n. 63 del 28.04.2010 - periodico (Parte Seconda)
Istituzione zone tampone per Erwinia Amylovora. Anno 2010
IL RESPONSABILE
Visti:
- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica”;
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 08/05/2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”, e in particolare l’art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche e integrazioni;
- le proprie determinazioni del 28 aprile 2009, n. 3500, e del 01 settembre 2009, n. 8383, relative alla istituzione delle zone tampone per l’anno 2009;
- la Direttiva 2010/1/UE della Commissione del 08 gennaio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- il Regolamento (UE) n. 17/2010 della Commissione, del 08 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 per quanto concerne il riconoscimento della provincia di Venezia come zona protetta con riguardo all’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
Considerato:
- che in base a quanto riportato nell’Allegato I, lettera b), punto 2, del citato regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini non risultano fra quelli definiti “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- che l’introduzione e la circolazione nelle “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle specie ospiti del patogeno elencate nell’allegato V, Parte A, Sezione II, del D. Lgs. n. 214/2005 possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, del medesimo decreto;
- che l’allegato IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005 prevede fra l’altro che per poter circolare nelle “zone protette” i vegetali ospiti di Erwinia amylovora devono essere originari delle “zone protette” espressamente elencate, oppure debbono essere <ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», debbono essere stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: aa) situato ad almeno 1 chilometro all’interno del confine di una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un’estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati>;
- che è opportuno delimitare “zone tampone” nei territori della Regione Emilia-Romagna attualmente non considerate “zone protette”, al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto “ZP”;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, avente per oggetto “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”, e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1663 del 27 novembre 2006, recante “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 22 dicembre 2008, concernente il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario, e in particolare la lettera f) della parte dispositiva;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successiva modifica;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina:
1) di istituire ufficialmente, per l’anno 2010, nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna e Rimini, territori che non sono riconosciuti come “zona protetta” per Erwinia amylovora, n. 12 “zone tampone”, ciascuna con un’estensione non inferiore a 50 km², al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto “ZP”;
2) di delimitare dette “zone tampone” così come schematicamente riportato nella mappa allegata alla presente determinazione, la quale evidenzia anche le aree incluse nelle “zone tampone” istituite nell’anno 2009 e confermate per l’anno corrente; la mappa è consultabile sul sito internet del Servizio Fitosanitario attraverso il seguente percorso: www.ermesagricoltura.it, link “Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna”, link “Cartografia”, infine link “Zone tampone E.a.”);
3) di stabilire che per l’anno 2010 le zone tampone sono le seguenti:
- tre in provincia di Modena (MO1, MO2 e MO3),
- tre in provincia di Bologna (BO1, BO2 e BO3),
- due in provincia di Ferrara (FE1 e FE2),
- tre in provincia di Ravenna (RA1, RA2 e RA3),
- una nelle province di Forlì-Cesena e Rimini (FC1);
4) di attuare nelle “zone tampone” di cui al punto precedente i controlli e le prescrizioni previsti nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, lettere cc) e dd), del D. Lgs. n. 214/2005 e quelle contenute nel D.M. 10 settembre 1999, n. 356;
5) di provvedere, ai sensi dell’art. 1, lett. c), della L.R. 09/09/1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi