n.194 del 19.07.2023 periodico (Parte Seconda)

Differimento dei termini di pagamento dei contributi esonerativi di cui all'art. 5 della Legge n.68/1999 riferiti all'anno 2022 disciplinati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 689/2016 e criteri per le modalità di calcolo dei contributi esonerativi dovuti dai datori di lavoro

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ss.mm.ii. e in particolare l’art.5 “Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi “, comma 7, dove si prevede che siano le Regioni a determinare i criteri, le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili dei contribuiti esonerativi;

- la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità sul lavoro” ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 5;

- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

- il D.M. (Lavoro e Politiche Sociali) 30 settembre 2021, n. 193, di adeguamento, a decorrere dal 1 gennaio 2022, dell’importo del contributo esonerativo di cui al richiamato art. 5, co. 3, della L. n. 68/1999, dovuto per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo;

- la propria deliberazione n. 1839 del 9/12/2013 "Modalità e criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme art. 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68 - modifica alla DGR n. 1872/2000”;

Vista in particolare la propria deliberazione n. 689 del 16/5/2016 “Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 1839 del 9 dicembre 2013: “Modalità e criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 - modifica alla DGR. n. 1872/2000”, dove nello specifico, con riferimento alle scadenze per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro autorizzati si è disposto che “i datori di lavoro che abbiano richiesto e ottenuto l’autorizzazione agli esoneri versano i contributi di cui all’art. 5 comma 3 legge 68/99 secondo le seguenti scadenze:

- entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’esonero;

- entro il giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo;”

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 1070 del 27/6/2022 con la quale, a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e degli impatti della stessa sul sistema economico-produttivo:

- si è disposto il differimento delle scadenze dei termini da parte dei datori di lavoro autorizzati per il versamento dei contributi esonerativi di cui all’art.5 della Legge n. 68/1999, dal 31 luglio, come stabilito dalla citata propria deliberazione n. 689/2016, al 31 ottobre 2022;

- sono state approvate specifiche indicazioni sulle modalità di calcolo dell’istituto della sospensione degli obblighi assunzionali per i datori di lavoro che avevano fruito di misure di integrazione salariali da emergenza sanitaria COVID 19 (come previsto dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 21/12/2020) o di altri ammortizzatori sociali (art. 3 co.5 della Legge n. 68/1999), dando la possibilità agli stessi datori di lavoro di autocertificarne l’effettiva fruizione;

Considerato che gli eventi alluvionali, verificatisi in diversi territori della regione Emilia-Romagna a partire dal 1 maggio del corrente anno, hanno determinato impatti di eccezionale gravità per cittadini e imprese e per l’intero sistema economico-produttivo della regione;

Valutato necessario, per quanto sopra, differire, anche per l’anno 2023, la scadenza dei termini per il versamento dei contributi esonerativi di cui all’art.5 della Legge n. 68/1999, dovuti con riferimento all’anno 2022, da parte dei datori di lavoro autorizzati, come disposta con propria deliberazione n.689/2016 e sopra riportata, prevedendo che i datori di lavoro che abbiano richiesto e ottenuto l’autorizzazione all’esonero di cui sopra con riferimento all’anno 2022, dovranno versare i citati contributi entro il 31 ottobre 2023;

Valutato inoltre opportuno confermare, per quanto riguarda le modalità di calcolo dei contributi esonerativi dovuti da datori di lavoro che abbiano fruito di misure di integrazione salariale nel corso dell’anno 2022 (come previste dall’art. 3 co 5 della Legge 68/1999 e come specificato nella circolare Ministero del lavoro sopra citata nel caso di ammortizzatori sociali da emergenza sanitaria COVID 19), la sospensione degli obblighi di assunzione per le persone disabili per i periodi di effettiva fruizione degli interventi, dando la possibilità alle stesse di autocertificarne l’effettiva fruizione, e disponendo inoltre che questa diventi la modalità ordinaria per la gestione dell’istituto della sospensione nei casi previsti anche per gli anni seguenti;

Ritenuto di stabilire, tenuto conto delle competenze attribuite all’Agenzia regionale per il lavoro dall’art. 54 della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., che il Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro determinerà, con proprio atto, le modalità con le quali gli Uffici per il Collocamento Mirato provvederanno all’acquisizione delle informazioni presso i datori di lavoro interessati tramite autocertificazione, e provvederanno alle relative verifiche da richiedere all’INPS quale soggetto erogatore delle misure di sostegno prevendendo altresì che tali modalità siano applicabili a valere per l’anno in corso e per i seguenti;

Acquisito il parere, tramite procedura scritta, della Commissione regionale tripartita di cui all’articolo 51 della L.R. n. 12 del 2003 e ss.mm.ii., agli atti della Segreteria dell’Assessorato allo Sviluppo economico e Green economy, Lavoro, Formazione e relazioni internazionali;

Vista la Legge Regionale n. 43/2001, “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì:

- il Decreto Legislativo n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n.771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021” con la quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna;

- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n.325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n.426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 1615/2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta regionale”;

- n. 2360/2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti”;

- n. 80/2023 “Assunzione della vincitrice della selezione pubblica per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii., presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese;

- n. 380/2023 “Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025”;

- n. 474/2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 Aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

- n. 719/2023 “Piano Integrato Delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025 - Primo aggiornamento”:

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- n.5595/2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;

- n. 1652/2023 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese” con la quale si è proceduto, tra l’altro, al conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore “Educazione, istruzione, Formazione, Lavoro”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali;

A voti unanimi e palesi;

delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

  1. di prevedere, che, in deroga a quanto previsto nella propria deliberazione n. 689/2016, la scadenza per il versamento dei contributi esonerativi dovuti con riferimento all’anno 2022 da parte dei datori di lavoro di cui all’art. 5 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, sia fissata al 31 ottobre 2023;
  2. di confermare, per tutto quanto non esplicitamente modificato, i contenuti della citata propria deliberazione n. 689/2016 con riferimento agli anni successivi al 2019, nonché quanto disposto con la propria deliberazione n. 1839/2013;
  3. di applicare, nel calcolo dei contributi esonerativi dovuti dai datori di lavoro, la sospensione degli obblighi di assunzione di persone disabili per i periodi in cui le imprese hanno fruito di eventuali misure di integrazione salariale da emergenza sanitaria COVID-19 (secondo quanto indicato nella circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 21/12/2020) o di altri ammortizzatori sociali, come previsto dall’art. 3, comma 5, della Legge n. 68/1999, dando la possibilità alle stesse di autocertificarne l’effettiva fruizione;
  4. di stabilire che la modalità di cui al punto 3 che precede costituisca la modalità ordinaria con la quale gli Uffici per il Collocamento mirato gestiranno l’istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione per le persone disabili per i datori di lavoro autorizzati all’esonero parziale nei casi previsti (art. 3 comma 5 Legge n. 68/1999, Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 21/12/2020);
  5. di stabilire, tenuto conto delle competenze attribuite all’Agenzia medesima dall’art. 54 della Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii., che il Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro determinerà, con proprio atto, le modalità con le quali gli Uffici per il Collocamento Mirato provvederanno all’acquisizione delle informazioni presso i datori di lavoro interessati tramite autocertificazione, e provvederanno alle relative verifiche da richiedere all’INPS quale soggetto erogatore delle misure di sostegno;
  6. di prevedere che le modalità che saranno disposte dal Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro con proprio atto siano applicabili a valere per l’anno in corso e per i seguenti;
  7. di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33 del 2013, secondo quanto previsto nel PIAO 2023-2025 e nella direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo Decreto;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://forma- zionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

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