n.163 del 01.06.2016 periodico (Parte Seconda)
Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro la flavescenza dorata della vite nella regione Emilia-Romagna
IL RESPONSABILE
Visti:
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 31 maggio 2000, recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite";
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
- la propria determinazione del 05 maggio 2015, n. 5486, recante "Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nella Regione Emilia-Romagna. Anno 2015 ";
Visti i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata nel corso degli ultimi anni relativamente alla presenza della flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nei vigneti della regione Emilia-Romagna;
Ritenuto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte all'eradicazione e al contenimento della malattia e alla lotta contro il suo vettore Scaphoideus titanus, così come definito dal suddetto D.M. 31 maggio 2000, per prevenire la diffusione di infezioni di flavescenza dorata sul materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 dell’11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013” e n. 66 del 25 gennaio 2016, recante “Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamento 2016-2018”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 25 gennaio 2016, recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 1/2/2016, recante "Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28/2/2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la determinazione dirigenziale n. 7295 del 29/4/2016, recante "Riassetto posizioni Professional, conferimento incarichi dirigenziali di struttura e Professional e riallocazione delle posizioni organizzative nella Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca";
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;
determina:
1. di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dis positivo;
2. di dichiarare "zone di insediamento" di flavescenza dora ta, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 31 maggio 2000, le aree vitate presenti nei comuni delle seguenti province (Allegato 1): - Piacenza: Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Coli, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val D'Arda, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca, Vigolzone e Ziano Piacentino; - Parma: Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Solignano, Terenzo, Traversetolo e Varano de' Melegari; - Reggio Emilia: Boretto, Brescello, Castelnovo di Sotto, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio, Reggiolo e Rolo; - Modena: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Novi e San Possidonio; - Bologna: Anzola dell'Emilia, Argelato, Bazzano (a Nord della strada provinciale n. 569 “Di Vignola”), Bologna, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Crespellano (a Nord della strada provinciale n. 569 “Di Vignola”), Crevalcore, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa (a Nord della strada provinciale n. 569 “Di Vignola”);
3. di dichiarare "zona focolaio" di flavescenza dorata, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 31/05/2000, le aree vitate presenti nei comuni delle seguenti province (Allegato 1): - Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca; - Bologna:
4. Bazzano (a Sud della strada provinciale n. 569 “Di Vignola”), Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle, Crespellano (a Sud della strada provinciale n. 569 “Di Vignola”), Monte San Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi (a Ovest della strada statale “64 – Porrettana”), Zola Predosa (a Sud della strada provinciale n. 569 “Di Vignola”), così come evidenziato nella mappa, allegato 2 alla presente determinazione;
- Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Ozzano dell’Emilia, Pieve di Cento, San Pietro in Casale;
- Ravenna:
- Brisighella e Faenza (a Est del torrente Samoggia, a Sud delle strade comunali n. 6 Via del Passo, n. 7 Via S. Mamante e n. 8 Via Pozzo e a Ovest del Rio Cosina), così come evidenziato nella mappa, allegato 3 alla presente determinazione;
- Alfonsine, Conselice e Lugo (a Nord della Via Provinciale Maiano, a Est della Via Fiumazzo, a Nord della Via Stradone San Bernardino e a Nord della Via della Fortuna, fino al confine con il comune di Conselice), così come evidenziato nella mappa, allegato 4 alla presente determinazione;
- Ferrara:
- Argenta (a Nord e a Est del confine di provincia, a Sud del fiume Reno, della Strada Provinciale n. 38 Via Cardinala, della Strada Provinciale n. 48 Via Argine Marino, del Canale Fossa Marina, della Via Marchetto, della Via Argine Pioppa e della Via Giuliana, a Ovest della Via Fossa Menate), così come evidenziato nella mappa, allegato 4 alla presente determinazione;
- Forlì-Cesena:
- Forlì (a Sud del Rio Cosina, a Ovest della Via Ossi e a Nord della Via Castel Leone, fino a intersecare, in linea retta, il Rio Cosina), così come evidenziato nella mappa, allegato 3 alla presente determinazione;
4.di disporre l'obbligo di estirpare nelle "zone focolaio" ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata, anche in assenza di analisi di conferma, così come prescritto dal D.M. 31 maggio 2000;
5. di disporre l'obbligo di estirpare nelle "zone di insediamento" ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata o di asportare obbligatoriamente da ogni pianta le parti che presentano sintomi sospetti di flavescenza dorata;
6. di disporre l'obbligo di estirpare le piante infette nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di flavescenza dorata e di vietare il prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario;
7. di disporre il divieto, nelle "zone focolaio" e nelle "zone di insediamento", il prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario;
8. di disporre l'obbligo di estirpare obbligatoriamente, al di fuori delle "zone focolaio" e delle "zone di insediamento", ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata presente nelle unità vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette da flavescenza dorata;
9. di disporre l'obbligo di eseguire, nelle aree vitate site nelle "zone focolaio" delle province di Modena, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna, n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
10. di disporre l'obbligo di eseguire, nelle aree vitate site nelle "zone di insediamento" della provincia di Modena, n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
11. di disporre l'obbligo di eseguire, nelle aree vitate delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
12. di disporre l'obbligo di eseguire, nelle aree vitate della provincia di Bologna n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
13. di disporre l'obbligo di eseguire, nelle aree vitate al di fuori delle "zone focolaio" della provincia di Ravenna il seguente numero di trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus:
- comune di Castel Bolognese: 2 trattamenti;
- comuni di Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo: 1 trattamento;
- comuni di Ravenna e Cervia: nessun trattamento sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
14. di disporre l'obbligo di eseguire, nelle aree vitate dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio in Provincia di Forlì-Cesena, n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
15. di disporre l'obbligo di eseguire, nei vigneti a conduzione biologica ubicati nelle aree vitate delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Forlì-Cesena, limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio, almeno n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
16. di disporre l'obbligo di eseguire, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti ubicati nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna), Ferrara (limitatamente all’area del comune di Argenta dichiarata "zona focolaio") e Forlì-Cesena, limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio, n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus;
17. di disporre l'obbligo di eseguire, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti ubicati nelle province di Ferrara (al di fuori della "zona focolaio"), Forlì-Cesena (ad esclusione dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), Ravenna (territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Rimini, n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus;
18.di disporre l'obbligo di eseguire, nei barbatellai presenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna), Ferrara (limitatamente all’area del comune di Argenta dichiarata "zona focolaio") e Forlì-Cesena (limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), n. 3 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus;
19. di disporre l'obbligo di eseguire, nei barbatellai presenti nelle province di Ferrara (ad esclusione dell’area del comune di Argenta dichiarata "zona focolaio"), Forlì-Cesena (ad esclusione dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), Ravenna (territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Rimini, n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus;
20. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione.
Le date indicative per l'esecuzione dei trattamenti nei campi di piante madri e nei barbatellai verranno rese note ogni anno con specifica comunicazione inviata direttamente alle ditte vivaistico-viticole.
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Boncompagni