n.149 del 30.05.2018 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione al funzionamento di ambulatorio medico per il rilascio di certificati di idoneità psicofisica alla guida annessi ad attività non sanitaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada” e s.m.i. ed in particolare:

- l’art. 119, co. 1, ove è previsto che non possa ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore;

- l’art. 119, co. 2, ove è previsto che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, sia effettuato dall'ufficio della Azienda USL territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da altri medici aventi specifici requisiti professionali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici;

- l’art. 119, co. 4, ove è previsto che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei riguardi dei disabili ed altri specifici casi, è effettuato da commissioni mediche locali costituite dai competenti organi regionali;

- l’art. 123, co. 1 che definisce le caratteristiche delle autoscuole;

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, che all’art. 319, prevede che il medico accertatore di cui all'articolo 119, co. 2, del codice della strada, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo e che, ai successivi articoli, elenca i requisiti fisici e psichici che debbono essere accertati al fine dell’ottenimento della patente di guida;

- il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 317 del 17/5/1995 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole” ed in particolare l’art. 3, ove sono indicati i locali minimi che debbono essere disponibili nelle autoscuole;

- la Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 0017798 del 25/7/2011, recante i requisiti di idoneità alla guida, ove sono indicate le dotazioni strumentali ed impiantistiche per la verifica dell’acuità visiva e di altri parametri;

Visti altresì:

- il D. Lgs 502/92, art 8-ter, rubricato “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie”;

- la L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, “Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”, che all’art. 18, co. 2, prevede che l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private, operanti sul territorio regionale, è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione ed il successivo art. 19 ove sono indicate le procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- la propria deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie;

- la propria deliberazione n. 1156 del 21 luglio 2008 che individua le tipologie di studi e strutture soggette ad autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria, definendo lo studio professionale come la sede di espletamento dell’attività del professionista, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia e l’ambulatorio come la struttura in cui si svolgano prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell’insieme delle risorse utilizzate per l’esercizio dell’attività. Tale ultima struttura si configura quale impresa con la conseguente separazione tra la responsabilità di tipo imprenditoriale (che fa capo all’imprenditore titolare del provvedimento di autorizzazione) e la responsabilità di ordine professionale che fa capo all’esecutore della prestazione;

- la circolare regionale n. 6 del 23 giugno 2006 recante “D.G.R. N. 327/04: Razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti relativi ai provvedimenti di autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie”;

Viste, altresì:

- la circolare regionale n. 6 del 1 febbraio 1996 avente ad oggetto “studi medici e ambulatori per gli accertamenti dei requisiti psico-fisici per il rilascio di certificati di idoneità alla guida”, ove, per quanto rileva, è previsto che gli ambulatori annessi ad attività non sanitaria, quali scuole guida e similari, siano soggetti ad autorizzazione. A tal fine sono previsti alcuni requisiti minimi strutturali come la superficie minima del locale che deve essere di almeno 12 mq, un locale bagno riservato agli utenti, una sala d’attesa e un servizio di accettazione anche condivisi con altre funzioni. È inoltre indicato che detti ambulatori debbono assumere la denominazione di “ambulatorio autorizzato agli accertamenti dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida”;

- la successiva nota regionale prot. n. 45391/BAS del 12 novembre 1996, che introduce una disciplina derogatoria per i requisiti dei locali, prevedendo che l’ambulatorio possa avere una superficie inferiore a 12 mq, purché permetta il corretto utilizzo delle tavole ottometriche, nel rispetto comunque dei limiti di superficie previsti dai regolamenti comunali. È inoltre indicato che tale locale sia distinto dai locali minimi previsti per l’autorizzazione delle autoscuole e che i locali accessori all’attività sanitaria possano essere condivisi con la rimanente struttura dell’autoscuola;

- la nota regionale prot. 235426 del 29 settembre 2011, ove è previsto che le sedi erogative di prestazioni di natura clinica collocate nel contesto di strutture dedicate ad attività non sanitarie quali autoscuole oltre alle palestre, piscine, centri estetici ed altro, assumono la natura di ambulatori e quindi sono soggette al regime di autorizzazione all’esercizio da parte dei Comuni territorialmente competenti, infatti tali sedi non possono essere considerate alla stregua di uno studio professionale in quanto lo stesso è caratterizzato dall’espletamento dell’attività personale di un professionista che la esercita stabilmente in regime di autonomia e, quindi, non per conto di terzi;

Tenuto quindi conto che gli ambulatori medici per il rilascio di certificati di idoneità psicofisica alla guida sono stati da tempo assoggettati al regime di autorizzazione nel caso siano annessi ad attività non sanitarie, quali autoscuole e similari, dapprima ai sensi delle Leggi Regionali n. 2/80 e n. 10/85, quindi, in seguito alla loro abrogazione, della LR n. 34/98 e successivamente della LR n. 4/08 e per gli aspetti regolamentari alla DGR 327/04 e alla DGR 1156/08;

Valutato, come indicato dalla più volte citata nota regionale prot. n. 45391/BAS del 12 novembre 1996, che la presenza di un ambulatorio medico per il rilascio di certificati di idoneità psicofisica alla guida annessi ad attività non sanitaria, quali autoscuole e similari, non modifica la struttura in cui si è inserito e cioè l’autoscuola o l’attività similare. Pertanto i requisiti di accessibilità e di dotazione di servizi, sono da valutare da parte degli organi competenti all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’attività non sanitaria, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e dei vigenti regolamenti locali. Tali requisiti, di conseguenza, non debbono essere rivalutati nel caso in cui sia attivato un ambulatorio medico per l’attività specifica di cui si tratta;

Valutato che la specificità del settore motivi l’opportunità di estrapolare dalla citata deliberazione n. 327/04, riguardante la generalità delle strutture sanitarie soggette ad autorizzazione, le tematiche specifiche concernenti l’autorizzazione degli ambulatori medici per il rilascio di certificati di idoneità psicofisica alla guida, raccogliendole in un unico provvedimento di carattere ricognitivo che, tenendo conto della peculiarità della categoria di detti ambulatori, consenta una sistematizzazione chiara ed esaustiva del relativo iter amministrativo e dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla approvazione dello schema di domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e della declaratoria dei requisiti generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori medici per il rilascio di certificati di idoneità psicofisica alla guida annessi ad attività non sanitaria, quali autoscuole e similari, elencati all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la specificazione che lo stesso non riprende quelli strutturali ed impiantistici previsti da normative di carattere generale;

Ritenuto, quale conseguenza di quanto prima esplicitato, che mentre gli ambulatori attivati successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento devono essere in possesso di tutti i requisiti specificati in allegato A, quelli già in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività alla data di pubblicazione del presente provvedimento possono continuare ad essere utilizzati fino al verificarsi dell’eventuale trasferimento della sede dell’autoscuola, con la puntualizzazione che eventuali modificazioni circa la titolarità dell’autoscuola, quali il subentro, non necessitano di nuova autorizzazione ma esclusivamente di comunicazione al Comune ed al competente Dipartimento di Sanità Pubblica, come definito dalla citata circolare n. 6 del 23 giugno 2006;

Visti:

– la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;

– la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

– la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche;

– la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 20922 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto “Incarichi dirigenziali e assegnazione funzionale di posizioni organizzative presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

– il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i., nonché la determinazione n. 12096/2016 e le proprie deliberazioni n. 89/2017 e n. 486/2017;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

– n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile, e n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

– n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n.1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2123 del 5 dicembre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016 e n.3 dell’11 gennaio 2017;

– n. 89 del 30 gennaio 2017 avente per oggetto “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, l’allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente lo schema di domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e l’elencazione dei requisiti riguardanti l’autorizzazione degli ambulatori medici per il rilascio di certificati di idoneità psicofisica alla guida annessi ad attività non sanitaria, quali autoscuole e similari, precisando che lo stesso evidenzia i requisiti per l’esercizio delle funzioni sanitarie, adeguati alla tipologia di attività per la quale si chiede l’autorizzazione, mentre non riprende quelli strutturali ed impiantistici previsti da normative di carattere generale;

 2. di stabilire che gli ambulatori medici per il rilascio di certificati di idoneità psicofisica alla guida annessi ad attività non sanitaria attivati successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento, devono essere in possesso di tutti i requisiti di cui al punto precedente;

3. di stabilire che gli ambulatori medici per il rilascio di certificati di idoneità psicofisica alla guida annessi ad attività non sanitaria già autorizzati alla data di pubblicazione del presente provvedimento, possono continuare ad essere utilizzati fino al verificarsi dell’eventuale trasferimento della sede dell’autoscuola. Eventuali modificazioni circa la titolarità dell’autoscuola, quali il subentro, non necessitano di nuova autorizzazione, ma esclusivamente di comunicazione al Comune ed al competente Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL;

4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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