n.408 del 27.12.2018 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo alla modifica all'interno dell'allevamento esistente, nel numero di capi allevati (dagli attuali 225.300 capi/ciclo a 255.774 capi/ciclo), proposta da Azienda agricola Maldini, ubicata in comune di Meldola (FC)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina:

di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Forlì-Cesena, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot.PGFC/2018/18831 del 06/11/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Modifica in un allevamento esistente sito in Via Meldola Fratta n. 16 in comune di Meldola (FC) del numero di capi allevati (dagli attuali 225.300 capi/ciclo a 255.774 capi/ciclo” a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali (prescrizioni) di seguito indicate:

1. dovranno essere realizzate, con oneri a carico del proponente, campagne di monitoraggio ambientale degli odori in prossimità dei ricettori maggiormente significativi: R1, R2, R3 e R7. Il punto di campionamento dovrà essere ubicato lato impianto. I rilievi dovranno avere la seguente cadenza temporale:

1.1 dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio in periodo attuale (da intendersi come periodo antecedente all'inizio delle attività di cantiere) al fine di caratterizzare lo stato di fatto. Tale campagna dovrà essere realizzata in periodo estivo (da giugno ad agosto);

1.2 il monitoraggio dovrà essere ripetuto nei medesimi punti, entro il primo anno dalla data di funzionamento dell’impianto nello stato di progetto dopo il completamento della fase 2, sempre in periodo estivo (giugno – agosto) e in periodo di massima maturità complessivamente raggiunta dagli animali allevati;

1.3 Il monitoraggio dovrà essere effettuato mediante metodologia dell’olfattometria dinamica secondo i criteri definiti dalla norma UNI EN 13725:2004;

1.4 durante la campagna dovranno essere monitorati, presso ciascun punto, anche direzione e velocità del vento su base oraria ad una altezza dal suolo non inferiore a 5 m e i risultati dovranno essere valutati in base ai dati anemometrici monitorati;

1.5 i risultati di tutte le indagini sopra descritte dovranno essere trasmessi ad Arpae-SAC entro due mesi dalla conclusione degli stessi, sotto forma di relazione tecnica. Tale relazione dovrà valutare i livelli delle sostanze odorigene presenti presso i punti monitorati in termini di concentrazione di odore e la variazione rispetto allo stato ante operam. Qualora il monitoraggio rilevi effettivamente un incremento rispetto a quanto riportato nello “stato di progetto ipotizzato”, ovvero con le barriere verdi mitigative, dovrà essere valutata e proposta la necessità di realizzare interventi progettuali di mitigazione/gestione ritenuti necessari e descritti in dettaglio tecnico/gestionale, nonchè i previsti risultati raggiunti a valle della loro realizzazione presso i ricettori monitorati. Tale proposta dovrà essere presentata nelle forme della modifica non sostanziale di AIA di cui all’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e smi;

2 dovranno essere previste ed eseguite, durante i primi cinque anni successivi alla piantumazione del completamento della barriera verde esistente, adeguate opere di manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità) al fine di garantire un corretto attecchimento; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitino la crescita e lo sviluppo degli elementi vegetali impiantati;

3 al fine di monitorare l’effettivo stato di attecchimento dell’impianto, dovrà essere inserita nel report redatto per l’A.I.A., per i primi cinque anni dall’impianto, una relazione tecnica e descrittiva delle opere realizzate riportante la sintesi dei rilievi effettuati e la documentazione fotografica attestante lo stato di attecchimento delle essenze arboree e arbustive messe a dimora;

di dare atto che la non ottemperanza alle condizioni ambientali (prescrizioni) sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (prescrizioni) dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC di Forlì-Cesena;

di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 810,00(ottocentodieci/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/4/2018, n. 4; importo versato all’avvio del procedimento;

di trasmettere copia della presente determina al proponente, al Comune di Meldola, alla Provincia di Forlì-Cesena e all'Azienda USL della Romagna, ad ARPAE SAC di Forlì-Cesena;

di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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