n.139 del 03.06.2026 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "II° Stralcio Tangenziale Camposanto tra SS 568 Dir S. Felice e SP 2 Dir. Finale Emilia", localizzato nel comune di Camposanto (MO), proposto da Provincia di Modena
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “II° Stralcio Tangenziale Camposanto Tra SS 568 Dir S. Felice e SP 2 Dir. Finale Emilia”, localizzato nel Comune di Camposanto (MO) proposto dalla Provincia di Modena sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. dovrà essere trasmessa ad ARPAE la valutazione previsionale di impatto acustico della fase di cantiere prima dell’inizio dei lavori;
2. per quanto riguarda le emissioni di polveri in fase di cantiere, si dovrà effettuare il monitoraggio di PM10 per una durata di almeno 15 giorni, durante la fase di cantiere, con lo scopo di consentire azioni tempestive in caso di livelli elevati di polverosità dovuti alle attività, presso il ricettore a Nord del recettore R038, in quanto risulta il più vicino al Campo Base, nel periodo in cui è previsto il maggior quantitativo di materiale movimentato e per la durata maggiore (definizione dello scenario peggiore per la stima delle emissioni di PM10 svolte dal proponente);
al fine di garantire una gestione tempestiva dell’impatto sulla qualità dell’aria, dovrà essere preferibilmente utilizzato uno strumento che fornisca in automatico i dati giornalieri (es. sorgente beta). Qualora si riscontrassero criticità (trend in aumento) o superamenti dei limiti di legge non riscontrati nelle centraline più vicine della qualità dell’aria, dovranno essere immediatamente intensificate le misure di mitigazione. Gli esiti del monitoraggio saranno oggetto di specifici rapporti che saranno trasmessi ad ARPAE entro 30 gg dal termine dei monitoraggi, con relativa documentazione fotografica di eventuali misure di mitigazione adottate. Dovrà inoltre essere predisposta una relazione che comprenda la correlazione dei dati misurati con i dati meteo, oltre che con i dati rilevati dalle stazioni fisse di ARPAE più prossime all’area di studio. In tale report dovrà essere specificato, su ortofoto, il punto di monitoraggio, la localizzazione delle lavorazioni in corso e la loro descrizione oltre alle eventuali ulteriori azioni di mitigazione che fosse stato necessario mettere in atto;
3. predisporre un piano di monitoraggio (PMA) del rumore durante la fase di esercizio presso il ricettore R23. Il PMA dovrà essere eseguito secondo la metodologia di misura stabilita dal DM 16/03/1998 e dovrà essere concordato e approvato da ARPAE prima dell’inizio lavori. I risultati dovranno essere comunicati ad ARPAE, AUSL e Comune di Camposanto, entro 30 giorni dalla fine dei monitoraggi stessi così come dovrà essere comunicata ad ARPAE la data di inizio lavori entro 30 giorni della stessa;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), dovrà essere effettuata da ARPAE SAE Modena;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAE di Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dal collaudo, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto, considerata la tipologia dell’opera pubblica, in 10 anni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’esito del procedimento unico di approvazione del progetto, decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
g) di trasmettere copia della presente determina alla Provincia di Modena e all'ARPAE di Modena;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6798);
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.