n.318 del 09.12.2015 (Parte Seconda)

Approvazione dell’Accordo per il riparto delle risorse per la gestione del personale assunto ai sensi del comma 8 dell’articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

Il Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visti in particolare:

- l’articolo 1 comma 5, che prevede, per l’attuazione degli interventi, la possibilità da parte dei Presidenti delle regioni di avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi con possibilità, a tal fine, di costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità;

- l’articolo 2 che dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” - articolo 3 bis:

- il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9; il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione;

- il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di euro 3.750.000 per l’anno 2012, euro 20 milioni per l’anno 2013, euro 20 milioni per l’anno 2014, euro 25 milioni per l’anno 2015 ed euro 25 milioni per l’anno 2016 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2 del citato D.L. n. 74/2012, nell’ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.

- Il comma 367 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che “Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis”.

Richiamate:

- l’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012  “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012”;

- l’ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012, “Riparto per le assegnazioni alle Unioni di comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni, che ha provveduto al riparto e all’impegno delle risorse assegnate per le annualità 2012 e 2013;

- l’ordinanza n. 93 del 1 agosto 2013 “Riparto per l’assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse previste per l’assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione procedure di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro” che ha provveduto al riparto e all’impegno delle risorse assegnate per le annualità 2013 e 2014;

- l’ordinanza n. 40 del 16 maggio 2014, “Riparto per l’assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse residue sui budget 2012 e 2013 relative alle assunzioni di personale e autorizzazione all’utilizzo delle risorse”, che ha autorizzato e reso effettiva e la possibilità di utilizzare le somme residue del budget 2012-2013 nelle annualità successive;

- l’ordinanza n. 88 del 23 dicembre 2014 “Approvazione procedura di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per le annualità 2015, 2016 e 2017”.

- il decreto n. 666 del 14 aprile 2015 relativo all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per il Commissario alla Società Manpower srl;

- il decreto n. 877 del 19 maggio 2015 con il quale è stata disposta l’”Esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del servizio di affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo 3”;

- il Verbale di presa in consegna provvisoria dei servizi in attuazione del dispositivo del decreto commissariale n. 877 del 19 maggio 2015 sottoscritto in data 21 maggio 2015 prot. CR/2015/23615;

- la convenzione quadro per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna sottoscritta tra Manpower srl e il Commissario delegato in data 2 ottobre 2015 e registrata al repertorio con n. RPI/2015/416;

Tenuto conto che:

- ai sensi del sopra citato comma 9, dell’art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per l’assunzione del personale straordinario con contratti di lavoro flessibile da parte dei comuni colpiti dal sisma, dalla struttura del Commissario delegato della regione Emilia-Romagna e delle Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono state autorizzate risorse pari a euro 25 milioni per l’anno 2015 ed euro 25 milioni per l’anno 2016;

- le risorse finanziarie per la struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, che il sopra citato comma 8 dell’art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, quantifica nel 16% dei limiti di spesa annui, ammontano ad euro 4.000.000,00 per il 2015 ed euro 4.000.000,00 per il 2016;

- le risorse per le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, che il sopra citato comma 8 dell’art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, quantifica nel 4% dei limiti di spesa annui, ammontano ad euro 1.000.000,00 per il 2015 ed euro 1.000.000,00 per il 2016;

- le risorse per i Comuni, ai sensi del sopra citato comma 8 dell’art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ammontano ad euro 20.000.000,00 per il 2015 ed euro 20.000.000,00 per il 2016;

- l’assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni con contatti di lavoro flessibile tra i comuni delle diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, con il quale è stata assegnata alla Regione Emilia-Romagna la quota del 92,3% e pertanto le risorse per i comuni della regione Emilia-Romagna sono quantificate in euro 18.460.000,00 per il 2015 ed euro 18.460.000,00 per il 2016;

- in totale, le risorse assegnate alla regione Emilia-Romagna ammontano ad euro 23.460.000,00 per il 2015 ed euro 23.460.000,00 per il 2016;

Dato atto che:

- per i Comuni le assunzioni sono effettuate dalle Unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della suindicata normativa, garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie;

- per il riparto delle suindicate risorse fra i comuni interessati la normativa in argomento prevede la previa intesa fra le Unioni ed il Commissario delegato e che i Comuni non compresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni;

- al 31 dicembre 2014 risultavano residuare risorse totali pari a euro 5.951.872,86.

- i residui 2014 delle singole Unioni di Comuni e del Comune di Ferrara sono stati utilizzati per coprire i costi sostenuti nei primi mesi del 2015 come autorizzato con lettera del Commissario delegato del 22 dicembre 2014 prot. CR.2015.45645;

- in base a quanto sopra riportato le risorse assegnabili alle Unioni e al Comune di Ferrara nel periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2016 sono complessivamente 36.920.000,00 €;

- di queste risorse, € 3.431.582,93 fanno riferimento alla quota assegnata per il periodo gennaio-maggio 2015 a garanzia della continuità dell'azione di ricostruzione. L'ammontare esatto delle risorse di questo periodo sarà oggetto di una verifica puntuale al momento del completamento della liquidazione delle fatture e dei rimborsi riferiti al periodo in oggetto;

- euro 7.863.000,00 sono state assegnate ai Comuni e alle Unioni con Lettera del Commissario delegato del 16/06/2015 C.R. 2015 Prot. 0028238 per garantire il proseguimento delle attività di ricostruzione durante il periodo 1 giugno 2015 -30 settembre 2015, periodo nel quale sono state completate le procedure di assegnazione definitiva dell'incarico di fornitura di lavoro somministrato alla Società MANPOWER Srl. L'ammontare esatto delle risorse effettivamente spese in questo periodo sarà oggetto di una verifica puntuale al momento del completamento della liquidazione delle fatture e dei rimborsi riferiti al periodo in oggetto.

- Gli eventuali avanzi/disavanzi dei periodi precedenti (1 gennaio 2015 - 30 settembre 2016) saranno sommati o decurtati dal budget del periodo successivo (1 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016);

- con riferimento alle "premialità" eventualmente concesse nei periodi precedenti e riferite alla reale e operativa attivazione di Uffici unificati presso le Unioni (Uffici ricostruzione, Centrali uniche di committenza, uffici sismica associata), risultano non assegnabili risorse per 1.100.00,00 €;

- risultano pertanto disponibili per il riparto delle risorse dedicate nel periodo 1 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, per le Unioni di Comuni e il Comune di Ferrara, risorse pari a € 24.525.417,07 delle quali € 1.800.000,00 destinati da parte del Comitato Ristretto del 25 settembre 2015 come accantonamento da assegnare a compensazione di eventuali ulteriori necessità dei Comuni e Unioni maggiormente colpite dal sisma del 2012.

- i Comuni per il tramite di ANCI hanno trasmesso tramite posta certificata, registrato con prot. CR/2015/52705 del 4 novembre 2015, l'accordo tra i Presidenti delle Unioni interessate e la Città di Ferrara per il riparto delle risorse dedicate nel periodo 1 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, ai sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

Rilevato che :

- per una più corretta gestione del rapporto contrattuale con l’Agenzia di lavoro interinale, è stato convenuto con le Unioni dei comuni e il Comune di Ferrara che dal 1 1 Giugno 2015 tutte le assunzioni del personale in somministrazione saranno effettuate dal Commissario Delegato alla ricostruzione;

- entro il 31 marzo di ogni anno le Unioni e il Comune di Ferrara, per il tramite ANCI, dovranno trasmettere al Commissario il riepilogo delle spese sostenute nell’anno precedente a valere sul budget assegnato;

- entro il 30 novembre 2016 le Unioni dovranno inoltrare un primo riepilogo delle spese sostenute ed una previsione al 31 dicembre 2016;

- alla fine di ogni anno, a seguito delle opportune verifiche e rendicontazioni, qualora risultasse un budget residuo lo stesso potrà essere destinato per far fronte a necessità degli anni successivi;

Ritenuto di assumente a carico delle risorse assegnate alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna la copertura delle spese per le visite mediche obbligatorie.

Ritenuto inoltre di dover recepire e approvare l’accordo tra le Unioni dei Comuni e il Comune di Ferrara per il riparto delle risorse da destinare al finanziamento della spesa per le assunzioni di personale nel periodo 1 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, ai sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate,

1) di recepire e approvare l'accordo tra i Presidenti delle Unioni interessate e la Città di Ferrara per il riparto delle risorse di euro € 24.525.417,07 destinate all’assunzione di personale straordinario nel periodo 1 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, ai sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

2) di assumente a carico delle risorse assegnate alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna la copertura delle spese per le visite mediche obbligatorie.

3) che entro il 31 marzo di ogni anno le Unioni e il Comune di Ferrara, per il tramite ANCI, dovranno trasmettere al Commissario il riepilogo delle spese sostenute nell’anno precedente a valere sul budget assegnato e che entro il 30 novembre 2016 le Unioni dovranno inoltrare un primo riepilogo delle spese sostenute ed una previsione al 31 dicembre 2016;

4) di dare atto che alla fine di ogni anno, a seguito delle verifiche e rendicontazioni di cui al punto 3) che precede, qualora risultasse un budget residuo lo stesso potrà essere destinato per far fronte a necessità degli anni successivi;

5) di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente ordinanza sono finanziati con l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2 del citato decreto legge n. 74/2012, nell’ambito dello stanziamento autorizzato dai commi 8 e 9 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 4 dicembre 2015

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

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