n.40 del 16.02.2022 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio e Laboratorio analisi privato Caravelli di Bologna e Laboratorio analisi privato Tecnobios Prenatale Eurogenlab di Bologna - Rinnovo dell'accreditamento istituzionale con variazione di titolarità

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 53/2013, n. 865/2014, n. 973/2019, relativamente alle indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;

- n. 466/2021 che ha aggiornato e approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 823/2020 e n. 72/2021, relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;

- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 1315/2020 con la quale è stato individuato, ai sensi art. 3, comma 1, l.r. 22/2019, il Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento;

Viste le proprie determinazioni:

- n. 12315 del 2/10/2013 con cui è stato concesso, da ultimo, l'accreditamento al Poliambulatorio e Laboratorio analisi privato Caravelli, sito in via Zamboni n. 8, Bologna;

- n. 13393 del 23/8/2016 con cui è stato concesso l'accreditamento al Laboratorio analisi privato Tecnobios Prenatale Eurogenlab, sito in Via Zamboni n. 8, Bologna;

Considerato che l’accreditamento concesso al Poliambulatorio e Laboratorio analisi privato Caravelli è stato prorogato nella sua validità fino al 31/7/2018, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015, mentre l’accreditamento concesso al Laboratorio analisi privato Tecnobios Prenatale Eurogenlab è stato prorogato nella sua validità, ai sensi del comma 3, art. 23, l.r. 22/2019;

Vista la domanda di rinnovo di accreditamento del Poliambulatorio e Laboratorio analisi privato Caravelli pervenuta il 25/1/2018 e la successiva nota PG/2018/0406480 del 4/6/2018 di validità formale della domanda di rinnovo dell’accreditamento presentata, con la quale, ai sensi della DGR 1943/2017, tale struttura può continuare a svolgere, in regime di accreditamento, la medesima attività già accreditata, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, il cui procedimento è ancora in corso;

Vista la domanda di rinnovo e variazione di titolarità di accreditamento, presentata dal Legale rappresentante dell’attuale Società gestore Lifebrain Emilia-Romagna S.r.l., con sede legale in Piacenza, pervenuta il 20/8/2021 con integrazioni del 20/9/2021, per le strutture sanitarie private:

- Poliambulatorio e Laboratorio analisi privato Caravelli, Via Zamboni n. 8, Bologna;

- Laboratorio analisi privato Tecnobios Prenatale Eurogenlab, Via Zamboni n. 8, Bologna;

Considerato che con la domanda inoltrata si chiede il rinnovo dell’accreditamento per tutte e due le strutture citate, anche se la struttura in scadenza di accreditamento è solo il Laboratorio analisi privato Tecnobios Prenatale Eurogenlab, mentre il Poliambulatorio e Laboratorio analisi privato Caravelli risulta con accreditamento vigente e con procedimento di rinnovo attualmente in corso; pertanto, trova applicazione il punto 5. della DGR 973/2019 che prevede che le due strutture sanitarie, compresa quella con accreditamento vigente, siano valutate nel loro complesso, al fine di semplificare l’iter procedurale, e le diverse date di scadenza dell’accreditamento già concesso siano allineate alla data di scadenza della struttura che ha determinato la richiesta di accreditamento;

Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;

Dato atto che il Servizio regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per il rinnovo dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- l’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, che prevede la validità dei provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34, e ne fa salvi gli effetti per la durata di cinque anni dalla data di concessione;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al responsabile del Servizio Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, il rinnovo dell’accreditamento istituzionale, con validità quinquennale e con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, al:

- Poliambulatorio e Laboratorio analisi privato Caravelli, Via Zamboni n. 8, Bologna, per attività di Laboratorio analisi generale di base con settore specializzato in microbiologia e sieroimmunologia (esami chimica clinica / ematologia / immunoematologia e microbiologia);

- Laboratorio analisi privato Tecnobios Prenatale Eurogenlab, Via Zamboni n. 8, Bologna, per attività di Laboratorio di genetica medica (Settore di citogenetica);

e, per entrambe le strutture, per la Funzione di governo aziendale della formazione continua;

2. di prendere atto della variazione di titolarità dell’accreditamento concesso, ora in capo, per entrambe le strutture, a Lifebrain Emilia-Romagna S.r.l., con sede legale in Piacenza;

3. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

4. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111/2021 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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