n.221 del 20.07.2022 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Agrovoltaico Fondo Pellegrina", localizzato nel comune di Bondeno (FE), proposto da GRV Solar 1 S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Il Responsabile - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché della nota n. PG/2022/330084 del 4/4/2022 dal Responsabile del Settore Difesa del Territorio, Monica Guida

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Agrovoltaico Fondo Pellegrina”, localizzato nel comune di Bondeno (FE) proposto da GRV Solar 1 S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito i
ndicate:

1. nell'ambito dell'iter autorizzativo di cui al D. Lgs. 387/03, per quanto concerne i campi elettrici e magnetici (L.R. 10/93) in tutta la documentazione presentata si dovranno riportare in maniera chiara, univoca e definitiva le medesime scelte progettuali, in modo che sia esplicito l’oggetto di valutazione per verificarne, eventualmente, anche gli effetti combinati. A tal fine, facendo seguito alla documentazione prodotta, si richiede che siano precisati i seguenti aspetti:

- il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente finalizzati all'autorizzazione del progetto stesso e la documentazione dovrà essere coerente in tutte le sue parti e con dati tecnici univoci oltre che esaustivi;

- per quanto concerne l’elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione, dovranno essere calcolate e rappresentate in planimetria con scala dichiarata le relative DPA/APA, riportandone le distanze dai ricettori, almeno più vicini, con la loro destinazione d’uso. Nel caso in cui le linee elettriche siano in affiancamento ad altre linee esistenti e/o in progetto, si richiede che ne venga determinato l’effetto combinato, calcolando ed indicando in planimetria le DPA/APA complessive/risultanti, con le distanze dalla linea, almeno dei ricettori più vicini e la loro destinazione d’uso. Dovranno altresì essere forniti tutti i dati necessari per la verifica delle stesse; si chiede inoltre che le tavole progettuali siano vidimate dall’ente gestore e sia riportato il codice di rintracciabilità;

- per quanto riguarda tutti i componenti degli elettrodotti interni alle aree di impianto/stazione, escluse le parti in bassa tensione, dovrà essere specificato se le relative DPA ricadono interamente nell’area di proprietà; nel caso in cui tale condizione non sia rispettata, si richiede anche la rappresentazione in planimetria della DPA con i dati per la verifica della stessa e la distanza da eventuali ricettori con la loro destinazione d’uso;

- va inoltre esplicitata/implementata la problematica inerente all’interferenza della linea MT esistente con l’area di impianto ed in particolare con le DPA previste;

2. in fase autorizzativa si dovrà presentare il documento previsionale di impatto acustico sia per la fase di esercizio sia per la fase di cantiere, specificando per quest’ultima attività la necessità di richiesta di deroga ai sensi della D.G.R. 1197/2020 e Regolamento comunale conseguente;

3. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3 dovrà essere effettuata da ARPAE;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina a GRV Solar 1 S.r.l., al Comune di Bondeno, alla Provincia di Ferrara, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, all'AUSL -Igiene Pubblica Ferrara, all'ARPAE di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Burana;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina