n.261 del 24.08.2016 periodico (Parte Seconda)

Struttura sanitaria Poliambulatorio privato delle Terme di Porretta di Alto Reno Terme - Porretta Terme (BO) - presa d'atto variazione di titolarità e prescrizioni per il mantenimento dell'accreditamento

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di prendere atto della variazione di titolarità della struttura sanitaria Poliambulatorio privato delle Terme di Porretta, sita in Alto Reno Terme - Porretta Terme (BO), via Roma 5, accreditata con proprio atto n. 2219 del 5/3/2010 per la seguente attività:

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione con Ambulatorio per le visite di Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);

ora in capo alla società Tema S.r.l., Piazza Minghetti n. 4/D, Bologna, a far data dal 2/10/2015;

2. di prendere atto inoltre che l’accreditamento già concesso con la citata determinazione n. 2219 del 5/3/2010, in considerazione anche della pervenuta manifestazione di volontà della struttura di mantenere tale status, rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto non necessita l’adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

3. di stabilire che per il mantenimento del suddetto accreditamento la struttura di che trattasi dovrà dare evidenza, entro otto mesi dalla data di adozione del presente atto, del superamento delle criticità emerse nel corso della visita di verifica disposta per l'accreditamento e declinate nelle prescrizioni evidenziate in premessa;

4. di dare mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dalla struttura entro il tempo stabilito, anche mediante eventuali verifiche sul campo, per accertare il superamento delle criticità evidenziate;

5. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

6. di dare atto inoltre che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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