n.19 del 27.01.2016 periodico (Parte Seconda)

Proroga del termine per la presentazione della scheda tecnica di cui all'art. 6 della legge regionale n. 26/2003 "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
  • il Regolamento 2008/1272/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP);
  • il Decreto Legislativo 105/2015 "Attuazione della DIR 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
  • la Legge regionale 26/2003 e s.m.i, “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
  • la Legge regionale 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

Vista altresì la Deliberazione della Giunta regionale 392/2009 "Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 26/2003 e s.m.i, recante disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

 Premesso che:

  • la normativa nazionale in materia di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti prevede che gli stessi stabilimenti (di seguito stabilimenti RIR) siano distinti in due categorie in ragione del quantitativo di sostanze pericolose presenti (“stabilimenti di soglia inferiore” e “stabilimenti di soglia superiore”, ex art. 3 D.Lgs. 105/2015: i primi di competenza delle Regioni e i secondi di competenza ministeriale) e che gli stessi siano sottoposti a differenti regimi che prevedono tra l'altro, anche differente documentazione da presentare alle Autorità competenti;
  • riguardo alla documentazione da presentare, la principale differenza risiede nel fatto che per i gestori degli stabilimenti di soglia superiore è prevista tra l'altro, la presentazione di un Rapporto di sicurezza per dimostrare di aver valutato i pericoli di incidente rilevante e di aver adottato le misure necessarie per prevenire gli eventi e gli scenari incidentali e le relative conseguenze al fine di minimizzare i possibili danni per la salute umana e l'ambiente. Tale documento è validato dall'Autorità competente;
  • la presentazione del Rapporto di sicurezza NON è invece prevista per i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore, seppure sia specificato che è comunque obbligo degli stessi adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitare le conseguenze per la salute umana e l'ambiente;
  • la Regione, con la L.R. 26/03 e s.m.i, ha tra l'altro, identificato la Provincia quale autorità competente delegata allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia ed ha introdotto per i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore l'obbligo di presentazione di un documento analogo al Rapporto di sicurezza (denominato Scheda tecnica) anch'esso validato dall'autorità competente;
  • con la DGR 392/2009 sopra citata sono stati poi definiti relativamente alla Scheda tecnica, i contenuti, i tempi di presentazione alla Provincia il procedimento di valutazione e le tariffe istruttorie; 

 Considerato che:

  • in data 26 giugno 2015 è stato emanato il D.Lgs. 105/2015 che, abrogando il D.Lgs. 334/1999 e molti dei sui decreti attuativi, costituisce il nuovo testo di riferimento in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, e che a tale nuovo riferimento deve essere adeguata la L.R. 26/2003;
  • il citato decreto legislativo ha introdotto molteplici ed importanti novità ed in particolare, relativamente al Rapporto di sicurezza, ne ha modificato i contenuti in coerenza all'Allegato II della DIR 2012/18/UE;
  • a seguito della modifica dei contenuti del Rapporto di sicurezza si rende quindi necessario modificare anche i contenuti della Scheda tecnica (previsti nella DGR 392/2009) per renderli coerenti;
  • i lavori di adeguamento della L.R. 26/2003 e della DGR 392/2009 pur essendo stati già avviati, richiedono ulteriore tempo per essere completati;

 Preso atto:

  • che la legge regionale 13/2015 di riordino istituzionale, ha previsto tra l'altro che le funzioni esercitate dalle Province in materia ambientale siano ora esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;

 Ritenuto:

  • opportuno concedere una proroga alla presentazione delle Schede Tecniche di cui all'art. 6 della L.R. 26/2003, fino al 1° giugno 2016, in modo da assicurare la coerenza delle stesse Schede alle nuove previsioni statali del D.Lgs. 105/2015 ed alle imminenti nuove disposizioni regionali di recepimento;
  • opportuno precisare che, fino allo stesso termine del 1° giugno 2016, in caso di nuovi stabilimenti di soglia inferiore, il parere di compatibilità territoriale è emesso dal CVR di cui all'art. 4 della L.R. 26/2003 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi del DM 9/5/2001 e ai sensi dell'art. 22, commi 8 e 10 del D.Lgs. 105/2015;

Visto il parere favorevole della Commissione Assembleare Territorio, Ambiente e Mobilità, ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30, espresso nella seduta del 17/12/2015 con nota Assemblea Legislativa prot. n. AL/2015/0054951 del 17/12/2015, protocollo n.PG/2015/879679 del 18/12/2015;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;

Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 10 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Richiamate infine le proprie deliberazioni n.1057 del 24 luglio 2006, n.1150 del 31 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, una proroga fino al 1 giugno 2016 alla presentazione della Scheda tecnica di cui all'art. 6 della L.R. 26/2003 da parte dei gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore;
  2. di dare atto che in caso di nuovi stabilimenti di soglia inferiore, fino al 1° giugno 2016, il parere di compatibilità territoriale è emesso dal CVR di cui all'art. 4 della L.R. 26/2003 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi del DM 9/5/2001 e ai sensi dell'art. 22, commi 8 e 10 del D.Lgs. 105/2015;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Emilia-Romagna;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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