anzola;

2. di confermare, così come esplicitato in premessa e a seguito delle verifiche effettuate dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, allo stesso Poliambulatorio l'accreditamento già concesso con atti n. 13089 del 11/8/2016 e n. 5406 del 11/4/2017, con la raccomandazione di eseguire le prestazioni relative al Presidio ambulatoriale di Medicina fisica e riabilitazione solo con un rapporto 1:1 fisioterapista-paziente fino alla realizzazione delle modifiche strutturali in progetto, in previsione dell’imminente trasferimento in locali più ampi che, come dichiarato dalla Struttura, dovrebbe avvenire entro giugno 2018;

3. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria privata denominata Poliambulatorio Marchesini Anzola l’ampliamento dell’accreditamento per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni correlate, erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso:

- Cardiologia con ECG ed Ecocolordopplergrafia cardiaca;

- Oculistica;

4. di dare atto che l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

5. di prendere atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni correlate alle stesse, erogabili in ambulatorio medico, che non prevedano l'applicazione di ulteriori requisiti specifici):

- Angiologia;

- Cardiologia con ECG ed Ecocolordopplergrafia cardiaca;

- Dermatologia;

- Gastroenterologia;

- Neurologia ed esami elettromiografici (EMG);

- Oculistica;

- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);

- Reumatologia;

- Diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

9. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

10. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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