n.224 del 23.07.2014 (Parte Seconda)

Art. 5 L.R. n. 21/2011 e art. 6 L.R. n. 28/2013. Programma operativo regionale - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1408/2013 per la concessione di contributi, in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne, per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Avviso pubblico per la presentazione delle domande

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art. 5 “Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico” della L.R. 22 dicembre 2011, n. 21 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014” che, al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone:

- al comma 1, autorizza la Regione a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

- al comma 2, rinvia ad atto della Giunta regionale la definizione dell’ammontare degli aiuti, delle razze da sostenere, dei criteri e delle modalità di erogazione, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti 
de minimis nel settore agricolo;

Visto, altresì, l’art. 6 “Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico” della L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016” il quale - per il finanziamento degli interventi di sviluppo del patrimonio zootecnico a norma del citato art. 5, commi 1 e 2 - dispone una autorizzazione di spesa di Euro 30.000,00 a valere sul capitolo 10596 “Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 “Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l’esercizio finanziario 2014;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
de minimis nel settore agricolo;

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna sostiene e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, anche attraverso interventi finalizzati al miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale;

- che la salvaguardia delle razze autoctone ha tra i propri presupposti la riduzione della consanguineità attraverso l’introduzione nelle aziende di riproduttori selezionati;

- che negli ultimi anni la redditività delle imprese agricole emiliano-romagnole ad indirizzo zootecnico ha subito una consistente erosione a causa dello sfavorevole andamento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli a cui si è accompagnato un forte incremento dei costi di produzione;

- che il fenomeno risulta particolarmente evidente nel settore dell’allevamento bovino da carne, caratterizzato da un numero molto elevato di piccoli allevamenti distribuiti principalmente in zone collinari e montane;

- che tale comparto - oltre a rivestire una rilevante importanza in termini socio-economici e produttivi in zone in via di spopolamento - costituisce elemento di eccellenza a livello nazionale in quanto inserito in circuito produttivo a denominazione d’origine tutelata;

Atteso:

- che il citato Reg. (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti de minimis nel settore agricolo disciplina l’assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 15.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad un’unica impresa nell'arco di tre esercizi finanziari;

- che l'importo cumulativo degli aiuti concessi nel corso di tre esercizi finanziari sull'intero ambito del territorio nazionale è stato definito per l'Italia in Euro 475.080.000,00;

Vista la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”, e successive modifiche, ed in particolare l’art. 2, comma 1, lett. l), che attribuisce alla competenza della Regione l'approvazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali nonché la concessione ed erogazione degli incentivi quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti, secondo quanto previsto dagli stessi programmi, la più idonea;

Atteso che, tenuto conto della esiguità delle risorse disponibili, la dimensione regionale risulta essere la più rispondente all’efficace attuazione del Programma;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all’adozione di uno specifico Programma Operativo regionale per la concessione di aiuti, in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne, per l’acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici, nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l’ammontare degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative, che costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;

Ritenuto inoltre opportuno, alla luce dei risultati ottenuti nelle precedenti programmazioni, definire criteri di priorità che agevolino l’accesso all’aiuto per le aziende rimaste escluse dalle precedenti graduatorie in relazione alle disponibilità finanziarie;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modifiche;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 dell’11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33” e n. 68 del 27 gennaio 2014 recante “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative e n. 1663 del 27 novembre 2006 con la quale è stato modificato l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 21/2011 e dell’art. 6 della L.R. n. 28/2013, un programma di intervento in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1408/2013 - finalizzato alla concessione di aiuti per l’acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

3) di adottare, a tal fine, uno specifico Programma Operativo regionale nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l’ammontare degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative, dando atto che tale Programma costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;

4) di destinare al finanziamento del Programma Operativo la somma di Euro 30.000,00 stanziata sul capitolo 10596 “Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone” afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6025 "Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l'esercizio finanziario 2014;

5) di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione contemplati all’art. 26, comma 1, del predetto D.Lgs. 33/2013;

6) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni Animali provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura e pesca.

Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - DA ATTUARE IN REGIME DE MINIMIS SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REG. (UE) N. 1408/2013 – PER LA CONCESSIONE DI AIUTI, IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE AD INDIRIZZO ZOOTECNICO CHE ALLEVANO RAZZE BOVINE AUTOCTONE DA CARNE, PER L’ACQUISTO DI RIPRODUTTORI MASCHI ISCRITTI NEI LIBRI GENEALOGICI O NEI REGISTRI ANAGRAFICI.

1. OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna sostiene e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, anche attraverso interventi finalizzati al miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale.

Per favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne, con il presente documento è attivato un Programma Operativo regionale finalizzato alla concessione di aiuti de minimis per l’acquisto di riproduttori maschi delle razze autoctone emiliano-romagnole (Romagnola e Marchigiana).

2.  REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E CONDIZIONI DI ACCESSO

Possono usufruire dell'aiuto de minimis di cui al presente Programma le imprese agricole ad indirizzo zootecnico attive in Emilia-Romagna che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificate:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del c.c., in forma singola ed associata;

- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - Sezione Speciale Imprese Agricole;

- siano in possesso di partita IVA;

- siano iscritte all'Anagrafe Zootecnica Nazionale (BDN) e all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, con posizione debitamente validata;

- allevino bovini delle razze autoctone da carne Romagnola e/o Marchigiana;

- non si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali;

- nel caso di utilizzo di personale dipendente, diano applicazione al CCNL di riferimento ed adempino alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

- non siano soggette a provvedimenti di esclusione da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/97 e successive modifiche;

- non abbiano beneficiato di agevolazioni che comportino il superamento dei limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1408/2013 per gli aiuti de minimis nel settore agricolo, pari ad Euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio in corso e due esercizi precedenti).

L’aiuto è concesso una tantum per riproduttore maschio di razza pura Romagnola o Marchigiana, iscritto al libro genealogico o registro anagrafico, che risulti:

- proveniente da centri genetici riconosciuti;

- acquistato in aste-mercati ufficiali;

- con requisiti genealogici e sanitari minimi per la fecondazione naturale;

- di età compresa tra i 12 ed i 24 mesi.

E’ ammesso l’acquisto di non più di un riproduttore per azienda.

3. OBBLIGHI E VINCOLI

L’impresa beneficiaria, pena la decadenza dall’aiuto, deve:

- concludere l’acquisto del capo ammesso entro i 18 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

- destinare il capo acquistato a centri aziendali situati sul territorio dell’Emilia-Romagna;

- trasmettere alla Regione Emilia-Romagna domanda di liquidazione dell’aiuto, nei modi e nei termini previsti al successivo paragrafo 7.

L’impresa beneficiaria, pena la revoca dell’aiuto, anche se già erogato, e fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 9.1 con riferimento al mancato rispetto del periodo vincolativo per cause di forza maggiore, deve:

a) non alienare né cedere il riproduttore, impiegarlo alla monta privata della propria azienda, mantenere in selezione ed in buone condizioni di allevamento il capo oggetto dell’aiuto, per un periodo vincolativo di almeno tre anni decorrenti dalla data di ingresso in stalla;

b) comunicare tempestivamente alla Regione ogni circostanza che determini modifiche allo stato di salute o alla presenza nel centro aziendale del capo oggetto dell’aiuto;

c) rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente Programma nonché ogni disposizione comunitaria, nazionale e regionale in materia.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, E NTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento del presente Programma è destinata la somma di Euro 30.000,00 stanziata sul capitolo 10596 “Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone” afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6025 "Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l'esercizio finanziario 2014.

La spesa massima ammissibile è definita in Euro 3.000,00 a capo, al netto dell’importo dell’I.V.A.

Saranno considerate eleggibili all’aiuto le spese sostenute dal richiedente successivamente alla presentazione della domanda e supportate da titoli regolarmente quietanzati secondo le modalità fissate al punto 7.

L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura massima del 40%, calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta e documentata, fino al limite di Euro 1.200,00 a capo.

L’importo dell’aiuto concedibile non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di aiuto per singola impresa, pari ad Euro 15.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concessi in regime de minimis ai sensi del Reg. (CE) 1535/2007 e del Reg (UE) n. 1408/2013 ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, a prescindere dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo da essi perseguito.

Pertanto, la concessione dell’aiuto è subordinata alla verifica del rispetto del predetto massimale.

E’ consentito il cumulo del presente aiuto con altri aiuti de minimis percepiti dall’impresa a norma del Reg. (UE) n. 1407/2013, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 5, comma 1, del Reg. (UE) n. 1408/2013.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

L’istanza, in carta semplice, deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie - Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali ed essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente.

L’istanza deve essere riferita all’acquisto di non più di un riproduttore per azienda.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato 1 al presente Programma, devono pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2014 con le seguenti modalità alternative:

1) consegna a mano, anche mediante corriere, nelle giornate dal lunedì al venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la segreteria del Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali - Viale della Fiera n.8 - BOLOGNA;

2) tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie - Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali - Viale della Fiera n.8 - 40127 BOLOGNA;

3) mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata all’indirizzo: agrispan@postacert.regione.emilia-romagna.it

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale.

La sottoscrizione dell’istanza, ai fini dell’autenticazione, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, deve essere effettuata in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell’istanza; qualora l’istanza sia già sottoscritta, essa deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL’AIUTO

L’istruttoria sulle istanze pervenute è effettuata dal Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni Animali.

La Regione si riserva di chiedere, qualora non siano già depositati presso gli uffici ovvero non sia possibile l’accertamento d’ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualità dichiarati sul modulo di presentazione dell’istanza.

Le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente Programma, saranno ordinate in specifica graduatoria secondo le seguenti classi di priorità:

1. aziende che non hanno percepito aiuti per l’acquisto di riproduttori nel quinquennio precedente;

2. aziende condotte da giovani agricoltori;

3. aziende ricadenti nelle zone svantaggiate;

4. aziende ricadenti nelle altre zone.

Lo status di azienda condotta da giovane imprenditore viene riconosciuto quando il conduttore, al momento della domanda, non ha compiuto quarant’anni.

Il predetto requisito deve essere posseduto:

- nell’impresa individuale, dal titolare;

- nelle società di persone, da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;

- nelle società di capitali e nelle cooperative, da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo vincolativo di tre anni.

L'azienda è considerata situata in zona svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando il centro aziendale cui è destinato il capo ricade in uno dei Comuni della Regione Emilia-Romagna parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

Allo scopo di facilitare l'individuazione della classificazione aziendale, nell'allegato 2 al presente Programma è riportato l'elenco dei Comuni della Regione Emilia-Romagna parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

Ulteriore criterio di ordinamento, all’interno di ciascuna classe di priorità, saranno la data e l’ora di presentazione della domanda (data ed ora di arrivo per le consegne a mano e per la trasmissione mediante posta certificata, data e ora riportata sul timbro dell’ufficio postale accettante per le raccomandate).

Entro il 31 dicembre 2014, il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali provvederà con proprio atto ad approvare la graduatoria delle domande ammesse, contenente le priorità a ciascuna attribuite, ed a concedere contestualmente gli aiuti in favore delle imprese risultate in posizione utile in relazione alla disponibilità finanziaria destinata all’attuazione del presente Programma.

Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

In sede di concessione dell’aiuto, il medesimo Responsabile provvederà ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.

Lo stesso Responsabile provvederà ad informare per iscritto le imprese sull’ammissibilità dell’aiuto, secondo quanto previsto all’art. 6 del citato Regolamento (UE) n. 1408/2013, nonché a fornire la modulistica utile alla richiesta di liquidazione dell’aiuto stesso.

Il medesimo Responsabile provvederà altresì agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

7. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro 60 giorni dalla data di entrata in stalla (farà fede la data risultante dalla banca dati dell’anagrafe zootecnica), ovvero, per gli acquisti effettuati prima dell’approvazione della graduatoria, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta concessione dell’aiuto, l’impresa beneficiaria, pena la decadenza dall’aiuto concesso, dovrà trasmettere alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna - domanda di liquidazione dell’aiuto corredata della seguente documentazione:

a) copia conforme della fattura di acquisto e copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite;

b) copia conforme del certificato di iscrizione del capo al Libro Genealogico o Registro Anagrafico;

c) copia conforme del certificato sanitario attestante che il capo è stato sottoposto, con esito favorevole, agli accertamenti diagnostici previsti dal D.M. n. 403/2000;

d) dichiarazione in ordine agli eventuali aiuti de minimis nell’ultimo triennio (esercizio in corso al momento della rendicontazione e due esercizi precedenti).

In relazione a quanto previsto alla lettera a), saranno considerate ammissibili esclusivamente spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l’impiego del contante. E’ pertanto richiesta, ai fini della dimostrazione dell’avvenuto pagamento, idonea documentazione bancaria/postale quale: copia del bonifico (in caso di utilizzo di home-banking, stampa dell’operazione eseguita) o della ricevuta bancaria o dell’assegno emesso e copia dell’estratto conto rilasciato dalla banca/posta dal quale si evinca l’avvenuto movimento di addebito.

In relazione alla documentazione di cui alle lettere a), b) e c), la conformità può essere attestata tramite dichiarazione sostitutiva resa ai del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In relazione a quanto previsto alla lettera d), a norma di quanto previsto dall’art. 6 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013, il presente aiuto potrà essere erogato solo nel caso in cui non faccia salire l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi all’impresa ad un livello superiore al limite di Euro 15.000,00 nel triennio.

8. VERIFICHE E CONTROLLI

La Regione potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente Programma. In particolare, i controlli in ordine ai capi oggetto di aiuto saranno effettuati anche avvalendosi della banca dati dell’anagrafe zootecnica.

9. DECADENZA, REVOCHE E SANZIONI

La decadenza dall’aiuto concesso sarà disposta con atto formale del Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Economia ittica e delle produzioni animali, nei casi specificatamente previsti nel presente Programma al paragrafo 3.

La revoca dell’aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale del Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Economia ittica e delle produzioni animali nelle ipotesi di cui all’art. 18 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e nei casi specificatamente previsti nel presente Programma al paragrafo 3.

Nel caso in cui l’aiuto sia già stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

9.1 Mancato rispetto del periodo vincolativo per cause di forza maggiore

Qualora, nel corso del periodo vincolativo triennale, a seguito di eventi dovuti a cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: morte, infortunio, infertilità, epizoozia), certificate dal medico competente o dalle autorità veterinarie, il beneficiario intenda sostituire il riproduttore oggetto di aiuto, il nuovo riproduttore dovrà essere acquistato e debitamente registrato nella banca dati dell’anagrafe zootecnica entro il termine massimo di dodici mesi a decorrere dalla data dell’evento.

In caso di mancata sostituzione del capo entro il termine stabilito, ovvero qualora il capo sostituito non abbia pari valore, il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Economia ittica e delle Produzioni animali provvederà - ai sensi dell’art. 19 della predetta L.R. n. 15/1997 - a disporre la riduzione dell’aiuto concesso ed erogato per l’importo corrispondente al periodo di mancato rispetto del vincolo ed a richiedere la restituzione di tale importo con interesse calcolato al tasso legale.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo 9.1 opereranno esclusivamente se il beneficiario dell’aiuto avrà ottemperato all’obbligo di comunicazione di cui alla lett. b) del punto 3.

In caso contrario, qualora il mancato rispetto del periodo vincolativo sia accertato a seguito dei controlli di cui al paragrafo 8, il Responsabile, previa verifica della sussistenza di cause di forza maggiore, disporrà la revoca integrale dell’aiuto, richiedendo la restituzione della somma percepita aumentata degli interessi legali.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni tecniche e/o operative che si rendessero necessarie per l’attuazione del presente Programma, saranno definite con atto formale del Responsabile del Servizio dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali.

Per quanto non riportato nel presente Programma si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della sua richiesta di concessione di un aiuto de minimis ai sensi del (Reg. (UE) n. 1408/2013) di cui al Programma Operativo per l’acquisto di riproduttori maschi selezionati delle razze bovine autoctone da carne.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

- concessione ed erogazione aiuto de minimis di cui al Programma Operativo per l’acquisto di riproduttori maschi selezionati delle razze bovine autoctone da carne approvato in attuazione dell’art. 6 della L.R.n. 28/2013.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Sviluppo dell’Economia ittica e delle Produzioni Animali della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al punto 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali altri Servizi della Regione, altre amministrazioni pubbliche ovvero società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività faunistico-venatorie. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.


L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

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