n.82 del 30.03.2022 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 11/2012 - art. 20. Istituzione area di pesca regolamentata nel comune di Villa Minozzo e revoca delle aree di pesca regolamentata nei comuni di Pievepelago, Portico e San Benedetto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNARichiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche, ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43) che attribuisce, tra l’altro, alla competenza della Regione la materia della tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

Visti:

- la Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”, come modificata e integrata con Legge Regionale 6 marzo 2017, n. 2 in attuazione, tra l’altro, del processo di riordino per l’esercizio della funzione nella relativa materia;

- il Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l’art. 20 della predetta Legge Regionale n. 11/2012, il quale dispone:

- al comma 1 che la Giunta regionale, su richiesta di uno o più Comuni o di loro Unioni, istituisce Aree di Pesca Regolamentata affidate in gestione ai Comuni interessati o alle loro Unioni e che tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40% della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono;

- al comma 2, che qualora l'Area richiesta interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l'istituzione è disposta a seguito di acquisizione del nulla osta, rilasciato dal competente ente di gestione;

- al comma 3, che l'esercizio della pesca in tali Aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva e che l'utilizzo del tesserino di pesca regolamentata di cui all'articolo 15 della Legge Regionale n. 11/2012 è disciplinato con l'atto istitutivo di tali Aree;

- al comma 4, che l'atto istitutivo di tali Aree descrive in particolare:

a) l'analisi delle condizioni ambientali iniziali;

b) il piano di gestione dell'Area, che deve comprendere le modalità di pesca, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;

c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;

d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1;

e) gli indicatori per la verifica periodica dell'attività;

- al comma 7, che l’istituzione dell’ara di pesca regolamentata può essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;

Richiamata la deliberazione n. 79 del 22 gennaio 2018 “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/2007 e n. 667/2009”, come modificata con deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018, che dispone il divieto di istituzione di Aree di Pesca Regolamentata nei siti Natura 2000, salvo autorizzazione dell’Ente gestore;

Richiamata, inoltre, la nota interpretativa protocollo n. 0173104 del 12 marzo 2018, predisposta dal Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, nella quale si chiarisce, alla luce di quanto prescritto dalla citata deliberazione n. 79/2018, che il nulla osta di cui al comma 2 dell’art. 20 è da intendersi come segue:

Nulla-osta rilasciato ai sensi dell’art. 40, comma 4 e dall’art. 49, comma 3 della Legge Regionale n. 6/2005, per le aree ricomprese nelle aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali e Riserve naturali);

Valutazione di incidenza per le aree ricomprese nei siti della Rete Natura 2000 esterni alle aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali e Riserve naturali);

Nulla-osta e Valutazione di incidenza per le aree ricomprese nelle aree protette e contemporaneamente nei siti della Rete Natura 2000;

Vista l’istanza presentata dal Comune di Villa Minozzo, acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca con protocollo n. 0232268 del 17 marzo 2021, successivamente integrata con nota protocollo n. 1172411 del 20 dicembre 2021, con la quale è stata richiesta l’istituzione di un’Area di Pesca Regolamentata sul territorio comunale, definita come di seguito specificato:

Comune interessato

Corpo idrico interessato

Denominazione area di pesca regolamentata

Villa Minozzo

Dolo – località Civago

Torrente Dolo

Preso atto, altresì, della documentazione allegata alla predetta istanza, anch’essa conservata e trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca e dell’istruttoria favorevole in merito a tutte le condizioni richieste dalla Legge Regionale n. 11/2012;

Rilevato che la citata richiesta di nuova istituzione dell’Area di Pesca Regolamentata è stata sottoposta all’esame del Tavolo di consultazione locale di Reggio Emilia, previsto dall’art. 6, commi 5, 6 e 7 della più volte citata Legge Regionale n. 11/2012;

Atteso che per l’Area di nuova istituzione nel comune di Villa Minozzo sono stati acquisiti il parere del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e la valutazione di incidenza del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna, rispettivamente, con note protocollo n. 1081613 del 25 novembre 2021 e n. 1057613 del 16 novembre, che, nel rispetto di precise prescrizioni e condizioni, sono favorevoli all’istituzione della nuova Area;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. f) della Legge Regionale n. 11/2012, la Commissione Ittica Regionale si è espressa favorevolmente sull’istituzione della nuova Area di Pesca Regolamentata;

Vista inoltre la propria deliberazione n. 400 del 19 marzo 2018 con la quale si è provveduto ad istituire diverse Aree di Pesca Regolamentata, tra le quali:

Comune interessato

Corpo idrico interessato

Denominazione Area di pesca regolamentata

Pievepelago

Torrente Scoltenna

Ponte della Fola

Portico-

San Benedetto

Fiume Montone

Portico di Romagna;

Bocconi

Preso atto:

- che il Comune di Portico-San Benedetto, con nota acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca con protocollo n. 0125235 dell’11 febbraio 2022, ha chiesto la revoca dell’assegnazione delle Aree di Pesca Regolamentata denominate “Bocconi” e “Portico di Romagna”, istituite con la sopracitata deliberazione n. 400/2018;

- che il Comune di Pievepelago, con nota acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca con protocollo n. 0136390 del 15 febbraio 2022, ha comunicato che l’Area di Pesca Regolamentata denominata “Ponte della Fola”, istituita anch’essa con la citata deliberazione n. 400/2018 non è mai stata attivata e che, al momento, non sussistono le condizioni per un eventuale suo avvio;

Considerato, pertanto, sulla base dell’istruttoria svolta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca, che sussistono i presupposti e le condizioni di fatto e di diritto per accogliere la richiesta del Comune di Villa Minozzo di istituzione di una nuova Area di Pesca Regolamentata sul proprio territorio e per procedere alla revoca delle Aree di Pesca Regolamentata denominate “Bocconi”, “Portico di Romagna” e “Ponte della Fola”, assegnate rispettivamente ai Comuni di Portico-San Benedetto e Pievepelago, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 7 della predetta Legge Regionale n. 11/2012;

Ritenuto, conseguentemente, con il seguente provvedimento:

- di istituire l’Area di Pesca Regolamentata con le caratteristiche di seguito riportate:

Comune interessato

Corpo idrico interessato

Denominazione Area di pesca regolamentata

Villa Minozzo

Dolo-località Civago

Torrente Dolo

- di revocare, ricorrendone i presupposti ai sensi del citato art. 20, comma 7 della Legge regionale n. 11/2012, l’assegnazione delle seguenti Aree di pesca regolamentata, istituite con deliberazione n. 400/2018:

Comune interessato

Corpo idrico interessato

Denominazione Area di pesca regolamentata

Pievepelago

Torrente Scoltenna

Ponte della Fola

Portico-San Benedetto

Fiume Montone

Portico di Romagna

Bocconi

Dato atto, infine, secondo quanto previsto ai commi 5 e 6 del citato art. 20 della Legge Regionale n. 11/2012, che:

- il Comune di Villa Minozzo, al fine di regolamentare l'accesso nella citata Area di Pesca Regolamentata, può rilasciare permessi a pagamento ed introitare i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;

- il Comune sopracitato può affidare, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria, la gestione dell’Area di Pesca Regolamentata ad una associazione piscatoria di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 11/2012 o ad una associazione di promozione sociale di cui alla Legge Regionale n. 34/2002 operanti sul territorio;

Dato atto che nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è riportato il “Regolamento di gestione dell’Area di Pesca di riferimento” che contiene anche le prescrizioni indicate nel parere del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e nella valutazione di incidenza del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto opportuno stabilire che il Comune di Villa Minozzo, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11/2012 e dal Regolamento Regionale n. 1/2018, potrà apportare modifiche al contenuto del predetto “Regolamento di gestione dell’Area di Pesca di riferimento” previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024” di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art.6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di istituire, ai sensi dell’articolo 20 della Legge Regionale n. 11/2012, l’Area di Pesca Regolamentata denominata “Torrente Dolo” come di seguito specificato:

Comune interessato

Corpo idrico interessato

Denominazione Area di pesca

Villa Minozzo

Dolo – località Civago

Torrente Dolo

2) di approvare, nella formulazione di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, le prescrizioni e il Regolamento di gestione della nuova Area di Pesca Regolamentata denominata “Torrente Dolo”;

3) di stabilire che il Comune di Villa Minozzo:

- entro il 31 dicembre di ogni anno, deve presentare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia una relazione sulle attività svolte;

- ogni tre anni, deve integrare la relazione di cui al precedente alinea con una relazione ittiologica eseguita sulla base dei campionamenti effettuati;

- può rilasciare permessi a pagamento ed introitare i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;

- può affidare, nel rispetto della disciplina vigente, la gestione della relativa Area ad una associazione piscatoria di cui all'art. 7, della L.R. n. 11/2012 o ad una associazione di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002 operanti sul territorio;

4) di stabilire, inoltre, che il Comune di che trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11/2012 e dal Regolamento Regionale n. 1/2018, può apportare modifiche al contenuto del “Regolamento di gestione dell’Area di Pesca di riferimento” di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

5) di revocare, ai sensi dell’art. 20, comma 7 della Legge Regionale n. 11/2012, le Aree di Pesca Regolamentata istituite con deliberazione della Giunta regionale n. 400/2018, come di seguito specificato:

Comune interessato

Corpo idrico interessato

Denominazione Area di pesca regolamentata

Pievepelago

Torrente Scoltenna

Ponte della Fola

Portico-San
Benedetto

Fiume Montone

Portico di Romagna

Bocconi

6) di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

7) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Villa Minozzo, Portico-San Benedetto e Pievepelago;

8) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Bologna o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data della sua pubblicazione;

9) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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