n.71 del 26.04.2012 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Centro Polispecialistico Città di Fidenza - Fidenza (PR)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Centro polispecialistico Città di Fidenza, Via XXV Aprile n. 7, Fidenza (PR), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Cardiologia
- Dermatologia, con prestazione terapeutica;
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Neurologia;
- Oculistica;
- Ortopedia e Traumatologia, con prestazione terapeutica
- Ostetricia e Ginecologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Tisiologia e Malattie dell’apparato respiratorio (Pneumologia);
- Urologia
e per altre attività di cardiologia, neurologia, oculistica, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, pneumologia;
b) Attività di diagnostica per immagini (radiologia tradizionale senza mezzi di contrasto, ecografia, RM);
c) Punto prelievi;
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.