SUPPLEMENTO SPECIALE n. 133 del 04.05.2012

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Efficienza ed economicità della gestione dei rischi di responsabilità civile in ambito sanitario

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto regionale, promuove:

a) la progettazione di metodi capaci a migliorare l’efficienza e l’economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale;

b) l’utilizzo di modalità di composizione stragiudiziale delle controversie insorte in occasione dell’erogazione di prestazioni sanitarie.

2. Ai fini del disposto del comma 1 lett. a) la Regione definisce, direttamente o tramite l’individuazione di una o più Aziende e/o enti del Servizio Sanitario Regionale a cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo di gestione diretta del rischio tramite un fondo speciale appositamente costituito e rivolto. Il fondo speciale ha destinazione vincolata alla copertura dei costi, che le Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale debbono sostenere per il risarcimento dei sinistri.

3. Ai fini del disposto del comma 1 lett. b) la Regione la Regione individua e disciplina le procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie, promuovendone l’utilizzo da parte dei cittadini.

Articolo 2

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni di consumatori riconosciute e operanti in Emilia-Romagna, sentita la Commissione assembleare competente, individua, con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna:

a) i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo individuando una o più Aziende o enti del Servizio Sanitario Regionale incaricati della gestione;

b) l’ammontare del fondo speciale sufficiente a far fronte agli esborsi da sostenere, sulla base delle analisi e della rilevazione degli accadimenti degli anni precedenti, per la copertura dei rischi di natura sanitaria delle strutture Sanitarie pubbliche della Regione;

c) la quota di fondo sanitario di competenza di ogni singola Azienda o ente del Servizio Sanitario Regionale da destinarsi al fondo speciale;

d) gli indirizzi in merito alle modalità di gestione delle sinistrosità afferenti le gestioni liquidatorie rivisitando l’attuale modello organizzativo di gestione dei sinistri;

e) le linee guida contenente le procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie di cui all’art. 1 comma 3.

Art. 3

Commissione conciliativa regionale

1. È istituita la Commissione conciliativa regionale con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie per danni da responsabilità civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario pubblico regionale, nonché dalle strutture private, accreditate e non, che aderiscono a tale procedura e coprono con propri fondi gli eventuali risarcimenti.

2. La Commissione conciliativa regionale è competente in tutti i casi in cui un paziente o i suoi aventi causa ritengano che vi sia stato un danno causato da un errore nella diagnosi o nella terapia ovvero dall’omessa o irregolare informazione, qualora obbligatoria per legge.

3. La Giunta regionale determinerà nelle linee guida di cui all’art. 2 comma 1, lett. e):

a) la durata in carica dei membri della Commissione conciliativa regionale;

b) le modalità di designazione dei componenti e la composizione;

c) le procedure conciliative idonee ad agevolare gli utenti, a contenere i tempi di definizione delle conciliazioni;

d) la costituzione di sezioni istruttorie territoriali della Commissione conciliativa regionale;

e) le modalità di formulazione delle proposte conciliative.

Articolo 4

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono a carico del Fondo Sanitario Regionale.

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