n.349 del 31.10.2018 periodico (Parte Seconda)
Pubblicazione dell'art. 23 bis - introdotto con deliberazione di C.C. n. 38 del 2/10/2018 - dello Statuto comunale vigente approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 30/9/2004 (BUR 156 del 18/11/2004), modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 24/1/2008 (BUR n. 32 del 29/2/2008), modificato con deliberazione di C.C. n. 61 del 17/12/2014 (BUR n. 77 del 8/4/2015)
Si comunica che lo Statuto comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 30/9/2004, pubblicato nel BUR n. 156 del 18/11/2004, modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 24/1/2008, pubblicato nel BUR n. 32 del 29/2/2008, modificato con deliberazione di C.C. n. 61 del 17/12/2014 pubblicato nel BUR n. 77 del 8/4/2015 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 2/10/2018 introducendo l'art. 23 bis nel seguente testo:
Art. 23 bis (Attribuzione deleghe ai Consiglieri comunali)
1 – Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe ai Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su particolari materie e affari o per l’espletamento di compiti di rappresentanza. Il conferimento di tali deleghe dovrà essere comunicato al Consiglio.
2 – Il Consigliere delegato avrà esclusivamente una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco e della Giunta. Non potrà partecipare alle sedute di Giunta comunale, né avrà poteri di amministrazione attiva.
3 - Nei confronti dei Dirigenti, Funzionari e Responsabili dei vari Servizi non avrà nessun potere ulteriore rispetto a quello attribuito a tutti i Consiglieri comunali.