n.366 del 31.12.2014 periodico (Parte Seconda)

Pista ciclabile di collegamento tra i centri di Minerbio e Tintoria in fregio alla S.P. n. 5 San Donato. Estratto del decreto di esproprio prot. 9357/2014

Il Responsabile del 2° Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"

Premesso che: (omissis)

Preso atto che ai proprietari espropriandi delle aree interessate dall’opera in oggetto è stata inviata, mediante raccomandata a/r prot. 13036 del 11/09/2009, la comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere;

Dato atto che con determinazione n. 182 del 2/10/2009 dell’allora Responsabile del Settore lavori pubblici e manutentivi, considerata l’urgenza ed indifferibilità delle opere dichiarata dalla Giunta comunale è stato emanato, senza particolari indugi e formalità, il decreto di occupazione d’urgenza e di determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, notificato alle proprietà catastali con provvedimento P.G. n. 15052 del 10/10/2009;

Considerato che il decreto di occupazione d’urgenza è stato eseguito in data 22/10/2009, alle ore 9,00, dai tecnici comunali (omissis);

Vista la documentazione tecnica di frazionamento acquisita agli atti, redatta (omissis) all’uopo incaricato, e depositata presso l’Agenzia del Territorio con la quale sono state frazionate ed accatastate le particelle interessate dalla pista ciclabile di cui trattasi e quindi definite con esattezza le proprietà oggetto di esproprio;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del 2° Settore n. 101 del 25/08/2014 è stata rideterminata l’indennità di esproprio tenendo conto: delle aree effettivamente interessate dalla costruzione dell’opera pubblica di cui trattasi secondo le risultanze del frazionamento di cui sopra, delle maggiorazioni ex art. 45, comma 2, lett. c, del DPR 327/2001, dell’indennità di occupazione preordinata all’esproprio di cui all'articolo 22 bis, comma 5 e degli interessi ex art. 20, comma 6, del D.P.R. sopra richiamato;

Dato atto altresì che con la determina predetta sono stati, previa integrazione dei relativi impegni di spesa, liquidati gli importi spettanti a titolo indennità, maggiorazioni e interessi ai proprietari che hanno accettato l’indennità provvisoria e ordinato il deposito presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna (ex Cassa Depositi e Prestiti) delle indennità provvisorie non accettate a favore dei rispettivi proprietari;

Accertato a seguito delle verifiche ipotecarie/catastali e della documentazione agli atti effettuate, che la particella distinta al foglio 6, mapp. 208, del catasto terreni del Comune di Minerbio riportata nel decreto di occupazione d’urgenza, rientra fra i beni oggetto di cessione a favore del Comune di Minerbio, ai sensi e per gli affetti della Convenzione regolante i rapporti fra il Comune medesimo e il soggetto attuatore del piano particolareggiato di iniziativa privata approvato con delibera di Consiglio comunale n. 183/1985, a rogito (omissis), e che pertanto il suddetto bene non è oggetto di procedura espropriativa;

Preso atto che due dei proprietari interessati dalla procedura ablatoria, (omissis), sono decedute poco prima dell’adozione della succitata determinazione n. 101/2014 di rideterminazione dell’indennità di esproprio e che pertanto, non conoscendo ancora i loro successori, non è stato possibile alla data di adozione del predetto atto, disporre il pagamento/deposito delle indennità a favore dei successori medesimi;

Dato atto che, per quanto sopra precisato, (omissis), quali originari titolari della proprietà dei beni espropriati, sono subentrati i loro eredi, ancora sconosciuti all’autorità espropriante alla data di adozione del presente atto e che pertanto: le indennità liquidate/depositate con la determinazione n. 101/2014 a favore delle proprietarie decedute dovrà essere liquidata/depositata a favore degli eredi, previa acquisizione della denuncia di successione la trascrizione del presente atto dovrà essere effettuata contro gli eredi medesimi;

Considerato che è a tutt’oggi vigente il termine di efficacia della pubblica utilità dichiarata con la succitata deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 2/9/2009 e ritenuto di dover emettere senza indugio il decreto di esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera in oggetto;

Visti: il D.P.R. 327/2000;

la L.R. 37/2002;

il D.Lgs. 267/2000;

gli strumenti urbanistici vigenti;

gli atti del procedimento;

decreta:

l’espropriazione a favore del Comune di Minerbio dei beni occorrenti per la realizzazione della "Pista ciclabile di collegamento tra i centri di Minerbio e Tintoria in fregio alla S.P. n. 5 San Donato" come meglio identificati nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

dispone

il passaggio del diritto di proprietà dei beni identificati nell’elenco allegato al presente provvedimento al Comune di Minerbio, C.F. 01042870376, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f) del D.P.R. 327/2001;

che il presente provvedimento venga notificato ai proprietari dei beni espropriati o ai loro eredi, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. g) del D.P.R. 327/2001, nelle forme previste dalla legge, unitamente ad un estratto dell’allegato elenco contenente i soli elementi riguardanti le singole proprietà;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 2, del D.P.R. 327/2001, la trascrizione del presente decreto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari nonché le operazione di voltura presso i competenti uffici catastali, il tutto a cura e spese del Comune di Minerbio quale soggetto beneficiario;

di trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.P.R. 327/2001, un estratto del presente provvedimento di esproprio per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto; decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la indennità resta fissata nella somma depositata;

dà attto

che con determinazione n. 101 del 25/08/2014 è stato disposto, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il deposito al competente servizio della Ragioneria territoriale della Stato di Bologna dell’indennità di espropriazione di € 599,76 a favore degli espropriati che non hanno accettato l’indennità proposta, oltre che la liquidazione della somma di € 24.262,79 a favore delle ditte espropriate che hanno accettato l’indennità proposta, come riportato nell’allegato, nei termini e con le modalità indicate nella sopra citata determinazione;

che con determina del 2° Settore n. 182 del 2/10/2009 è stato emesso il decreto di occupazione anticipata dei beni oggetto d’espropriazione e di determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio di cui all’art. 22 – bis del D.P.R. 327/2001, successivamente notificato con provvedimento P.G. n. 15052 del 10/10/2009, ed eseguito in data 22/10/2009, mediante immissione nel possesso da parte del Comune di Minerbio delle aree oggetto d’espropriazione, così come da verbali conservati agli atti;

che l’occupazione delle aree preordinate all’esproprio è durata 58 mesi mentre l’occupazione delle aree non preordinate all’esproprio è durata 4 mesi;

che il presente decreto di esproprio è emanato entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, avvenuta con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 2/9/2009;

che, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f) del D.P.R. 327/2001, il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposto sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto venga successivamente notificato;

che l’emissione del presente decreto comporta, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 327/2001, l’estinzione automatica di tutti i diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui la presente espropriazione è preordinata;

che le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;

 che ad avvenuta trascrizione del decreto tutti i diritti relativi alle aree espropriate possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. 327/2001 entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del 2 Settore

Mario Colombo

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