n.71 del 26.04.2012 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale Centro Polispecialistico Città di Fidenza - Fidenza (PR)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) la struttura denominata Centro polispecialistico Città di Fidenza, Via XXV Aprile n. 7, Fidenza (PR), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:

a) Ambulatorio per le visite di:

  • Cardiologia
  • Dermatologia, con prestazione terapeutica;
  • Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
  • Neurologia;
  • Oculistica;
  • Ortopedia e Traumatologia, con prestazione terapeutica
  • Ostetricia e Ginecologia;
  • Otorinolaringoiatria;
  • Tisiologia e Malattie dell’apparato respiratorio (Pneumologia);
  • Urologia

e per altre attività di cardiologia, neurologia, oculistica, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, pneumologia;

b) Attività di diagnostica per immagini (radiologia tradizionale senza mezzi di contrasto, ecografia, RM);

c) Punto prelievi;

Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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