n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale effettuate ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. – Decisione in merito alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, svolta all'interno del procedimento unico energetico ai sensi del D.Lgs. 387/03, relativo alla realizzazione di una micro-centrale idroelettrica sulla rete di adduzione dell'acquedotto della Romagna presso il serbatoio di Forlì Collina-Lotto 1 presentato da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a.

L'Autorità competente: Provincia Forlì-Cesena comunicala decisione in merito alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, svolta all'interno del procedimento unico energetico ai sensi del D.Lgs. 387/03, relativo alla realizzazione di una micro-centrale idroelettrica sulla rete di adduzione dell'acquedotto della Romagna presso il serbatoio di Forlì Collina-Lotto 1 presentato da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., procedura i cui termini sono iniziati a decorrere dal 11/02/15, giorno in cui è stato pubblicato l'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 28.

Il progetto è presentato dalla Ditta Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., avente sede legale in Piazzale del Lavoro 35 - 47122 Forlì.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Comune di Forlì e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto, è assoggettato a procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'Allegato B.2, categoria B.2.12) della L.R. 9/99 s.m.i. “Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW”, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i..

Ai sensi del Decreto 10 settembre 2010 (Linee guida per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili) che inserisce la V.I.A. fra gli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico, e considerato che la Deliberazione della R.E.R., 20 aprile 2012, n. 3 (Riforma della L.R. n. 9 che disciplina la V.I.A.), ha portato a configurare la procedura di V.I.A. come endoprocedimento dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili, da rilasciarsi da parte della competente Provincia di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, con decreto del Presidente prot. Gen. n. 60023/2015, n. 175 del giorno 2 luglio 2015, ha assunto la seguente decisione:

“IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(omissis)

decreta

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di realizzazione di una micro-centrale idroelettrica sulla rete di adduzione dell'acquedotto della Romagna presso il serbatoio di Forlì Collina – lotto 1 in Comune di Forlì presentato da Romagna Acque Società delle Fonti Spa, poiché il progetto in esame, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 19/06/2015, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alle condizioni espresse nei paragrafi 1.B, 2.B e 3.B del “Rapporto sull'impatto ambientale” che costituisce Allegato, e come tale parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di precisare che dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e contenute nei paragrafi 1.C, 2.C e 3.C. del sopra richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale”:

b.1) per quanto riguarda le terre e rocce da scavo se riutilizzate in sito, dovrà essere dichiarata la sussistenza alle condizioni per l’applicazione dell’art. 185 comma 1 lett. c. del D.Lgs. 152/2006; se trasportate fuori dal cantiere, i mc di terreno scavato dovranno essere gestiti secondo le disposizioni di legge vigenti;

b.2) la realizzazione dell'intervento è subordinata alla realizzazione di un'idonea regimazione idrica superficiale in tutta l'area da collegarsi alla rete di deflusso delle acque presente in loco e da mantenere nel tempo, evitando tassativamente la dispersione delle acque nelle aree sottostanti;

b.3) deve essere effettuato, entro 60 giorni dal funzionamento a regime della centrale in progetto, un rilievo del livello di rumore ambientale in esterno in periodo diurno e notturno, della durata non inferiore alle 24 ore in continuo, presso il ricettoreR1 lato impianto, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, al fine di verificare post operam il rispetto dei valori limite assoluti di immissione diurni e notturni vigenti;

b.4) deve essere effettuato entro 60 giorni dal funzionamento a regime della centrale nello stato di progetto e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, presso il ricettore R1 lato impianto, un monitoraggio, con oneri a carico del proponente, atto a verificare il rispetto del limite di immissione differenziale di rumore in periodo diurno e notturno; i rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi, se possibile, ovvero in luogo maggiormente rappresentativo dell'ambiente abitativo, monitorando il rumore residuo in assenza totale di attività dell'impianto, oppure mediante elaborazione fonometrica o modellistica del rilievo per escludere il rumore dell'impianto, ed il livello equivalente di rumore ambientale con impianto in attività in condizioni di lavoro peggiorative per il ricettore in termini di tutte le attività a regime;

b.5) entro 3 mesi dall'autorizzazione alla configurazione progettuale oggetto di screening, dovranno essere inviate all'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e al Comune di Forlì i risultati delle misurazioni di cui ai punti precedenti che consentano di verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali. Qualora il rispetto dei suddetti limiti sia conseguito attraverso la realizzazione di misure di mitigazione, la ditta dovrà presentare apposita relazione nella quale siano descritte tali misure;

b.6) deve essere installata una turbina con caratteristiche acustiche non superiori a quelle simulate dal TCA nella relazione tecnica (70 dB a 1 m);

c) di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 387/03 art. 12, la società Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., con sede legale in Comune di Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo “idroelettrico” di di potenza elettrica massima pari a 90,00 kWe e potenza nominale idraulica media di concessione pari a 106,5 kW in Comune di Forlì, località Collina, come da elaborati progettuali di seguito descritti e conservati agli atti presso il Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale:

  • Modello domanda di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 presentato in marca da bollo da 16,00 €uro (A);
  • Lettera di accompagnamento dell'istanza comprensiva della richiesta di ottenimento di Procedimento Unico ai sensi del D.Lgs. 387/03 e dell'elenco degli allegati (B);
  • Copia della Procura Speciale del dichiarante (C);
  • Copia del documento di identità del procuratore speciale (D);
  • Copia dell'attestazione di avvenuto pagamento, tramite bonifico bancario, degli oneri istruttori (E);
  • Visura camerale dell'impresa Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (F);
  • Elenco delle autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso sostituiti dall'Autorizzazione Unica (G);
  • Planimetria catastale e visure (H);
  • Dichiarazione di impegno alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino (I);
  • Dichiarazione di coerenza con la D.A.L. 51/2011 (J);
  • Quadro economico complessivo e dichiarazione relativa al costo di dismissione dell'impianto (K);
  • Richiesta di attivazione della procedura di V.I.A. e copia dell'attestazione di avvenuto pagamento, tramite bonifico bancario, dei relativi oneri istruttori (L);
  • Copia della richiesta di variante alla concessione di derivazione di acque pubbliche inoltrata al Servizio Tecnico di Bacino e copia dell'attestazione di avvenuto pagamento, tramite bonifico bancario, dei relativi oneri istruttori (M);
  • Copia del preventivo di connessione alla rete BT di Enel Distribuzione (N);
  • Copia del modulo di accettazione del preventivo e dell'attestazione di avvenuto pagamento, tramite bonifico bancario, dei relativi costi (O);
  • Progetto definitivo linea elettrica a bassa tensione a 380 V in cavo interrato in uscita da cabina esistente MT/bt “CAMINATE 14” per allacciamento impianto idroelettrico in Comune di Forlì, località Collina, Tavola vidimata da Enel (P);
  • Copia del Certificato di Destinazione Urbanistica (Q);
  • Attestazione di avvenuta trasmissione della documentazione a tutti gli enti (R);
  • Copia della richiesta del parere preliminare alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (S);
  • Copia del parere preliminare rilasciato al proponente dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (T);
  • Copia della richiesta del parere preliminare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna (U);
  • Copia del parere preliminare rilasciato al proponente dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna (V);
  • Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie (W);
  • Progetto definitivo – 1. Presentazione Elaborati – Ottobre 2014 (X);
  • Progetto definitivo – 2. Relazione Generale e Tecnica – Ottobre 2014 (Y);
  • Progetto definitivo – 3. Documentazione Fotografica – Ottobre 2014 (Z);
  • Progetto definitivo – 4. Corografia della rete acquedottistica – Ottobre 2014 (AA);
  • Progetto definitivo – 5. Schema Idraulico della Rete Acquedottistica – Ottobre 2014 (AB);
  • Progetto definitivo – 6. Corografia Area di Intervento – Ottobre 2014 (AC);
  • Progetto definitivo – 7. Planimetria Catastale – Ottobre 2014 (AD);
  • Progetto definitivo – 9. Planimetrie e Sezioni di Stato Attuale – Ottobre 2014 (AE);
  • Progetto definitivo – 10. Pianta e Sezioni di Progetto – Ottobre 2014 (AF);
  • Progetto definitivo – 11. Schema Elettrico Unifilare – Ottobre 2014 (AG);
  • Progetto definitivo – 12. Planimetria Opere Correlate di Competenza Enel – Novembre 2014 (AH);
  • Progetto definitivo – 13. Studio di Impatto Ambientale – Novembre 2014 (AI);
  • Progetto definitivo – 14. Estratti Cartografici del Quadro Programmatico – Novembre 2014 (AJ);
  • Progetto definitivo – 15. Valutazione Previsionale di impatto Acustico – Novembre 2014 (AK);
  • Chiarimenti in merito alla massima potenza producibile dall'impianto (AL);
  • Attestazioni di avvenuta trasmissione della documentazione di progetto a Hera S.p.A. (AM);
  • Comunicazione relativa all'esenzione della Società Romagna Acque società delle Fonti S.p.A. dagli obblighi inerenti le comunicazioni/informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs,. 159/2011 (AN);
  • Copia Attestazione di Conformità tecnica ai sensi dell'art. 95 comma 2bis del decreto legislativo 259/2003 (AO);
  • Lettera di trasmissione delle integrazioni inviate a tutti gli enti, tramite PEC, in data 27/04/2015 (AP);
  • Progetto definitivo – 8. Planimetria di intervento con tracciati cavidotti – Aprile 2015 (AQ);
  • Progetto definitivo – 10 bis. Planimetria di intervento con vista interna – Aprile 2015 (AR);
  • Progetto definitivo – A. Relazione in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo – Aprile 2015 (AS);
  • Stralcio del RUE del Comune di Forlì (AT)
  • Asseverazione Sismica ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 19/2008 (AU);
  • Precisazione in merito alla documentazione integrativa trasmessa in data 27/04/2015 (AV);

d) di dare atto che:

  • si ritengono assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2 della L.R. 10/93 per l'impianto di utenza per la connessione costituito da una linea in bassa tensione interrata di lunghezza pari a circa 110 metri che si sviluppa entro una canalizzazione interrata interamente disposta all'interno del serbatoio di proprietà della Società proponente fino alla nuova nicchia contatore di cessione ad ENEL;
  • la costruzione e l'esercizio dell'impianto di utenza per la connessione, descritto al precedente punto, saranno effettuati dalla Società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
  • si ritengono assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2 della L.R. 10/93 per l'impianto di rete per la connessione costituito da una linea elettrica in bassa tensione 0,38 kV di lunghezza di circa 10,00 m. per il collegamento in bassa tensione dalla nuova nicchia contatore di cessione ad ENEL alla cabina MT/bt esistente denominata “CAMINATE 14”;
  • la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione, descritto sopra e facente parte della rete di distribuzione pubblica dell'energia elettrica, saranno effettuati da ENEL Distribuzione S.p.A.;
  • per l'impianto di rete per la connessione non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
  • le linee elettriche costituenti l'impianto di utenza per la connessione e l'impianto di rete per la connessione sono escluse dalla metodologia di calcolo delle DPA (distanze di prima approssimazione) per in quanto si tratta di linee BT in cavo cordato ad elica per le quali le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiori alle distanze di sicurezza, previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16/01/1991 (punto 3.2 del D.M. 29/05/2008);
  • il preventivo per la connessione è stato rilasciato da ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. in data 02/12/2014 con codice di rintracciabilità 75788196 alla Società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., è stato accettato dalla Società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. in data 15/12/2014 ed è stato poi confermato da ENEL Distribuzione SpA in data 22/12/2014;
  • relativamente alla disponibilità delle aree su cui insiste l'impianto, comprese le opere di connessione:
    • la Particella 155 del Foglio 278 risulta di proprietà della società proponente;
  • il progetto rientra nei parametri e rispetta le indicazioni di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011, avente come oggetto “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica” così come dichiarato dalla ditta nell'elaborato (J) acquisito al prot. n. 116243/2014 del 24/12/14;
  • il costo di dismissione dell'impianto e delle misure di reinserimento e recupero ambientale è stato valutato in €uro 3.000,00;
  • in sede di attivazione del procedimento l'azienda ha provveduto ad effettuare il pagamento sia delle spese istruttorie relative al procedimento di Autorizzazione Unica, ammontanti a € 74,00, sia delle spese istruttorie relative alla procedura di V.I.A, determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore allo 0,05%, con un minimo di € 1.000,00 per le procedure di V.I.A. e a carico del proponente, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., e quindi quantificate in € 1000,00;
  • di dare atto che il progetto in esame, così come previsto dall'art. 17, comma 10 della L.R. 9/99 e s.m.i., deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;
  • gli Enti convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi hanno espresso i propri pareri di competenza richiamati nella parte narrativa del presente provvedimento;
  • ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) comprende e sostituisce i seguenti atti:
    • Parere comunale sulla compatibilità ambientale del progetto;
    • Parere in merito al rilascio di Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico;
    • Parere igienico sanitario;
    • Parere ARPA;
  • le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, elencati in premessa narrativa del presente decreto, non espressamente formalizzati dagli Enti che costituiscono la Conferenza di Servizi, si intendono contenuti all’interno del sopraccitato "Rapporto sull'impatto ambientale” che costituisce Allegato del presente atto;
  • Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. è società totalmente partecipata da enti locali e sottoposta a controllo analogo, risulta dunque compresa tra le società descritte al comma 1 dell'art. 83 del D.Lgs. 159/2011 e può essere esonerata dagli obblighi inerenti le comunicazioni/informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 159/2011;

e) di precisare che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni sotto elencate:

  • Servizio Tecnico di Bacino, nel merito della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale:

e.1) la Società dovrà rispettare le prescrizioni di cui alla concessione di derivazione di acqua pubblica per lo sfruttamento a scopo idroelettrico di acqua già derivata e concessionata per l'utilizzo idropotabile e di cui al relativo allegato disciplinare contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio della derivazione, come da determinazione dirigenziale n. 7854 del 25/06/2015 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

  • Comune di Forlì:
  • Unità Acque Suolo e Protezione Civile:

e.2) la realizzazione dell'intervento è subordinata alla realizzazione di un'idonea regimazione idrica superficiale in tutta l'area da collegarsi alla rete di deflusso delle acque presente in loco e da mantenere nel tempo, evitando tassativamente la dispersione delle acque nelle aree sottostanti;

  • Unità Ambiente:

e.3) si prescrive il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì;

e.4) dovranno essere effettuate idonee fonometrie di controllo post-operam nelle condizioni acustiche più gravose (temporanee e non) con particolare riferimento ai ricettori “sensibili” circostanti più prossimi individuati dai tecnici competenti in acustica nella documentazione previsionale di impatto acustico. I risultati di tali verifiche dovranno essere valutati in merito al rispetto dei limiti assoluti e differenziali e dovranno essere riportati in una relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale, da presentare all'Amministrazione comunale. Qualora le indagini evidenzino un peggioramento del clima acustico ed il superamento dei limiti di zona e/o il superamento dei livelli differenziali di immissione, la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione degli interventi di mitigazione acustica previsti per garantire il rispetto dei suddetti limiti, diurni e notturni;

  • Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna:

e.5) si ritiene opportuno ricordare il disposto dell'art. 90 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.

  • USTIF Sezione di Bologna – Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti:

e.6) si richiede che nelle eventuali interferenze con linee di trasporto ad impianti fissi vengano osservate le disposizioni di cui all'art. 58 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753 e le ulteriori disposizioni impartite in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

  • Arpa di Forlì:
  • Relativamente alla materia rumore:

e.7) dovrà essere installato un impianto con caratteristiche acustiche non superiori a quelle simulate dal T.C.A. Nella relazione tecnica (turbina con un livello di pressione sonora a 1m non superiore a 70 dB);

  • Relativamente alla materia rifiuti, terre e rocce da scavo:

e.8) tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio e dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere gestiti in conformità alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

  • Ufficio Linee Elettriche della Provincia di Forlì-Cesena:

e.9) l'impianto di rete per la connessione e quello di utenza per la connessione dovranno successivamente essere collaudati, ai sensi dell'art. 9 comma 7 della L.R. 10/93, entro 4 anni dalla messa in esercizio dietro presentazione all'Ufficio Emissioni in atmosfera – Reti energia della dichiarazione di conformità dell'opera alle vigenti disposizioni;

e.10) si richiede che in tutte le future eventuali comunicazioni inerenti all'impianto di rete per la connessione di cui in oggetto vi sia il codice di rintracciabilità “75788196”;

f) di precisare che l’autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni di carattere generale sotto elencate:

f.1) l’Azienda dovrà ottemperare alle prescrizioni sopra indicate provvedendo a darne comunicazione agli Enti competenti;

f.2) i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione e dovranno essere comunicati alla Provincia, al Comune di Forlì, all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e al servizio Tecnico di Bacino Romagna;

f.3) prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà:

f.3.1) presentare al Comune di Forlì e alla Provincia di Forlì-Cesena comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 14 della LR 31/2002 con indicazione del Direttore Lavori e della Ditta/e esecutrice/i;

f.3.2) rispettare gli adempimenti di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza dei cantieri edili;

f.3.3) in fase di cantiere, dovranno essere rispettate, ove necessario, le norme esistenti (acustica, etc...);

f.4) prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà corrispondere una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare all'Amministrazione Comunale mediante fideiussione bancaria o assicurativa il cui importo è pari al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, così come indicate al punto d); la cauzione è stabilita in favore del Comune che sarà tenuto ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in caso di inadempienza della Ditta; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;

f.5) a collaudo effettuato la società dovrà darne comunicazione agli Enti interessati, i quali, ognuno per le proprie competenze, dovranno verificare che l'impianto sia stato realizzato in conformità al progetto presentato ed autorizzato, dandone comunicazione all'Ufficio Impianti del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia;

f.6) eventuali varianti in corso d’opera, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, o richiesta di proroghe dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Provinciale, valutate ed eventualmente autorizzate, così come, una volta realizzato l’impianto, per ogni richiesta di variazione o modifica che venga apportata al ciclo tecnologico e/o agli impianti;

f.7) le modifiche non sostanziali al presente impianto, autorizzato con autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/2003, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, sono assentibili attraverso P.A.S., così come disposto dall'articolo 5 comma 3 del D.Lgs 28/2011;

f.8) dovrà essere predisposta ed inviata annualmente all'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferita all'anno precedente;

f.9) rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all’art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004, n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);

f.10) rilevato che la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29.12.2003, n. 387, sostituisce le seguenti autorizzazioni:

f.10.1) Permesso di Costruire, ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., di competenza del Comune di Forlì;

f.10.2) V.I.A. ai sensi della L.R. 9/1999 e del D.Lgs. 152/2006 di competenza della Provincia di Forlì-Cesena;

f.11) Rimane in capo alla proponente, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate sia le autorizzazioni settoriali sopra evidenziate recepite dalla presente autorizzazione, mediante la presentazione, prima della scadenza delle stesse, di apposita domanda nei modi previsti dalla legge, nonché quella relativa alla concessione di derivazione di acqua pubblica;

g) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena che provvederà a trasmetterlo al proponente, alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Energia, alla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, al Comune di Forlì, all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna di Forlì, ad ARPA e AUSL di competenza;

h) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

i) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente atto

j) di precisare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso;

k) di fare salvi i diritti di terzi.

Il presente decreto deliberativo, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione.” 

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