n.205 del 07.07.2021 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018, dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e del OCDPC 558 del 15/11/2018, del progetto "Realizzazione area di laminazione e messa in sicurezza del rio Enzola" nel comune di Quattro Castella e Bibbiano prov. (RE) proposto da Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Realizzazione area di laminazione e messa in sicurezza del Rio Enzola, e messa in sicurezza e consolidamento delle arginature del Rio Enzola con realizzazione di manufatto derivatore in area di laminazione localizzato in sinistra idraulica del Rio Enzola nel comune di Quattro Castella e Bibbiano prov. (RE)” proposto da Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1. dovrà essere previsto a carico del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale la manutenzione delle aree comprese tra la SP. 23 e l'arginatura di progetto della cassa di valle, d'espansione comprensiva di 2 sfalci annuali e della potatura delle nuove essenze arboree, che dovranno essere mantenute ad una altezza, al massimo sviluppo, non superiore alla distanza delle stesse rispetto alla banchina stradale;

2. dovrà essere valutata la stabilità, e gli eventuali interventi di manutenzione da eseguirsi contestualmente all'esecuzione dei lavori, delle essenze arboree poste sull'argine del rio Enzola e adiacenti alla sede stradale provinciale, il cui risultato dovrà essere trasmesso alla Provincia;

b) la verifica dell’ottemperanza delle presenti prescrizioni compete a:

  • prescrizione 1 – in fase di esercizio, competenza della Provincia di Reggio Emilia;
  • prescrizione 2 – prima dell’inizio lavori, competenza della Provincia di Reggio Emilia;

c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

e) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 10 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente deliberazione: al proponente Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, al Comune di Bibbiano, al Comune di Quattro Castella, alla Provincia di Reggio Emilia, alla ARPAE SAC Reggio Emilia e all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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