n.56 del 02.03.2022 periodico (Parte Seconda)
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Statuto – Parziale modifica
Con delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 5 del 2/2/2022 “Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Statuto – Parziale modifica”, il Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha approvato la modifica dell’art. 5, comma 2, e dell’art. 6, comma 2, dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, riformulandoli come segue:
ART. 5
FINALITÀ E COMPITI DELL’UNIONE
1. L’Unione ha il compito di svolgere una pluralità di funzioni e servizi:
- Funzioni “proprie” espressamente assegnate da disposizioni normative;
- Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
- Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento.
- Funzioni già di competenza della incorporata Unione di Comuni Montani, Valli Dolo, Dragone e Secchia, per le materie di cui alla soppressa Comunità Montana Appennino Modena Ovest che, se non conferite anche da tutti gli altri comuni aderenti all'Unione, saranno di competenza del sub-ambito.
A tal fine, il territorio dell’Unione costituisce “ambito ottimale” per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico Enti Locali e delle Leggi Regionali in materia.
2. È compito dell’Unione:
- promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il progressivo conferimento di funzioni e servizi comunali con l'obiettivo di omogeneizzare e razionalizzare gli stessi all'interno dell'ambito, per ottenere economie di scala.
- contenere i costi, finalizzando la propria attività al mantenimento, e/o al graduale
- miglioramento, del livello quali-quantitativo raggiunto dai rispettivi Enti relativamente ai servizi conferiti.
- favorire l’integrazione sociale e sanitaria di cui i singoli comuni sono garanti, anche attraverso forme di partecipazioni societarie dell’Unione in enti, aziende, istituzioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di partecipazioni societarie degli Enti Locali.
3. Nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l’Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, trasparenza, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un’adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.
ART. 6
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
1. Adeguandosi al principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell’Unione:
- promuovere e concorrere alla pianificazione strategica del territorio nel suo complesso, concorrendo allo sviluppo sociale ed economico dell’Unione, contribuendo alla integrazione sociale e sanitaria, favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati. A tal fine, essa promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, ricercando soluzioni innovative di risparmio e di risparmio energetico nel rispetto della programmazione provinciale, regionale, nazionale ed europea;
- valorizzare il patrimonio storico ed artistico delle singole municipalità, le loro storie e tradizioni culturali, inserendole nel contesto di area vasta di distretto;
- favorire la qualità della vita della propria popolazione, privilegiando politiche di welfare di comunità che sappiano meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti alla Unione dei Comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse attraverso la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle risorse pubbliche;
- sviluppare progressivamente la quantità e la qualità delle funzioni e dei servizi trasferiti all’Unione dei Comuni, ricercandone l’efficacia, l’efficienza e l’economicità a vantaggio della collettività.
2. L’Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.