n.310 del 23.10.2013 periodico (Parte Seconda)

Definizione modalità di accesso ai contributi per l'avvio di un nuovo centro per le famiglie (artt. 11 e 12 L.R. 27/89). Attuazione delibera A.L. 117/2013 e delibera G.R. 855/2013

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e in particolare l’articolo 20 recante “Fondo nazionale per le politiche sociali”;

- la Legge regionale 2 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- la Legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 “Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione e agli impegni di cura verso i figli”;

- la Legge regionale 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e in particolare l’art. 15;

Vista altresì la deliberazione del Consiglio regionale n. 396/2002 avente per oggetto “Linee di indirizzo, obiettivi e criteri per i contributi regionali per l'avvio e la qualificazione dei Centri per le famiglie anno 2002 - artt. 11 e 12 della L.R. 27/89”;

Richiamate:

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 117 del 18 giugno 2013 avente ad oggetto “Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284)” che al punto 3.3 “Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei centri per le famiglie” del Programma Allegato 2, parte integrante della stessa, ha definito gli obiettivi, tra i quali il monitoraggio e la valorizzazione del funzionamento dell’operatività di nuovi centri per le famiglie in funzione di una copertura distruttale o interdistrettuale del territorio regionale, nonché i destinatari e i criteri di riparto, stabilendo altresì che la Giunta regionale provvederà con propri atti formali all’individuazione delle modalità di accesso ai contributi;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 855 del 24/6/2013 recante “Programma annuale 2013: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013.” la quale:

  • assegna e definisce le risorse complessivamente programmate pari ad euro 700.000,00 per il “Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie” imputandole al Capitolo 57233 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008,
n. 14", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20110;
  • al punto 2.3.3 “Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie” del Programma allegato, parte integrante della stessa, prevede le risorse, le azioni, i destinatari, i criteri di ripartizione, stabilendo altresì che per il riconoscimento del funzionamento e dell’operatività, nella rete regionale, di un nuovo Centro per le famiglie, anche in funzione di una copertura distrettuale o interdistrettuale del territorio, la Giunta provveda con proprio successivo atto, nel rispetto della Legge regionale 14/2008 e successivi provvedimenti attuativi, alla individuazione delle modalità di accesso ai contributi, all’assegnazione e concessione del contributo di Euro 11.000,00, all’assunzione del relativo impegno di spesa sul Bilancio regionale, nonché alla definizione delle modalità di erogazione della spesa;

Considerato opportuno procedere all’individuazione dei criteri e delle modalità di accesso al contributo di cui sopra;

Visti:

- la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001;

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001, e successive modificazioni;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche”;

- la determinazione dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7/7/2011 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la delibera di G.R. n. 2056/2012 recante “Adempimenti necessari per l’applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 83 del 22 giugno 2012. (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in Legge n. 134 del 7 agosto 2012.”, per quanto applicabile;

- il Dlgs. n. 159 del 6/9/2011 e il Dlgs. n.218 del 15/11/2012;

Richiamate:

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015";

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 20 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015”;

- la L.R. 25 luglio 2013, n. 9 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione”;

- la L.R. 25 luglio 2013, n. 10 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”;

- la delibera di G.R. n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successiva modificazione;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni: n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1377 del 20/9/2010, n. 1222 del 4/8/2011, n. 1511 del 24/10/2011, n. 57 del 23/1/2012 e n. 725 del 4/6/2012;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Coordinamento politiche sociali, il progetto oggetto del finanziamento di cui al presente atto relativo al riconoscimento del funzionamento e dell’operatività, nella rete regionale, di un nuovo Centro per le famiglie, non rientra nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore Promozione politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione, Volontariato, Associazionismo e Terzo settore, Teresa Marzocchi;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui all’allegato A) "Obiettivi, criteri e modalità di accesso ai contributi regionali per l’avvio di un nuovo Centro per le famiglie", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione delle delibere di Assemblea legislativa n. 117/2013 e di Giunta regionale n. 855/2013;

2) di approvare l’allegato B) “Scheda dati nuovi Centri per le famiglie”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di destinare a un Comune singolo o associato ai sensi dell’art. 16 della L.R. 2/2003, con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti, l’importo di Euro 11.000,00, quota parte degli Euro 700.000,00 previsti per l’intervento indicato nella deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 117/2013 al punto 3.3 e nella propria deliberazione n. 855/2013, punto 2.3.3 lett. b), per il riconoscimento di un nuovo centro per le famiglie già attivo sul territorio regionale, fermo restando che il contributo non potrà eccedere il limite indicato;

4) di dare atto che con propri successivi atti, previa istruttoria condotta dal competente Servizio della Direzione generale Sanità e Politiche sociali, si provvederà:

- al riconoscimento dell’avvio di un nuovo Centro per le famiglie;

- all’assegnazione e concessione del contributo, alla contestuale assunzione dei relativi impegni di spesa, indicando negli stessi provvedimenti le procedure per la liquidazione dell’importo di Euro 11.000,00;

5) di dare altresì atto che:

- la spesa complessiva di Euro 11.000,00, derivante dal presente provvedimento, trova copertura finanziaria all’interno del Capitolo 57233 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008, n. 14", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20110 del Bilancio regionale 2013;

- sulla base delle valutazioni effettuate da questo Servizio, le norme di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili al progetto oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

- secondo quanto previsto dal D.L. 33 del 2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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