n.150 del 15.05.2019 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 8154 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni portando all'attenzione la questione degli insegnanti di terza fascia, affinché in prospettiva le procedure per il reclutamento del personale docente tengano nella dovuta considerazione la possibilità di procedere alla stabilizzazione dei precari della scuola, in ossequio alla direttiva europea 1999/1970/CE e alle reali esigenze del sistema istruzione e l’accesso a un concorso riservato, in parallelo all'attuazione di concorsi ordinari selettivi, riservato ai docenti che abbiano maturato tre anni di servizio. A firma dei Consiglieri: Prodi, Torri, Lori, Taruffi, Bessi, Rontini, Mumolo, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Campedelli, Sabattini, Serri
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
le graduatorie di istituto di II e III fascia costituiscono una tra le modalità di reclutamento degli insegnanti nel territorio italiano. Questo tipo di graduatoria divide i docenti iscritti in tre fasce: la prima comprende i docenti abilitati iscritti anche nella graduatoria a esaurimento, la seconda comprende quelli in possesso di abilitazione iscritti alla graduatoria a esaurimento, la terza fascia comprende i docenti di scuola secondaria di I e II grado non abilitati, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’insegnamento.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), «il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
Rilevato che
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107), nell’attuare il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e di sostegno, andava a introdurre «un sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei docenti incentrato su di un concorso pubblico nazionale e su un successivo percorso formativo triennale» (art. 1, comma 2).
Questo sistema costituiva, insieme alla formazione universitaria o accademica e alla formazione in servizio di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), «un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l’obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie a svolgere al meglio la loro funzione» (articolo 1, comma 3).
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2017, detto sistema di formazione iniziale e accesso si articolava in
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente “percorso FIT”, differente fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a);
- una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo, di cui alla lettera b).
Il decreto sopra richiamato ai fini dell’accesso ai ruoli a tempo indeterminato prevedeva un doppio canale:
- un concorso riservato a coloro che avevano maturato tre anni di servizio negli ultimi otto anni, i quali non avrebbero dovuto conseguire i 24 CFU con prove mirate riguardanti l’insegnamento;
- un concorso ordinario aperto a tutti i laureati con titoli idonei per insegnare in determinate classi di concorso, previo conseguimento dei 24 CFU.
Considerato che
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), con particolare riferimento all’articolo 1, commi 792-795), ha provveduto ad apportare modifiche sostanziali e restrittive rispetto alle procedure di reclutamento del personale nella scuola secondaria, così come previsto dal decreto legislativo n. 59/2017, e in particolare:
- il percorso FIT viene a essere sostituito da un «percorso annuale di formazione iniziale e prova».
- Il concorso riservato ai docenti con 36 mesi di servizio svolti nel corso degli ultimi otto anni scolastici precedenti viene abolito. In conseguenza di ciò tali insegnanti sono tenuti a partecipare al concorso ordinario selettivo per titoli ed esami: «In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo, di istruzione e formazione, è riservato il 10% dei posti». In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, per una delle classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno (art. 17, comma 2, lettera d).
Evidenziato che
il blocco per cinque anni sulla scuola e sul profilo di immissione in ruolo, l’accesso al concorso per il sostegno solo per chi sia già in possesso della specializzazione e la possibilità di potersi misurare solo su una classe di concorso per ogni ordine di scuola costituiscono ulteriori elementi di rigidità contenuti nella legge di bilancio 2019, a fronte di una situazione scolastica che richiede scelte urgenti in materia di reclutamento del personale.
A settembre 2018 le cattedre lasciate prive di un docente assunto sono state 32.217, oltre il 50% dei posti del contingente autorizzato dal MEF, afferenti in massima parte alla scuola secondaria. Alla stessa data risultavano da colmare oltre 80.000 posti fra organico di diritto, adeguamento all’organico di fatto e deroghe per il sostegno.
La legge n. 145/2018 apporta profonde modifiche alle prospettive di inserimento lavorativo a tempo indeterminato per i docenti con 36 mesi di servizio svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici e per i quali, come detto, dalla precedente normativa veniva previsto un concorso riservato.
La norma in legge di bilancio 2019 ha stabilito che questa categoria di docenti debba sostenere un concorso selettivo insieme ai neolaureati senza che venga prevista alcuna distinzione tra quanti hanno maturato anni di servizio e quanti invece non vantano uno stato di servizio.
Un tale stato di cose fa sì che i docenti della terza fascia delle graduatorie di istituto vedano lesi i loro diritti maturati nel tempo e con il lavoro, dal momento che tali docenti assunti a migliaia con contratti di lavoro che vanno da settembre a giugno concorrono, al pari degli altri docenti al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e contribuiscono ad attenuare disagi che la carenza di personale determinerebbe sul regolare svolgimento dell’anno scolastico.
Tutto ciò premesso, rilevato, considerato ed evidenziato
impegna il Presidente e la Giunta regionale
ad attivarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni portando all’attenzione la questione degli insegnanti di terza fascia, affinché in prospettiva le procedure per il reclutamento del personale docente tengano nella dovuta considerazione la possibilità di procedere alla stabilizzazione dei precari della scuola, in ossequio alla direttiva europea 1999/1970/CE e alle reali esigenze del sistema istruzione, e l’accesso a un concorso riservato, in parallelo all’attuazione di concorsi ordinari selettivi, riservato ai docenti che abbiano maturato tre anni di servizio.
Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 16 aprile 2019