n.256 del 22.07.2020 periodico (Parte Seconda)
Decreto MIPAAF n. 2337 del 7 aprile 2015, art. 3 Primi acquirenti di latte bovino. DGR 2286/2018. Riconoscimento ed iscrizione Albo regionale Società Agricola Ferrarini SpA
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l’art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2337 del 7 aprile 2015 avente ad oggetto “Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;
- la Circolare n. 4388 del 6 luglio 2015, con la quale AGEA, a fronte delle intervenute modifiche normative nella gestione del settore latte e dei prodotti lattiero-caseari, detta le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore;
dato atto che il DM 7 aprile 2015, n. 2337 stabilisce che:
- i Primi Acquirenti di latte di vacca sono preventivamente riconosciuti dalle Regioni competenti per territorio in relazione alla sede legale del primo acquirente, ove sono rese disponibili le scritture contabili;
- al fine del riconoscimento, ogni primo acquirente è tenuto a presentare alla competente Regione apposita domanda;
- i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, sono registrati nell’apposito Albo dei Primi Acquirenti tenuto nel SIAN;
dato atto che il DM 7 aprile 2015, n. 2337 stabilisce altresì che il riconoscimento è concesso a condizione che il richiedente:
- comprovi la sua qualità di commerciante;
- disponga di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali;
- disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderisca ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti;
- disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
- si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del DM n. 2337/2015 e a mettere a disposizione la contabilità per l'esecuzione dei controlli;
- si impegni a comunicare tempestivamente, alla Regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi;
Viste
- la deliberazione della Giunta regionale n. 6328 del 14 dicembre 1993, con la quale è stato istituito l'Albo degli acquirenti di latte bovino riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna;
- la determinazione dirigenziale n. 119 del 11 gennaio 2016, con la quale è stato approvato l’elenco delle ditte prime acquirenti di latte bovino riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna ed attive al 1 aprile 2015;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2286 del 27 dicembre 2018, recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013, Art. 151; DM n. 2337/2015. Approvazione disposizioni per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte di vacca e per l'aggiornamento dell'albo Nazionale”;
Visto altresì il Decreto-Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 ed in particolare l’art. 3 “Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi”;
Preso atto che la citata deliberazione n. 2286/2018:
- definisce le disposizioni procedimentali relative alle attività di riconoscimento dei primi acquirenti di latte con sede nel territorio regionale e di aggiornamento dell’Albo degli acquirenti;
- stabilisce che i primi acquirenti di latte di vacca sono preventivamente riconosciuti, dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, in relazione alla sede legale del primo acquirente, ove sono rese disponibili le scritture contabili;
dato atto che in conseguenza del riconoscimento i primi acquirenti di latte bovino sono tenuti agli adempimenti previsti dall’art. 6 del Decreto ministeriale n. 2337/2015 citato e dall’art. 3 del Decreto-Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 e a comunicare tempestivamente, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi;
Atteso che è pervenuta, consegnata a mano, la domanda di riconoscimento, ad atti prot. PG.2020/210259 del 10 marzo 2020, completa degli allegati richiesti, ai sensi dell’art. 3 del DM 7/07/2015, sottoscritta da Ferrarini Lisa, in qualità di legale rappresentante della SOCIETà AGRICOLA FERRARINI SPA con sede legale in Bologna, via Bellombra n.1/4, P.I. 00860480375;
Dato atto che
- in data 1 giugno 2020 con protocollo PG 2020/404690 sono state richieste alla Prefettura di Reggio Emilia, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le comunicazioni antimafia relative alla SOCIETà AGRICOLA FERRARINI SPA, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- a tutt’oggi non sono ancora pervenute le certificazioni richieste alla Prefettura di Reggio Emilia;
- sono state acquisite pertanto le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ad atti prot.PG2020/481508,481511,481514,481516,481520,481524,481529,481534,451535,481538, del 2 luglio 2020;
- sussistono le condizioni previste dal DM 7 aprile 2015, n. 2337 per il riconoscimento di primo acquirente latte bovino come da istruttoria agli atti;
- per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all’art. 67 co. 1 lett. f) è possibile procedere al riconoscimento di primo acquirente latte bovino in assenza delle comunicazioni antimafia, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del decreto legislativo n. 159/2011;
- in caso di documentazione antimafia interdittiva si provvederà alla revoca del riconoscimento, senza che nessuna pretesa, anche risarcitoria, o indennizzo alcuno possano essere avanzati nei confronti della Regione Emilia-Romagna, e agli adempimenti di legge conseguenti a eventuali difformità riscontrate rispetto ai contenuti delle autocertificazioni;
rilevato che sussistono le condizioni previste dal DM 7 aprile 2015, n. 2337 per il riconoscimento di primo acquirente latte bovino come da istruttoria agli atti;
ritenuto pertanto
- di approvare il riconoscimento regionale di “primo acquirente” di latte bovino ai sensi del Decreto ministeriale n. 2337/2015 della SOCIETà AGRICOLA FERRARINI SPA con sede in Bologna, via Bellombra n.1/4, P.I. 00860480375, sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 88 comma 4 bis del decreto legislativo n. 159/2011;
- di dare atto che in caso di esito interdittivo della documentazione antimafia si provvederà alla revoca del riconoscimento di primo acquirente latte bovino, senza che nessuna pretesa, anche risarcitoria, o indennizzo alcuno possano essere avanzati nei confronti della Regione Emilia-Romagna, e agli adempimenti di legge conseguenti alle eventuali difformità riscontrate rispetto ai contenuti dell’autocertificazione;
- di provvedere all’aggiornamento dell’Albo acquirenti tenuto sul SIAN con l’iscrizione della SOCIETà AGRICOLA FERRARINI SPA con sede in Bologna, via Bellombra n.1/4, P.I. 00860480375;
Visti, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020, avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 – 2022”;
Richiamate, infine:
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitane di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
Viste, altresì, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n.1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
Viste, le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca:
- n. 9908 del 26/6/2018 ad oggetto "Rinnovo e conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca";
- n. 8683 del 17/5/2019, con la quale, tra l’altro, è stato attribuito al dott. Rotteglia Luciano l’incarico di Posizione Organizzativa Politiche del primo pilastro – STACP Reggio Emilia con decorrenza dal 21/5/2019 e con scadenza 30/6/2021;
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 19255 del 29/11/2017 di nomina dei responsabili dei procedimenti di competenza del Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca di Reggio Emilia, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;
Richiamate, inoltre, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento, dott. Luciano Rotteglia, Titolare di Posizione Organizzativa Politiche del primo pilastro – STACP Reggio Emilia:
- ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- ha presentato apposita dichiarazione attestante la correttezza della procedura istruttoria;
Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità amministrativa del presente atto;
Su proposta del Responsabile del procedimento, Titolare di Posizione Organizzativa Politiche del primo pilastro – STACP Reggio Emilia, dott. Luciano Rotteglia;
determina
1. di approvare il riconoscimento di primo acquirente di latte bovino ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2337 del 7 aprile 2015, della SOCIETà AGRICOLA FERRARINI SPA con sede in Bologna, via Bellombra n.1/4, P.I. 00860480375, sotto condizione risolutiva secondo quanto previsto dall'art. 88 comma 4 bis del decreto legislativo n. 159/2011;
2.di dare atto in caso di esito interdittivo della documentazione antimafia si provvederà alla revoca del riconoscimento di primo acquirente latte bovino alla società sopraindicata, senza che nessuna pretesa, anche risarcitoria, o indennizzo alcuno possano essere avanzati nei confronti della Regione Emilia-Romagna, e agli adempimenti di legge conseguenti a eventuali difformità riscontrate rispetto ai contenuti delle autocertificazioni;
3. di dare atto che si provvederà all’aggiornamento dell’Albo acquirenti tenuto sul SIAN con l’iscrizione della SOCIETà AGRICOLA FERRARINI SPA con sede in Bologna, via Bellombra n.1/4, P.I. 00860480375, così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del D.M. 7 aprile 2015, n. 2337;
4. di dare atto che in conseguenza del riconoscimento la SOCIETà AGRICOLA FERRARINI SPA con sede in Bologna, via Bellombra n.1/4, P.I. 00860480375 è tenuta agli adempimenti previsti a carico dei primi acquirenti di latte bovino dall’art. 6 del Decreto ministeriale n. 2337/2015 citato e dall’art. 3 del Decreto-Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44;
5. di dare atto che in caso di violazione degli obblighi imposti dalla normativa europea, nazionale o regionale, che abbiano effetti sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come primi acquirenti, si procederà alla revoca del riconoscimento di cui al presente atto;
6. di dare atto altresì che la SOCIETà AGRICOLA FERRARINI SPA con sede in Bologna, via Bellombra n.1/4, P.I. 00860480375 è tenuta a comunicare tempestivamente, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alla propria sede;
7. di notificare, mediante PEC, il presente provvedimento alla SOCIETà AGRICOLA FERRARINI SPA;
8. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.