n. 24 del 10.02.2011 (Parte Prima)
NOTE
Note all’art. 1
Comma 1
1) il testo del quarto comma dell’art. 117 della Costituzione è il seguente:
« Art. 117 (omissis)
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».
2) Il testo dell’articolo 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che concerne Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 è il seguente:
«Art. 28 - Esercizio dell’attività
(omissis)
2-bis. Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali».
Nota all’art. 2
Comma 1
1) il testo dell’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007,è il seguente:
«Art. 1 – comma 1176 Modalità di rilascio e contenuti del documento unico di regolarità contributiva
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura».
Nota all’art. 5
Comma 1
1) il testo dell’articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che concerne Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è il seguente:
«Art. 41 - Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore».
Nota all’art. 6
Comma 3
1) il testo dell’articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:
«Art. 5 - Revoca dell’autorizzazione e sanzioni
1. Il regolamento comunale di cui al comma 15 dell’art. 28 d.lgs. n. 114 del 1998 deve prevedere l’obbligo di esibire l’autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 2. L’autorizzazione è revocata nel caso mi cui l’operatore: del
a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 d.lgs. n. 114 del 1998; del
b) non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell’interessato;
c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo del le volte in cui si tiene il mercato nel mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.
3. Qualora il Comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all’operatore deve essere assegnato senza oneri per l’Amministrazione un nuovo posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell’operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
4. Il Comune deve prevedere, ai sensi del comma 15 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998, che a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la mancata presenza per tre anni consecutivi in un mercato o in una fiera comporti l’azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare».
Nota all’art. 7
Comma 1
1) il testo dell’articolo 50, del d. lgs. n. 82/2005, che concerne Codice dell’amministrazione digitale,è il seguente:
«Art. 50 - Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l’amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto».