n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Esito procedura di verifica (screening) relativa alla attività di recupero di rifiuti non pericolosi situato in località Gualdo nel comune di Roncofreddo (FC) proposta da Scot Costruzioni (FC) (Titolo II, L.R. 9/99 come modificata dal DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “attività di recupero di rifiuti non pericolosi situato in Via del Savio in località Gualdo” nel comune di Roncofreddo (FC) proposta da Scot Costruzioni srl da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
  2. i quantitativi massimi di rifiuti da trattare (verificabili sul registro di carico e scarico che dovrà essere tenuto presso l’impianto) dovranno essere di 25.000 t/a di materiale classificato di tipologia 7.1 (codici CER: 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301);
  3. come previsto dal progetto al fine del rispetto del limite sonoro presso i ricettori sensibili dovrà essere ubicato il frantoio come indicato nella relazione di screening e, quindi, il più lontano possibile dai ricettori; dovranno inoltre essere realizzate le due barriere acustiche costituite da due dune di inerti, una lunga 1 m e alta 3 m e coperta di teli impermeabili ancorati al terreno e l’altra nell’intorno del frantoio costituita di due corpi inerti di lunghezza 20 m per lato e alti 3 m individuando una forma a L;
  4. le attività più rumorose dovranno essere svolte o lontano dai ricettori o sotto le barriere;
  5. le operazioni di carico/scarico dovranno essere effettuate alla fine della strada di cantiere e in prossimità della duna del frantoio;
  6. dovrà inoltre essere eseguito un monitoraggio post – operam con l’attività nel suo massimo esercizio presso i ricettori individuati come sensibili che dimostri il rispetto del limiti di immissione e differenziali; tali dati dovranno essere inviati alla Provincia Forlì-Cesena, al Comune di Roncofreddo e all’ARPA Sez. Prov di Forli; in caso non siano rispettati i limiti dovranno essere previste adeguate misure di mitigazione che riescano a fare rientrare le immissioni nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla zonizzazione acustica;
  7. l’attività lavorativa deve essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30, e fino all’inizio dei lavori di urbanizzazione previsti dal PUA per quella zona;
  8. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;
  9. nel caso di sversamenti accidentali sul suolo (gasolio, olio ecc.), dovranno essere tempestivamente adottate misure di contenimento e rimozione degli inquinanti in modo da scongiurare eventuali contaminazioni della falda;
  10. relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero, nei casi previsti dal DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero: i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l’intera durata dell’autorizzazione presso la sede dell’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all’art. 190 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);
  11. i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;
  12. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  13. durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  14. l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
  15. deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della Decisione 2000/532/CE;
  16. deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle M.P.S. prodotte;
  17. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

b. di trasmettere la presente delibera alla Società Scot Costruzioni Srl; alla Provincia di Forlì-Cesena; al Comune di Roncofreddo; all’ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena; all’AUSL di Forlì;

c. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.

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