n.18 del 28.01.2015 periodico (Parte Seconda)

Rilascio di concessione di derivazione, con procedura ordinaria, di acqua pubblica superficiale, dal Canale Quarantoli-Burana-Volano in località Cà Nuova del comune di Ferrara (FE). Prat. FE14A0005

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, all’ Azienda Agricola Bonora Roberto, P.I. 00732410386, con sede in Via Cà Bruciate, 75 Codrea del Comune di Ferrara (Fe) la concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali, codice FE14A0005, dal Canale Quarantoli-Burana-Volano in località Cà Nuova del Comune di Ferrara ad uso irrigazione agricola dei terreni e/o piante, assimilato a irrigazione agricola;

(omissis)

l) di approvare il disciplinare di concessione - che è parte integrante del presente atto - contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 17/12/2014 n.18699;

(omissis)

Art. 4 - Obblighi e condizioni cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero identificativo della concessione FE14A0005; scadenza della concessione, che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Ai sensi delle vigenti normative, il concessionario dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d’acqua prelevata, nonchè garantirne il buon funzionamento e comunicare annualmente a questo Servizio, i risultati delle misurazioni effettuate, ai sensi dell’art. 105 del T.U. di Leggi n. 1775/1933 e del D. Lgs. n. 152/2006, nonché del Piano Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera n. 40/2005.

È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L’inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Sono a carico del concessionario l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell’ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

(omissis)

Art. 5 – Durata della concessione

La concessione, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4, è rilasciata in base a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 787/2014 fino al 31.12.2023, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell’art. 32 del R.R. n. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

(omissis)

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